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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Novembre 2010



1 LUNEDI'

AGRITURISMO
Installazione etilometro.
Il nuovo Codice della strada impone che, a partire da oggi, chi somministra bevande alcoliche dopo la mezzanotte deve installare un etilometro a disposizione dei clienti per l’eventuale controllo volontario del tasso alcolemico nel sangue. A tale obbligo sono soggette anche le aziende agrituristiche con ristorazione, come meglio chiarito nell’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 34/2010 a pag. 14.

2 MARTEDI'
IVA
Comunicazione dati operazioni black list.
I contribuenti Iva che dall’1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all’Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di luglio, agosto e settembre 2010 (contribuenti mensili) o del terzo trimestre (luglio-settembre) 2010 (contribuenti trimestrali). Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni sull’argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto legge 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010; con questo ultimo decreto ministeriale è stato prorogato a oggi il primo termine mensile inizialmente fissato al 31-8-2010

6 SABATO
VINI NOVELLI
Immissione al consumo.
Dalle ore 0,01 di oggi è possibile immettere al consumo i vini novelli, fatte salve particolari deroghe per anticiparne l’estrazione dagli stabilimenti ove è avvenuto il confezionamento. Si veda sull’argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.

10 MERCOLEDI'
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.
I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa. Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola. Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU. 2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive. Si ricorda che dal 15-10-2010 tutti i soggetti interessati a questo adempimento, con esclusione degli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, possono adottare i registri telematici di cui all’art. 7 del decreto Mipaf n. 8077 del 10-11-2009; in tal caso le registrazioni possono essere effettuate entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La tenuta dei registri telematici diverrà obbligatoria a partire dall’1-7-2011. Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU. 2010.29, ACIU.2010.259 e ACIU.2010.597, rispettivamente del 14-1-2010, dell’8-4-2010 e del 20-8-2010.

14 DOMENICA
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2010-2011.
Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n. 1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa nel corso del mese di settembre 2010. Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. Si veda sull’argomento la circolare Agea n.19 del 7-6-2010 reperibile sul sito Internet www.agea.gov.it, il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

15 LUNEDI'
IVA
Fatturazione differita per consegne di ottobre.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di ottobre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di ottobre, anziché al mese di novembre. Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di ottobre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di ottobre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi.
Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale, anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali.
Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione elenchi campagna 2010-2011.
Le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica tramite l’apposito portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato. Si veda al riguardo la circolare Agea n. 19 del 7-6-2010 reperibile sul sito www.agea.gov.it, il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

CANONE RAI-TV
Presentazione istanza rateazione.
I pensionati con una pensione lorda non superiore a 18.000 euro possono entro oggi presentare domanda al proprio ente previdenziale (ad esempio l’Inps) per pagare il canone di abbonamento Rai-Tv dovuto per il 2011 con trattenute sulla pensione. L’importo del canone viene trattenuto in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2011, senza applicazione di interessi. La richiesta di rateazione del canone Rai-Tv per i pensionati Inps in possesso del codice PIN può essere effettuata on line collegandosi al sito www.inps.it; la richiesta del PIN può essere effettuata direttamente dallo stesso sito con le modalità indicate nell’apposita sezione.

16 MARTEDI'
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap (ex iatp).
Scade il termine per effettuare il versamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l’anno 2010, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato dall’Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente del 24-5-2004, dell’1-7-2004 e del 24-3-2006. Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all’organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all’Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali. Per i contributi dovuti per l’anno 2010 si veda la circolare Inps n. 65 del 17-5-2010.

INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno 2010 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 20 del 15-2-2010.

IVA
Versamento rateale saldo 2009.
I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2010 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2009, devono entro oggi effettuare il pagamento della eventuale nona e ultima rata maggiorando l’imposta dovuta del 2,64%. Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro oggi) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento. Si ricorda inoltre che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, doveva essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2010; è comunque ancora possibile presentarla con ritardo non superiore a 90 giorni (quindi entro il 29-12-2010) beneficiando di sanzioni ridotte. I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2009, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva.
I soggetti titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2010 in base al modello Unico 2010, devono versare, con il modello di pagamento unificato F24 on line, la rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda alla tabella 1 pubblicata su L’Informatore Agrario n. 24/2010, a pag. 65. Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, anche indirettamente quali, ad esempio, i soci di società di persone soggette agli studi di settore, si veda invece la tabella 2 pubblicata sempre su L’Informatore Agrario n. 24/2010, a pag. 65. Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 19/2010, a pag. 25 e seguenti.

IVA
Liquidazione mensile di ottobre.
Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di ottobre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 novembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di ottobre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di ottobre. L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E. Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 14/2009 e n. 21/2009, entrambi a pag. 66. Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell’Iva a credito si veda, tra gli altri, l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010. Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel terzo trimestre (luglio-settembre) 2010, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di settembre (decreto ministeriale del 15-11-1975). Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata. Per quanto riguarda l’eventuale versamento dell’imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di ottobre sopra riportata.

IVA
Registrazione acquisti.
Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al terzo trimestre 2010 (contribuenti trimestrali), salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali. Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16 marzo e del 26 settembre 2005. In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-11-2009 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 31-10-2009, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

ACCISE
Versamento imposte.
I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

IRPEF
Ritenute d’acconto.
Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché l’ottava rata dell’acconto 2010 dell’addizionale comunale all’Irpef. Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16 marzo 2005.

INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via telematica la nuova denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens). Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Dall’1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Per le aliquote da applicare nel 2010 si veda la circolare Inps n. 13 del 2-2-2010 reperibile sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull’argomento.

CONDOMÌNI
Versamento ritenuta 4%.
Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomìni, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007. I condomìni che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

INPS
Versamento contributi artigiani e commercianti.
Scade il termine per effettuare il pagamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2010 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 con i dati predisposti dall’Inps. Si veda al riguardo la circolare Inps n. 14 del 2-2-2010.

INAIL
Versamento 4a rata per l’autoliquidazione del premio.
Coloro che hanno optato per il pagamento in quattro rate trimestrali del premio Inail dovuto a saldo per l’anno 2009 e in acconto per l’anno 2010 devono versare l’ultima rata compilando l’apposita sezione Inail del modello F24. Sul sito www.inail.it è possibile consultare la guida all’autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi.
Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

17 MERCOLEDI'
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 ottobre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di settembre;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 18 ottobre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di settembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 ottobre scorso, in tutto o in parte, l’ottava rata dell’Iva a saldo per il 2009 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2010 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2010 e che non hanno versato entro il 18 ottobre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.it.

18 GIOVEDI'
MODELLO 770/2010 SEMPLIFICATO E ORDINARIO
Tardiva presentazione dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Coloro che nel corso del 2009 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail, dovevano presentare telematicamente entro il 20-8-2010 in forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata modello Unico 2010, la dichiarazione dei sostituti d’imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2010:
- il mod. 770/2010 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali;
- il mod. 770/2010 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d’imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.
Coloro che non hanno ancora adempiuto all’obbligo possono provvedervi entro 90 giorni dal termine originario, cioè entro oggi; per la tardiva presentazione è dovuta la sanzione ridotta di 21 euro, pari a un dodicesimo della normale sanzione di 258 euro.
Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

25 GIOVEDI'
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.
Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di ottobre. Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). Si vedano sull’argomento gli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda, da ultima, anche la circolare n. 43/E dell’Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

ENPAIA
Denuncia e versamento contributi.
I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente postale prestampati che però non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso degli altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n. 2 del 25-1-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it.

30 MARTEDI'
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento secondo o unico acconto per l’anno d’imposta 2010.
Scade il termine per effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti in acconto per l’anno d’imposta 2010, in base al modello Unico 2010, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello on line). Gli artigiani e i commercianti versano anche il secondo acconto 2010 dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale; i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo versano il secondo acconto del contributo dovuto alla gestione separata Inps (ex 10%). Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010 consultabili sul sito www.agenziaentrate.it.

MODELLO 730/2010 REDDITI 2009
Prelievo secondo o unico acconto Irpef.
I sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) devono trattenere dalle retribuzioni o dalle pensioni corrisposte in questo mese la seconda o unica rata dell’acconto Irpef dovuto dai contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, in base al prospetto di liquidazione del modello 730/2010, tenendo conto delle eventuali rettifiche comunicate dagli interessati entro il 30 settembre scorso. Se le retribuzioni o le rate di pensione non sono sufficienti per pagare le imposte, l’importo residuo dovrà essere trattenuto nel mese successivo con la maggiorazione dello 0,4% mensile a titolo di interesse. Se entro la fine dell’anno comunque non sarà stato possibile trattenere l’intero importo per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni, i sostituti d’imposta dovranno comunicare agli interessati, entro lo stesso mese di dicembre, gli importi non versati ancora dovuti che, maggiorati dello 0,40% per ogni mese successivo a quello di novembre, dovranno essere versati entro gennaio 2010 direttamente dai contribuenti mediante il modello F24.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2010 in base al modello Unico 2010, devono versare l’eventuale ultima rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi per ogni mese di rateazione. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella 1 e nella tabella 2 pubblicate su L’Informatore Agrario n. 24/2010, a pag. 65. Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010 consultabili sul sito www.agenziaentrate.it e allo speciale inserto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 19/2010, a pag. 25 e seguenti.

QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di settembre 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che nel periodo 2010-2011 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è stata ridotta al 10% come meglio chiarito negli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39 e n. 45 del 2009, rispettivamente a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda inoltre sull’argomento il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli pubblicati, tra cui quelli su L’Informatore Agrario n. 28/2010 a pag. 8 e seguenti.

REGISTRO
Contratti di locazione e affitto.
Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° novembre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° novembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2011. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006
(sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006); l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall’1-7-2010 la richiesta di registrazione (Mod. 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l’indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all’1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni
- dalla data di versamento dell’imposta dovuta, il nuovo modello CDC per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.

QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi. Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati, tra cui quelli su L’Informatore Agrario n. 28/2010 a pag. 8 e seguenti.

IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano pervenute entro il mese di ottobre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l’Iva dovuta con il modello F24. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l’imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge. Comunicazione dati operazioni «black list» del mese di ottobre. I contribuenti Iva che dall’1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti black list) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all’Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di ottobre 2010. La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2010. Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni sull’argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto legge 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010. Si vedano anche la circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010 e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 53/E del 21-10-2010; data la complessità dell’obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri.
Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens.
I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di ottobre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:

la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-11-2006; la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-11-2008; la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-11-2006 e non ancora revisionati; la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-11-2006 e non ancora revisionati; la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-11-2008. Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a pag. 116.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2009 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-11-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2009 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-11-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

CANONE RAI-TV
Esenzione per chi ha almeno 75 anni.
Coloro che compiono 75 anni entro il termine di pagamento del canone Rai-Tv (31 gennaio e 31 luglio di ogni anno), che hanno un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6.713,98 euro (516,46 euro per tredici mensilità) e che non convivano con altri soggetti diversi dal coniuge che hanno redditi propri, possono chiedere di essere esonerati dal pagamento del canone Rai-Tv per l’apparecchio posseduto nella casa di residenza. Per avvalersi del beneficio, gli interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.agenziaentrate.it, entro:
- il 30 aprile di ciascun anno, per coloro che fruiscono dell’agevolazione per la prima volta;
- il 31 luglio, per coloro che intendono beneficiare dell’esenzione per la prima volta nel secondo semestre dell’anno.
Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi delle agevolazioni senza presentare nuove dichiarazioni. Limitatamente al 2010, per beneficiare dell’esenzione nel secondo semestre il termine scade oggi. Coloro che nel corso dell’anno attivano per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo devono inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone. Poiché l’agevolazione è applicabile già dal 2008, i contribuenti che, pur essendo in possesso dei requisiti necessari, non si sono avvalsi dell’esenzione, possono recuperare gli importi versati per gli anni 2008, 2009 e 2010 presentando istanza di rimborso tramite il modello disponibile sempre sul sito www.agenziaentrate.it e presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate. Per il calcolo del limite reddituale, per le modalità di richiesta dell’esenzione e/o del rimborso e per le sanzioni applicabili in caso di indebita richiesta dell’agevolazione si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010.


 

A cura di
Paolo Martinelli

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