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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Maggio 2010


2 DOMENICA
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti e presentazione dichiarazioni.
È in corso il periodo utile per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2010 e per presentare le relative dichiarazioni dei redditi che anche quest’anno devono essere inoltrate obbligatoriamente per via telematica, salvo alcune eccezioni.
In particolare:
- le persone fisiche e le società di persone devono effettuare i pagamenti dovuti entro il 16-6-2010, mentre devono presentare la dichiarazione Unico 2010 entro il 30-9-2010 in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati, ovvero, per le persone fisiche, tramite un ufficio dell’Agenzia delle Entrate; possono ancora presentare il modello Unico 2010 cartaceo anche nella versione «Mini», entro il 30-6-2010 tramite un ufficio postale, i contribuenti persone fisiche che non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non pensionati, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- i contribuenti soggetti all’Ires (società di capitali ed enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
La dichiarazione Unico 2010 va presentata esclusivamente in via telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non commerciali, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; pertanto tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare potranno trasmettere il modello Unico 2010 entro il 30-9-2010. Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16-7-2010 per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto. Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione. Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 16-11-2010) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi il 30-11-2010). Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello on line), tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta. Si ricorda inoltre che l’eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2010 con l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. Per chiarimenti e approfondimenti sulle nuove disposizioni che riguardano la compensazione del credito Iva si veda, da ultimo, l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010. Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

4 MARTEDI'
IVA
Tardiva presentazione telematica elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi a gennaio 2010.
Con la circolare n. 14/E dell’Agenzia delle entrate del 18-3-2010 viene affermato che, in ossequio allo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27-7-2000), gli elenchi Intrastat relativi a gennaio 2010 possono ancora essere presentati senza sanzioni entro oggi, vale a dire entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 22-2-2010 contenente le nuove norme di attuazione. Gli eventuali errori di compilazione e omissioni possono comunque essere sanati senza sanzioni entro il 20-7-2010 con le modalità indicate nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 17-2-2010. Si vedano sull’argomento anche gli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80. La tabella riepilogativa con le scadenze di presentazione relative al primo semestre 2010 è disponibile su www.ediagroup.it/ita/scadenzario; i termini che cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno feriale successivo.

10 LUNEDI'
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.
I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa. Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola. Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

TABACCO
Stipula contratti di coltivazione.
Entro oggi vanno stipulati i contratti di coltivazione tabacco tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute; i contratti di coltivazione devono poi essere consegnati presso la sede dell’organismo pagatore competente territorialmente entro il prossimo 20 maggio, mentre i dati contenuti nei contratti devono essere trasmessi telematicamente, sempre all’organismo pagatore competente, entro e non oltre il prossimo 15 maggio. I riferimenti ai contratti stipulati sono riportati dal produttore nel modello di domanda unica e da presentare entro il prossimo 15 maggio. Si vedano sull’argomento le circolari Agea ACIU.2010.160 e n. 8, rispettivamente, del 3 e 19-3-2010 e i numerosi articoli finora pubblicati su L’Informatore Agrario.

15 SABATO
PAC
Presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari e comunicazione trasferimento titoli.
I produttori agricoli devono entro oggi presentare la domanda unica 2010 per accedere al pagamento dei premi agricoli comunitari; per la presentazione della domanda unica è opportuno rivolgersi al Centro di assistenza agricola (Caa) al quale è stato conferito apposito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale. I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l’assegnazione dei titoli della riserva nazionale devono farlo nell’ambito della domanda unica pac; si veda al riguardo il decreto Mipaaf del 23-3-2010. Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori ai numerosi articoli finora pubblicati e da ultimo all’inserto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 16/2010 a pag. 29 e seguenti.

TABACCO
Trasmissione telematica dati contratti di coltivazione.
Entro oggi vanno trasmessi all’organismo pagatore competente territorialmente i dati contenuti nei contratti di coltivazione tabacco stipulati entro il 10-5-2010 tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute.

IVA
Fatturazione differita per consegne di aprile.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di aprile; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di aprile, anziché al mese di maggio. Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di aprile a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di aprile ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi.
Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale, anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali.
Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

16 DOMENICA (prorogati a lunedì 17 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Versamento rateale saldo 2009.
I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2010 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2009, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale terza rata maggiorando l’imposta dovuta dello 0,66%. Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9 rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2010) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento. Si ricorda inoltre che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2010. I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2009, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di aprile, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 maggio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di aprile o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di aprile. L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34 bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E. Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 14/2009 e 21/2009 entrambi a pag. 66. Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell’Iva a credito si veda, da ultimo, l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010. Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2010, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 aprile per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di marzo o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di marzo (decreto ministeriale del 15-11-1975). Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata. Per quanto riguarda l’eventuale versamento dell’imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di aprile sopra riportata. Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al primo trimestre 2010 (contribuenti trimestrali), salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali. Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16-3 e 26-9-2005. In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 18-5-2009 (essendo il 16 sabato) non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30-4-2009, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono sanare la violazione entro dopodomani 18 beneficiando di sanzioni ridotte.

ACCISE
Versamento imposte.
I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

IRPEF
Ritenute d’acconto.
Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la terza rata dell’acconto 2010 dell’addizionale comunale all’Irpef. Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.

INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno 2010 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 20 del 15 febbraio scorso. Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via telematica la nuova denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens). Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005. Dall’1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Per altre informazioni si consiglia di visitare il sito www.inps.it

CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%.
Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi.
Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

INPS
Versamento contributi artigiani e commercianti.
Scade il termine per effettuare il pagamento della prima rata relativa ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2010 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 con i dati predisposti dall’Inps. Si veda al riguardo la circolare Inps n. 14 del 2-2-2010.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva mensili che non hanno versato entro il 16 aprile scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 aprile scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di marzo sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 aprile scorso, in tutto o in parte, la seconda rata dell’Iva a saldo per il 2009 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà, per i soggetti che presentano il modello Unico 2010, di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

20 GIOVEDI'
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.
Dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle dogane, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). In via transitoria, fino al 30 aprile scorso, i modelli Intrastat potevano essere presentati entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre) direttamente agli uffici doganali competenti per territorio su supporto elettronico (dischetto, cd, chiavetta usb, ecc.) allegando il frontespizio cartaceo sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato. La presentazione telematica diventa obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di aprile 2010 (scadenza odierna) e da quelli del secondo trimestre 2010 (aprile-giugno). Considerate le obiettive condizioni di incertezza, gli eventuali errori di compilazione dei «primi» modelli Intrastat non saranno sanzionati purché i soggetti tenuti alla presentazione provvedano a inviare gli elenchi integrativi entro il 20-7-2010. Si vedano sull’argomento gli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80. Si vedano, da ultima, anche la circolare n. 14/E dell’Agenzia delle entrate del 18-3-2010. La tabella riepilogativa con le scadenze di presentazione relative al primo semestre 2010 è disponibile presso www.ediagroup.it/ita/scadenzario; i termini che cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno feriale successivo.

TABACCO
Consegna contratti di coltivazione.
Entro oggi vanno consegnati presso la sede dell’organismo pagatore competente territorialmente i contratti di coltivazione tabacco stipulati entro il 10-5-2010 tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute. Si vedano sull’argomento le circolari Agea ACIU.2010.160 e n. 8, rispettivamente del 3 e 19-3-2010 e i numerosi articoli finora pubblicati su L’Informatore Agrario.

25 MARTEDI'
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi.
I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17. Qualora non fosse possibile il versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente postale prestampati che però non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso degli altri due strumenti di pagamento. Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n. 2 del 25-1-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it

30 DOMENICA (prorogati a lunedì 31 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto.
Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° maggio. Per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° maggio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2011. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.

QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di marzo 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente. Sempre entro oggi i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che nel periodo 2009-2010 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è stata ridotta al 5% come meglio chiarito su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e n. 45/2009, rispettivamente negli articoli pubblicati a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), in cui sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 aprile scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-4-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 aprile scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-4-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

31 LUNEDI'
MOD. 730/2010
Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati.
I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che possono e intendono avvalersi dell’assistenza fiscale fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono presentare a questi soggetti il modello 730/2010 già compilato insieme alla busta chiusa contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef, anche se non viene espressa alcuna scelta. In caso di dichiarazione congiunta, le schede per la destinazione dell’otto e il cinque per mille devono essere inserite in un’unica busta a nome del dichiarante. In alternativa i contribuenti possono chiedere ai Caf o ai professionisti abilitati l’assistenza per la compilazione del modello 730/2010. In ogni caso i contribuenti devono esibire la documentazione relativa ai dati da indicare nel modello 730/2010 per verificarne la conformità; tale documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino al 31-12-2014. Si veda sull’argomento anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 27 marzo scorso collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it

QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi. Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

PAC
Presentazione modifiche domande uniche di pagamento.
I produttori agricoli che entro il 15-5-2010 hanno presentato la domanda per accedere al regime di pagamento unico dei premi comunitari, possono presentare entro oggi la domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009. Le variazioni possono riguardare, ad esempio, le destinazioni d’uso o il regime di aiuto richiesto per le particelle già dichiarate nella domanda iniziale, l’aggiunta di singole particelle non dichiarate inizialmente, modifiche di singole particelle (riferimenti catastali, superfici dichiarate), modifica dei titoli rispetto alla domanda iniziale; modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. Si ricorda che la presentazione della domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009 oltre il termine odierno comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo fino all’11-6-2010; oltre tale termine le domande di modifica sono irricevibili. Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 13 del 22-4-2010 reperibile sul sito www.agea.gov.it e i numerosi articoli finora pubblicati su L’Informatore Agrario.

SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri.
Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano pervenute entro il mese di aprile le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, versando l’Iva dovuta con il modello F24. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l’imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge. In quest’ultimo caso, poiché il modello da utilizzare fino a oggi non contiene tali operazioni, è possibile presentare le dichiarazioni relative ai mesi da gennaio ad aprile 2010 entro il 30-6-2010 utilizzando il nuovo modello Intra-12 approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16 aprile scorso.

TASSE AUTOMOBILISTICHE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2010
devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata bollo di circolazione), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV). Per una panoramica completa sul bollo auto 2010 si consiglia di consultare la rubrica «Bollo Auto» sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, dove è anche possibile calcolare l’importo dovuto conoscendo la targa del veicolo.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-5-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-5-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-5-2006 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-5-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-5-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a pag. 116.

INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens.
I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di maggio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it.

A cura di
Paolo Martinelli

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