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agricoltura, coltivazione agricoltura biologica, rivista macchine agricole, mensile agricoltura, politica ambientale italiana, informazioni agricoltura, riviste agricole specializzate, potatura piante, lavori orto, coltivazione biologica, prodotti tipici agricoltura, turismo rurale, coltivazione vite, coltivazione olivo, coltivazione ortaggi, frutticoltura |
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Novembre 2010
1 LUNEDI'
AGRITURISMO
Installazione etilometro. Il nuovo Codice della strada
impone che, a partire da oggi, chi somministra bevande
alcoliche dopo la mezzanotte deve installare un etilometro a
disposizione dei clienti per l’eventuale controllo
volontario del tasso alcolemico nel sangue. A tale obbligo
sono soggette anche le aziende agrituristiche con
ristorazione, come meglio chiarito nell’articolo pubblicato
su L’Informatore Agrario n. 34/2010 a pag. 14.
2 MARTEDI'
IVA
Comunicazione dati operazioni black list. I contribuenti
Iva che dall’1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni
di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità
privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo
qualche eccezione, a presentare entro oggi all’Agenzia delle
entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle
operazioni di luglio, agosto e settembre 2010 (contribuenti
mensili) o del terzo trimestre (luglio-settembre) 2010
(contribuenti trimestrali). Il nuovo obbligo è stato
introdotto per contrastare l’evasione fiscale operata nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in
applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione
elettronica. Per ulteriori informazioni sull’argomento e sui
Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già
citato decreto 30-3-2010, il decreto legge 25-3-2010 n. 40,
convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il
decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale
21-11-2001 (modificato con decreto 27-7-2010) e il decreto
ministeriale 5-8-2010; con questo ultimo decreto
ministeriale è stato prorogato a oggi il primo termine
mensile inizialmente fissato al 31-8-2010
6 SABATO
VINI NOVELLI
Immissione al consumo. Dalle ore 0,01 di oggi è possibile
immettere al consumo i vini novelli, fatte salve particolari
deroghe per anticiparne l’estrazione dagli stabilimenti ove
è avvenuto il confezionamento. Si veda sull’argomento il
decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
10 MERCOLEDI'
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive
da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di
produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle
operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione
delle olive da tavola del mese precedente. La trasmissione
deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati
ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative o i Caa. Tra le informazioni assolutamente
necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle
olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della
sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da
tavola. Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.
2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto
ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite
le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per
le campagne 2007-2008 e successive. Si ricorda che dal
15-10-2010 tutti i soggetti interessati a questo
adempimento, con esclusione degli olivicoltori che
commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato
ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti
della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o
di terzi, possono adottare i registri telematici di cui
all’art. 7 del decreto Mipaf n. 8077 del 10-11-2009; in tal
caso le registrazioni possono essere effettuate entro il 10°
giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La tenuta dei registri telematici diverrà obbligatoria a
partire dall’1-7-2011. Si vedano al riguardo le circolari
Agea ACIU. 2010.29, ACIU.2010.259 e ACIU.2010.597,
rispettivamente del 14-1-2010, dell’8-4-2010 e del
20-8-2010.
14 DOMENICA
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2010-2011. Le
imprese di trasformazione di foraggi che intendono
beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n.
1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione
competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda
mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti
dall’impresa nel corso del mese di settembre 2010. Per la
tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è
ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il
ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. Si
veda sull’argomento la circolare Agea n.19 del 7-6-2010
reperibile sul sito Internet
www.agea.gov.it, il cui campo
di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni
dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali
riconosciuti.
15 LUNEDI'
IVA
Fatturazione differita per consegne di ottobre. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono
essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o
spedizioni dei beni effettuate nel mese di ottobre; tali
fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione
relativa al mese di ottobre, anziché al mese di novembre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di ottobre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di ottobre ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi
inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture
emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a
154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di
ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere
indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare
complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare
dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime
Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano
vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o
scontrino fiscale, anziché fattura, possono effettuare entro
oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel
registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese
precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio
allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini
riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che
svolgono anche attività agrituristica con contabilità
separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel
registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione elenchi campagna 2010-2011. Le imprese di
trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi
devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica
tramite l’apposito portale Sian (Sistema informativo
agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti
stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel
corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono
inoltre comunicare, sempre tramite il portale Sian, il
dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese
precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di
consegna stipulato. Si veda al riguardo la circolare Agea n.
19 del 7-6-2010 reperibile sul sito www.agea.gov.it, il cui
campo di applicazione è il territorio che ricade nelle
Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori
regionali riconosciuti.
CANONE RAI-TV
Presentazione istanza rateazione. I pensionati con una
pensione lorda non superiore a 18.000 euro possono entro
oggi presentare domanda al proprio ente previdenziale (ad
esempio l’Inps) per pagare il canone di abbonamento Rai-Tv
dovuto per il 2011 con trattenute sulla pensione. L’importo
del canone viene trattenuto in 11 rate mensili da gennaio a
novembre 2011, senza applicazione di interessi. La richiesta
di rateazione del canone Rai-Tv per i pensionati Inps in
possesso del codice PIN può essere effettuata on line
collegandosi al sito www.inps.it; la richiesta del PIN può
essere effettuata direttamente dallo stesso sito con le
modalità indicate nell’apposita sezione.
16 MARTEDI'
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap (ex iatp). Scade il termine
per effettuare il versamento della terza rata relativa ai
contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali,
dovuti per l’anno 2010, utilizzando il modello di pagamento
unificato F24 inviato dall’Inps, fatte salve le eventuali
sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di
soggetti colpiti da varie avversità. Si ricorda che la nuova
figura dell’imprenditore agricolo professionale (iap),
istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato dal
decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente
figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (iatp)
a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari
Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente del 24-5-2004,
dell’1-7-2004 e del 24-3-2006. Si fa presente che i
contributi previdenziali possono essere gravati di un
ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle
organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale;
tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è
quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo
tempo accordata all’organizzazione sindacale la quale
provvederà a segnalarlo all’Inps. Nei casi in cui risulti
non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei
presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso
delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta
tramite le associazioni sindacali. Per i contributi dovuti
per l’anno 2010 si veda la circolare Inps n. 65 del
17-5-2010.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I
pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge
n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il
modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per
i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni
ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno
2010 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps
n. 20 del 15-2-2010.
IVA
Versamento rateale saldo 2009. I contribuenti, sia soggetti
all’Unico 2010 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che
hanno scelto di versare in rate di uguale importo con
cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2009, devono
entro oggi effettuare il pagamento della eventuale nona e
ultima rata maggiorando l’imposta dovuta del 2,64%. Si
ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro oggi) e che
la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o
frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno
di versamento. Si ricorda inoltre che anche quest’anno la
dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, doveva essere
obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente
o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2010; è
comunque ancora possibile presentarla con ritardo non
superiore a 90 giorni (quindi entro il 29-12-2010)
beneficiando di sanzioni ridotte. I modelli di dichiarazione
annuale Iva per il periodo d’imposta 2009, con le relative
istruzioni, predisposti con provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 15 gennaio scorso, sono disponibili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IVA ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I soggetti
titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateare il
pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per
l’anno d’imposta 2009 e/o in acconto per l’anno d’imposta
2010 in base al modello Unico 2010, devono versare, con il
modello di pagamento unificato F24 on line, la rata in
scadenza e gli interessi di dilazione dovuti. Poiché le
scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da
caso a caso, si rimanda alla tabella 1 pubblicata su
L’Informatore Agrario n. 24/2010, a pag. 65. Per i
contribuenti interessati dagli studi di settore, anche
indirettamente quali, ad esempio, i soci di società di
persone soggette agli studi di settore, si veda invece la
tabella 2 pubblicata sempre su L’Informatore Agrario n.
24/2010, a pag. 65. Per maggiori informazioni si rinvia alle
istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi
modelli Unico 2010 consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato
su L’Informatore Agrario n. 19/2010, a pag. 25 e seguenti.
IVA
Liquidazione mensile di ottobre. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
ottobre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
novembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
ottobre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di ottobre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto
concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta
non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere
effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per
alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo
si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del
17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n.
1/E. Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si
rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n.
14/2009 e n. 21/2009, entrambi a pag. 66. Per quanto
riguarda le novità in merito alla compensazione dell’Iva a
credito si veda, tra gli altri, l’articolo pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni
fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E
del 15-1-2010. Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole
in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la
liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate
nel terzo trimestre (luglio-settembre) 2010, nonché alle
fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o
spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per
cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di
settembre (decreto ministeriale del 15-11-1975). Si ricorda
che non è più obbligatorio annotare nel registro delle
vendite la liquidazione effettuata. Per quanto riguarda
l’eventuale versamento dell’imposta dovuta a seguito della
liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito
nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di
ottobre sopra riportata.
IVA
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare
le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali
si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa
al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al terzo
trimestre 2010 (contribuenti trimestrali), salvo quanto
previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è
tassativo per le aziende agricole che operano nel regime
speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta
da versare avviene di norma sulla base delle fatture di
vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali. Si ricorda che chi omette di inviare nei termini
la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti,
è responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta. Si vedano al riguardo le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E,
rispettivamente del 16 marzo e del 26 settembre 2005. In
particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata
confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento
operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle
dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il
16-11-2009 non hanno inviato la comunicazione relativa alle
dichiarazioni d’intento ricevute entro il 31-10-2009, o
l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi
sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e
immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa
(ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il
versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte
dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il
versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese
precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e
a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e
comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009
ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese
precedente, nonché l’ottava rata dell’acconto 2010
dell’addizionale comunale all’Irpef. Il versamento
dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24
telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E,
rispettivamente del 3 gennaio e 16 marzo 2005.
INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine
mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via telematica la
nuova denuncia Uniemens nella quale confluiscono le
informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli
DM10 ed Emens). Contributo previdenziale per l’iscrizione
alla Gestione separata. Scade il termine per versare
all’Inps il contributo previdenziale straordinario
trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a
collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano
attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a
domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività
supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla
gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps
n. 36780 dell’8-11-2005.
Dall’1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione
separata sono complessivamente stabilite nelle misure
seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di
pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria.
Per le aliquote da applicare nel 2010 si veda la circolare
Inps n. 13 del 2-2-2010 reperibile sul sito
www.inps.it dove
è possibile trovare molte altre informazioni sull’argomento.
CONDOMÌNI
Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il
versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata
dai condomìni, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi
corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio
di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda
la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del
5-2-2007. I condomìni che intendono avvalersi della
detrazione d’imposta del 36% per le ristrutturazioni
edilizie, o della detrazione d’imposta del 55% per gli
interventi di risparmio energetico, non devono operare la
ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell’Agenzia
delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.
INPS
Versamento contributi artigiani e commercianti. Scade il
termine per effettuare il pagamento della terza rata
relativa ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2010
sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono
titolari di partita Iva, utilizzando il modello di pagamento
unificato F24 con i dati predisposti dall’Inps. Si veda al
riguardo la circolare Inps n. 14 del 2-2-2010.
INAIL
Versamento 4a rata per l’autoliquidazione del premio.
Coloro che hanno optato per il pagamento in quattro rate
trimestrali del premio Inail dovuto a saldo per l’anno 2009
e in acconto per l’anno 2010 devono versare l’ultima rata
compilando l’apposita sezione Inail del modello F24. Sul
sito www.inail.it è possibile consultare la guida
all’autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le
modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali
contributi associativi e per la rateazione del premio.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue
tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
17 MERCOLEDI'
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18
ottobre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
settembre;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 18
ottobre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di settembre sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18
ottobre scorso, in tutto o in parte, l’ottava rata dell’Iva
a saldo per il 2009 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che
presentano il modello Unico 2010 di versare entro il termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il
versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico
2010 e che non hanno versato entro il 18 ottobre scorso, in
tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a
seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito internet
www.agenziaentrate.it.
18 GIOVEDI'
MODELLO 770/2010 SEMPLIFICATO E ORDINARIO
Tardiva presentazione dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Coloro che nel corso del 2009 hanno corrisposto somme o
valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi
previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti
previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail,
dovevano presentare telematicamente entro il 20-8-2010 in
forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella
dichiarazione unificata modello Unico 2010, la dichiarazione
dei sostituti d’imposta utilizzando le due versioni del
modello 770/2010:
- il mod. 770/2010 Semplificato, nel quale sono di fatto
contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi
di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e
occasionali;
- il mod. 770/2010 Ordinario, riservato a particolari
categorie di sostituti d’imposta quali, ad esempio, i
soggetti che effettuano ritenute su dividendi.
Coloro che non hanno ancora adempiuto all’obbligo possono
provvedervi entro 90 giorni dal termine originario, cioè
entro oggi; per la tardiva presentazione è dovuta la
sanzione ridotta di 21 euro, pari a un dodicesimo della
normale sanzione di 258 euro.
Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la
compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it.
25 GIOVEDI'
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. Scade il termine per trasmettere
esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat
relativi al mese di ottobre. Si ricorda che dal 2010 i
contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti
intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con
riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di
norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi
Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a
registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile
quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata
comunque prevista la presentazione con periodicità
trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro
trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno,
luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna
categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di
servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi
ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a
50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei
modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi
rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi
ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di
riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i
relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere
presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa
periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1
rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si
supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere
presentati con periodicità mensile a partire dal mese
successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno
di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat
trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti
rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo
trimestrale possono comunque optare per la presentazione
degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però
vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono
essere presentati all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia
delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il
giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento
(mese o trimestre). Si vedano sull’argomento gli articoli
pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010
rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda, da ultima, anche la
circolare n. 43/E dell’Agenzia delle entrate del 6-8-2010.
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio –
sede di Roma – codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il
versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i
bollettini di conto corrente postale prestampati che però
non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso
degli altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n.
2 del 25-1-2010 consultabile sul sito
www.enpaia.it.
30 MARTEDI'
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento secondo o unico acconto per l’anno d’imposta
2010. Scade il termine per effettuare il versamento delle
imposte e dei tributi dovuti in acconto per l’anno d’imposta
2010, in base al modello Unico 2010, utilizzando il modello
di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di
partita Iva esclusivamente il modello on line). Gli
artigiani e i commercianti versano anche il secondo acconto
2010 dei contributi previdenziali dovuti sul reddito
eccedente il minimale; i soggetti titolari di redditi di
lavoro autonomo versano il secondo acconto del contributo
dovuto alla gestione separata Inps (ex 10%). Per altre
maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali
per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010
consultabili sul sito www.agenziaentrate.it.
MODELLO 730/2010 REDDITI 2009
Prelievo secondo o unico acconto Irpef. I sostituti
d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) devono
trattenere dalle retribuzioni o dalle pensioni corrisposte
in questo mese la seconda o unica rata dell’acconto Irpef
dovuto dai contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e
pensionati, in base al prospetto di liquidazione del modello
730/2010, tenendo conto delle eventuali rettifiche
comunicate dagli interessati entro il 30 settembre scorso.
Se le retribuzioni o le rate di pensione non sono
sufficienti per pagare le imposte, l’importo residuo dovrà
essere trattenuto nel mese successivo con la maggiorazione
dello 0,4% mensile a titolo di interesse. Se entro la fine
dell’anno comunque non sarà stato possibile trattenere
l’intero importo per insufficienza delle retribuzioni o
delle pensioni, i sostituti d’imposta dovranno comunicare
agli interessati, entro lo stesso mese di dicembre, gli
importi non versati ancora dovuti che, maggiorati dello
0,40% per ogni mese successivo a quello di novembre,
dovranno essere versati entro gennaio 2010 direttamente dai
contribuenti mediante il modello F24.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita
Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva che
hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle
imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in
acconto per l’anno d’imposta 2010 in base al modello Unico
2010, devono versare l’eventuale ultima rata in scadenza
utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Sulle
somme rateate sono dovuti gli interessi per ogni mese di
rateazione. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi
per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto
riportato nella tabella 1 e nella tabella 2 pubblicate su
L’Informatore Agrario n. 24/2010, a pag. 65. Per altre
maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali
per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010
consultabili sul sito www.agenziaentrate.it e allo speciale
inserto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 19/2010, a
pag. 25 e seguenti.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
settembre 2010, in esubero rispetto al quantitativo
individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.
In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero
la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi
all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro
oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della
fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema
informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli
articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del
decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge
n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del
30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che
nel periodo 2010-2011 non superano il livello produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è
stata ridotta al 10% come meglio chiarito negli articoli
pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39 e n. 45 del 2009,
rispettivamente a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare
Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda inoltre sull’argomento
il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85
dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,
oltre ai molti articoli pubblicati, tra cui quelli su
L’Informatore Agrario n. 28/2010 a pag. 8 e seguenti.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per
effettuare la registrazione, con versamento della relativa
imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili
che decorrono dal 1° novembre; per i contratti di locazione
già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° novembre. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2011. Dal
28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la
registrazione e il pagamento direttamente collegandosi al
sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006
(sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta
la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto
legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella
legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183
alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006); l’imposta
dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67
euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall’1-7-2010 la richiesta di registrazione (Mod. 69) dei
contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi
anche dei terreni) deve contenere l’indicazione dei dati
catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e
proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati
all’1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia
delle entrate, entro 20 giorni
- dalla data di versamento dell’imposta dovuta, il nuovo
modello CDC per comunicare i dati catastali dei beni
immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento
al mese precedente; tali dati possono essere rettificati
entro i 20 giorni successivi. Si vedano al riguardo i due
decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni
di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la
circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda
sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009,
convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009
(pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state
inserite nuove disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui
pubblicati, tra cui quelli su L’Informatore Agrario n.
28/2010 a pag. 8 e seguenti.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture
relative agli acquisti intracomunitari devono essere
annotate nel registro delle vendite e nel registro degli
acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano
pervenute entro il mese di ottobre le fatture relative ad
acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre,
entro oggi si deve emettere apposita autofattura da
registrare sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie
agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati
(volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono entro
oggi inviare telematicamente il nuovo modello Intra-12
(approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del
16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati
o soggetti a registrazione nel mese precedente versando
l’Iva dovuta con il modello F24. L’obbligo riguarda i
soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di
acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per
l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o che hanno
acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora
l’imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge. Comunicazione dati operazioni «black list» del mese
di ottobre. I contribuenti Iva che dall’1-7-2010 hanno
effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di
servizi, registrate o soggette a registrazione, nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti
black list) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a
presentare entro oggi all’Agenzia delle entrate in via
telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di
ottobre 2010. La periodicità degli elenchi, di norma
trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli
ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e
per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un
ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche
per una sola delle categorie di operazioni interessate; si
veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2010. Il
nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l’evasione
fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e
«cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee
sulla fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni
sull’argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si
vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto
legge 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella
legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il
decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto
ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.
Si vedano anche la circolare Abi (Associazione bancaria
italiana) n. 21 del 17-9-2010 e la circolare dell’Agenzia
delle entrate n. 53/E del 21-10-2010; data la complessità
dell’obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio
consulente di fiducia.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto
per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella
scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero
complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro
devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo
modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia
contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod.
EMens) relative al mese di ottobre; si vedano al riguardo il
messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385,
rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito
www.inps.it.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2006
che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 30-11-2006; la revisione degli
autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1°
e il 30-11-2008; la prima revisione dei ciclomotori con
carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-11-2006 e
non ancora revisionati; la prima revisione dei motocicli in
genere immatricolati tra il 1° e il 30-11-2006 e non ancora
revisionati; la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in
genere revisionati entro il 30-11-2008. Per una panoramica
più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a pag. 116.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-11-2009 la registrazione, e conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili con decorrenza dall’1-11-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-11-2009 il versamento dell’imposta annuale successiva
alla prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-11-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
CANONE RAI-TV
Esenzione per chi ha almeno 75 anni. Coloro che compiono 75
anni entro il termine di pagamento del canone Rai-Tv (31
gennaio e 31 luglio di ogni anno), che hanno un reddito
proprio e del coniuge non superiore complessivamente a
6.713,98 euro (516,46 euro per tredici mensilità) e che non
convivano con altri soggetti diversi dal coniuge che hanno
redditi propri, possono chiedere di essere esonerati dal
pagamento del canone Rai-Tv per l’apparecchio posseduto
nella casa di residenza. Per avvalersi del beneficio, gli
interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate una
dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti,
utilizzando il modulo disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it, entro:
- il 30 aprile di ciascun anno, per coloro che fruiscono
dell’agevolazione per la prima volta;
- il 31 luglio, per coloro che intendono beneficiare
dell’esenzione per la prima volta nel secondo semestre
dell’anno.
Per le annualità successive, i contribuenti potranno
continuare ad avvalersi delle agevolazioni senza presentare
nuove dichiarazioni. Limitatamente al 2010, per beneficiare
dell’esenzione nel secondo semestre il termine scade oggi.
Coloro che nel corso dell’anno attivano per la prima volta
un abbonamento al servizio radiotelevisivo devono inviare la
richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui
sorge l’obbligo di pagare il canone. Poiché l’agevolazione è
applicabile già dal 2008, i contribuenti che, pur essendo in
possesso dei requisiti necessari, non si sono avvalsi
dell’esenzione, possono recuperare gli importi versati per
gli anni 2008, 2009 e 2010 presentando istanza di rimborso
tramite il modello disponibile sempre sul sito
www.agenziaentrate.it e presso gli uffici dell’Agenzia delle
entrate. Per il calcolo del limite reddituale, per le
modalità di richiesta dell’esenzione e/o del rimborso e per
le sanzioni applicabili in caso di indebita richiesta
dell’agevolazione si veda la circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 46 del 20-9-2010.
A cura di
Paolo Martinelli
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