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Agosto 2010
1 DOMENICA
TERMINI PROCESSUALI
Inizio periodo sospensione. Con oggi inizia a
decorrere il periodo di sospensione feriale dei termini
processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e
amministrative che terminerà il prossimo 15 settembre.
La sospensione dei termini si applica anche ai processi
tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento
tributi ricevuto l’1-7-2010, impugnabile avanti la
Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può
essere validamente proposto ricorso entro il 15 ottobre
prossimo anziché il prossimo 30 agosto, in quanto non si
computa il periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.
5 GIOVEDì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IVA, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti con maggiorazione per
contribuenti soggetti a studi di settore. I contribuenti che
esercitano attività economiche per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi
dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun
studio di settore, hanno ottenuto, come lo scorso anno, una
piccola proroga dei termini per effettuare il versamento
delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o
in acconto per l’anno d’imposta 2010; coloro che non hanno
provveduto al pagamento entro il 6 luglio scorso possono
effettuarlo entro oggi maggiorando le somme dovute dello
0,40%.
La suddetta proroga dei versamenti si applica anche ai
soggetti che partecipano a società soggette agli studi di
settore, quali i soci di società di persone e i soci di
società di capitali che hanno optato per la trasparenza
fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del dpr 917/1986.
In caso di rateazione degli importi dovuti si devono
applicare gli interessi riportati nella tabella 2 pubblicata
su L’Informatore Agrario n. 24/2010 a pag. 65.
10 MARTEDì
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive
da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di
produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle
operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione
delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian ( www.sian.it ) direttamente dai
soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale
H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e
la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
15 DOMENICA (prorogati a lunedì 16 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Fatturazione differita per consegne di luglio. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di luglio; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di luglio, anziché ad
agosto.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso di luglio
a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una
sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno
emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli
con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di luglio ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime
Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano
vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o
scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro
oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel
registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese
precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che
svolgono anche attività agrituristica con contabilità
separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel
registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
luglio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
giugno;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
luglio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di giugno sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
luglio scorso, in tutto o in parte, la quinta rata dell’Iva
a saldo per il 2009 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che
presentano il modello Unico 2010 di versare entro il termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti non soggetti agli studi di settore, che
hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti
dal modello Unico 2010, che non hanno versato entro il 16
luglio scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a
seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
16 LUNEDì
IVA
Versamento rateale saldo 2009. I contribuenti, sia soggetti
all’Unico 2010 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che
hanno scelto di versare in rate di uguale importo con
cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2009, devono
entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale sesta rata
maggiorando l’imposta dovuta dell’1,65%.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
16-11-2010) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento.
Si ricorda inoltre che anche quest’anno la dichiarazione
Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere
obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente
o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2010.
I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo
d’imposta 2009, con le relative istruzioni, predisposti con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio
scorso, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IVA ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I soggetti
titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il
pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per
l’anno d’imposta 2009 e/o in acconto per l’anno d’imposta
2010 in base al modello Unico 2010 devono versare, con il
modello di pagamento unificato F24 on line, la rata in
scadenza e gli interessi di dilazione dovuti.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda alla tabella 1 pubblicata
su L’Informatore Agrario n. 24/2010 a pag. 65.
Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, anche
indirettamente quali, ad esempio, i soci di società di
persone soggette agli studi di settore, si veda invece la
tabella 2 pubblicata a fianco della sopra richiamata tabella
1.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2010 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e
allo speciale inserto pubblicato su L’Informatore Agrario n.
19/2010 a pag. 25.
IVA
Liquidazione mensile di luglio. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
luglio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
agosto per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
luglio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di luglio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si
rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n.
14/2009 e n. 21/2009 entrambi a pag. 66.
Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione
dell’Iva a credito si veda, da ultimo, l’articolo pubblicato
su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le
precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la
circolare n. 1/E del 15-1-2010.
Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità
Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel secondo
trimestre (aprile-giugno) 2010, nonché alle fatture
differite emesse entro il 15 luglio per consegne o
spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni
di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di giugno (decreto
ministeriale del 15-11-1975).
Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro
delle vendite la liquidazione effettuata.
Per quanto riguarda l’eventuale versamento dell’imposta
dovuta a seguito della liquidazione, si rimanda a quanto già
ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla
liquidazione Iva del mese di luglio sopra riportata.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le
fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è
tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al
mese di luglio (contribuenti mensili) o al secondo trimestre
2010 (contribuenti trimestrali), salvo quanto previsto per
gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per
le aziende agricole che operano nel regime speciale
agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da
versare avviene di norma sulla base delle fatture di
vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e
del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è
stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento. Pertanto coloro che
entro il 17-8-2009 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
31-7-2009, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
sanare la violazione entro il 17-8-2010 beneficiando di
sanzioni ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in
consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio
gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con
il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti
immessi in consumo nel mese precedente.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il
versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese
precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e
a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e
comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009
ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese
precedente, nonché la sesta rata dell’acconto 2010
dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente
del 3 gennaio e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I
pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge
n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti
titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute
dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2010 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 20 del
15-2-2010.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine
mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via telematica la
nuova denuncia Uniemens nella quale confluiscono le
informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli
DM10 ed Emens).
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione
separata. Scade il termine per versare all’Inps il
contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda,
tra gli altri, il messaggio Inpsn. 36780 dell’8-11-2005.
Dall’1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione
separata sono complessivamente stabilite nelle misure
seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di
pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria.
Per le aliquote da applicare nel 2010 si veda la circolare
Inps n. 13 del 2-2-2010 reperibile sul sito
www.inps.it dove
è possibile trovare molte altre informazioni sull’argomento.
CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento,
con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai
condomini, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi
corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio
di impresa.
Per i codici di versamento da utilizzare si veda la
risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche
colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue),
che hanno usufruito della sospensione dei termini di
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
24 MARTEDì
CHIUSURA RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE
Presentazione istanza e pagamento oblazione.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di
cassazione che derivano da iscrizioni a ruolo in primo grado
avvenute entro il 25-5-2000, per le quali risulti
soccombente l’Amministrazione finanziaria nei primi due
gradi di giudizio, possono essere estinte con il pagamento
di un importo pari al 5% del valore della controversia
determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge
27-12-2002, n. 289, e successive modificazioni, e
contestuale rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa
riparazione ai sensi della legge 24-3-2001, n. 89.
I contribuenti interessati devono entro oggi presentare
apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria
con l’attestazione del relativo pagamento effettuato con il
mod. F24 (codice tributo 8109); la definizione comporta la
compensazione integrale delle spese del processo e non può
dar luogo a rimborso.
La suddetta definizione agevolata è stata prevista con
l’art. 3, comma 2-bis, del decreto legge n. 40 del 25-3-2010
convertito con modificazioni nella legge n. 73 del 22-5-2010
(in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25-5-2010)
Per le modalità di compilazione del mod. F24 si veda la
risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 53/E del
21-6-2010.
25 MERCOLEDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. Scade il termine per trasmettere
esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat
relativi al mese di luglio.
Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di
servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza
mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni
registrate o soggette a registrazione nel mese precedente,
non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi
Intrastat annuali.
È stata comunque prevista la presentazione con periodicità
trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro
trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno,
luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna
categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di
servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi
ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a
50.000 euro.
Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1
(cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2
(acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può
avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si
supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i
relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere
presentati mensilmente.
È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o
trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli
INTRA-2.
Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i
modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità
mensile a partire dal mese successivo.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro
trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a
condizione che nei trimestri precedenti rispettino i
suddetti requisiti.
I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare
per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale
scelta è però vincolante per l’intero anno.
I modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia
delle dogane o all’Agenzia delle entrate tramite Entratel,
in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al
periodo di riferimento (mese o trimestre).
Si vedano sull’argomento gli articoli pubblicati su
L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010 rispettivamente
a pag. 65 e 80.
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il
versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i
bollettini di conto corrente postale prestampati che però
non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso
degli altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n.
2 del 25-1-2010 consultabile sul sito
www.enpaia.it
29 DOMENICA (prorogato a lunedì 30)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 luglio
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-7-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 luglio
scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-7-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
DENUNCIA RIFIUTI
Tardiva presentazione modello unico di dichiarazione (MUD
2010). Le imprese agricole con un volume d’affari
annuo superiore a 8.000 euro che non hanno presentato entro
il 30 giugno scorso il nuovo modello di dichiarazione
ambientale (MUD) riguardante la gestione dei rifiuti
speciali pericolosi durante l’anno 2009 possono provvedervi
entro oggi beneficiando della sanzione ridotta che va da un
minimo di 26 euro a un massimo di 160; si ricorda che il
termine tradizionale di presentazione del 30 aprile era
stato differito al 30 giugno per consentire agli interessati
di adeguarsi alle novità sull’argomento.
La dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, va presentata alla Camera
di commercio competente per territorio in base alla
provincia nella quale ha sede l’unità locale cui si
riferisce il MUD.
La dichiarazione può essere presentata, oltre che su modello
cartaceo, anche su supporto informatico utilizzando il
software distribuito gratuitamente dalle Camere di commercio
e disponibile, tra gli altri, nei siti Internet di
Unioncamere (
www.unioncamere.it ) e di Ecocerved (
www.ecocerved.it ).
La presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a
60 giorni dalla scadenza originaria comporta una sanzione
che varia da 2.600 a 15.500 euro.
30 LUNEDì
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per
effettuare la registrazione, con versamento della relativa
imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili
che decorrono dal 1° agosto; per i contratti di locazione
già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° agosto. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2011.
Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la
registrazione e il pagamento direttamente online
collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (in Supplmento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima;
- dall’1-7-2010 la richiesta di registrazione (MOD. 69) dei
contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi
anche dei terreni) deve contenere l’indicazione dei dati
catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e
proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati
all’1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia
delle entrate, entro venti giorni dalla data di versamento
dell’imposta dovuta, il nuovo modello CDC per comunicare i
dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione,
risoluzione e proroga.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di giugno 2010, in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli art. 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5
del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella
legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del
30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che
nel periodo 2010-2011 non superano il livello produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è
stata ridotta al 10% come meglio chiarito negli articoli
pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e 45/2009
rispettivamente a pag. 8 e 13.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del
10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33
del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49
alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale
sono state inserite nuove disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui
pubblicati.
31 MARTEDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento
al mese precedente; tali dati possono essere rettificati
entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il
decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85
dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,
oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita
Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva che
hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle
imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in
acconto per l’anno d’imposta 2010 in base al modello Unico
2010, devono versare l’eventuale rata in scadenza
utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi per ogni mese
di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle
tabelle 1 e 2 pubblicate su L’Informatore Agrario n. 24/2010
a pag. 65.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2010 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e
allo speciale inserto pubblicato su L’Informatore Agrario n.
19/2010 a pag. 25 e seguenti.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture
relative agli acquisti intracomunitari devono essere
annotate nel registro delle vendite e nel registro degli
acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di luglio le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati in
giugno, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da
registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I
produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore
a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il
nuovo modello Intra-12 (approvato con provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli
acquisti intracomunitari registrati o soggetti a
registrazione nel mese precedente versando l’Iva dovuta con
il modello F24.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite
di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero
hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o
che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non
residenti qualora l’imposta sia dovuta in Italia con il
meccanismo del reverse charge.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto
per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella
scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero
complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro
devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo
modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia
contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod.
EMens) relative al mese di luglio; si vedano al riguardo il
messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385,
rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito
www.inps.it.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-8-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-8-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-8-2006 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 31-8-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-8-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a
pag. 116.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 1 anno. Possono
avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-8-2009
la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei
nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-8-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-8-2009
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-8-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
A cura di
Paolo Martinelli
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