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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Agosto 2010



1 DOMENICA
TERMINI PROCESSUALI
Inizio periodo sospensione. Con oggi inizia a decorrere il periodo di sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative che terminerà il prossimo 15 settembre.
La sospensione dei termini si applica anche ai processi tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento tributi ricevuto l’1-7-2010, impugnabile avanti la Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può essere validamente proposto ricorso entro il 15 ottobre prossimo anziché il prossimo 30 agosto, in quanto non si computa il periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.

5 GIOVEDì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore. I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, hanno ottenuto, come lo scorso anno, una piccola proroga dei termini per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2010; coloro che non hanno provveduto al pagamento entro il 6 luglio scorso possono effettuarlo entro oggi maggiorando le somme dovute dello 0,40%.
La suddetta proroga dei versamenti si applica anche ai soggetti che partecipano a società soggette agli studi di settore, quali i soci di società di persone e i soci di società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del dpr 917/1986.
In caso di rateazione degli importi dovuti si devono applicare gli interessi riportati nella tabella 2 pubblicata su L’Informatore Agrario n. 24/2010 a pag. 65.

10 MARTEDì
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ( www.sian.it ) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

15 DOMENICA (prorogati a lunedì 16 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Fatturazione differita per consegne di luglio. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di luglio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di luglio, anziché ad agosto.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso di luglio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di luglio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di giugno;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di giugno sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, la quinta rata dell’Iva a saldo per il 2009 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2010 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti non soggetti agli studi di settore, che hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2010, che non hanno versato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

16 LUNEDì
IVA
Versamento rateale saldo 2009. I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2010 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2009, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale sesta rata maggiorando l’imposta dovuta dell’1,65%.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9 rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2010) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.
Si ricorda inoltre che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2010.
I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2009, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I soggetti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2010 in base al modello Unico 2010 devono versare, con il modello di pagamento unificato F24 on line, la rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda alla tabella 1 pubblicata su L’Informatore Agrario n. 24/2010 a pag. 65.
Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, anche indirettamente quali, ad esempio, i soci di società di persone soggette agli studi di settore, si veda invece la tabella 2 pubblicata a fianco della sopra richiamata tabella 1.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 19/2010 a pag. 25.

IVA
Liquidazione mensile di luglio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di luglio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 agosto per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di luglio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di luglio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E.
Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 14/2009 e n. 21/2009 entrambi a pag. 66.
Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell’Iva a credito si veda, da ultimo, l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010.
Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2010, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di giugno (decreto ministeriale del 15-11-1975).
Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.
Per quanto riguarda l’eventuale versamento dell’imposta dovuta a seguito della liquidazione, si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di luglio sopra riportata.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al secondo trimestre 2010 (contribuenti trimestrali), salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento. Pertanto coloro che entro il 17-8-2009 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 31-7-2009, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono sanare la violazione entro il 17-8-2010 beneficiando di sanzioni ridotte.

ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la sesta rata dell’acconto 2010 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16-3-2005.

INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2010 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 20 del 15-2-2010.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via telematica la nuova denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inpsn. 36780 dell’8-11-2005.
Dall’1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Per le aliquote da applicare nel 2010 si veda la circolare Inps n. 13 del 2-2-2010 reperibile sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull’argomento.

CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

24 MARTEDì
CHIUSURA RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE
Presentazione istanza e pagamento oblazione. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione che derivano da iscrizioni a ruolo in primo grado avvenute entro il 25-5-2000, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27-12-2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24-3-2001, n. 89.
I contribuenti interessati devono entro oggi presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria con l’attestazione del relativo pagamento effettuato con il mod. F24 (codice tributo 8109); la definizione comporta la compensazione integrale delle spese del processo e non può dar luogo a rimborso.
La suddetta definizione agevolata è stata prevista con l’art. 3, comma 2-bis, del decreto legge n. 40 del 25-3-2010 convertito con modificazioni nella legge n. 73 del 22-5-2010 (in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25-5-2010)
Per le modalità di compilazione del mod. F24 si veda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 53/E del 21-6-2010.

25 MERCOLEDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di luglio.
Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.
È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.
Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.
È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.
Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.
I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l’intero anno.
I modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).
Si vedano sull’argomento gli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e 80.

ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente postale prestampati che però non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso degli altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n. 2 del 25-1-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it

29 DOMENICA (prorogato a lunedì 30)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 luglio scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-7-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 luglio scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-7-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

DENUNCIA RIFIUTI
Tardiva presentazione modello unico di dichiarazione (MUD 2010). Le imprese agricole con un volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro che non hanno presentato entro il 30 giugno scorso il nuovo modello di dichiarazione ambientale (MUD) riguardante la gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l’anno 2009 possono provvedervi entro oggi beneficiando della sanzione ridotta che va da un minimo di 26 euro a un massimo di 160; si ricorda che il termine tradizionale di presentazione del 30 aprile era stato differito al 30 giugno per consentire agli interessati di adeguarsi alle novità sull’argomento.
La dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, va presentata alla Camera di commercio competente per territorio in base alla provincia nella quale ha sede l’unità locale cui si riferisce il MUD.
La dichiarazione può essere presentata, oltre che su modello cartaceo, anche su supporto informatico utilizzando il software distribuito gratuitamente dalle Camere di commercio e disponibile, tra gli altri, nei siti Internet di Unioncamere ( www.unioncamere.it ) e di Ecocerved ( www.ecocerved.it ).
La presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza originaria comporta una sanzione che varia da 2.600 a 15.500 euro.

30 LUNEDì
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° agosto; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° agosto. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2011.
Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplmento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall’1-7-2010 la richiesta di registrazione (MOD. 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l’indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all’1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di versamento dell’imposta dovuta, il nuovo modello CDC per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.

QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di giugno 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli art. 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che nel periodo 2010-2011 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è stata ridotta al 10% come meglio chiarito negli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e 45/2009 rispettivamente a pag. 8 e 13.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

31 MARTEDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2010 in base al modello Unico 2010, devono versare l’eventuale rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle tabelle 1 e 2 pubblicate su L’Informatore Agrario n. 24/2010 a pag. 65.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 19/2010 a pag. 25 e seguenti.

IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di luglio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati in giugno, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l’Iva dovuta con il modello F24.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l’imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di luglio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-8-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-8-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-8-2006 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-8-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-8-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a pag. 116.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 1 anno. Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-8-2009 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-8-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-8-2009 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-8-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.


 

A cura di
Paolo Martinelli

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