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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Gennaio 2010




15 VENERDI'
SETTORE VITIVINICOLO
Presentazione dichiarazioni di vendemmia e produzione vino per la campagna 2009-2010. Anche per la campagna 2009-2010 il termine per presentare le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosti è stato posticipato al 15-1-2010. I produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, devono, infatti, ogni anno dichiarare i quantitativi, espressi in ettolitri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre. Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di vendemmia i produttori di uve interamente destinate ad essere consumate come tali, ad essere essiccate o essere trasformate in succo d’uva; come pure i produttori che coltivano meno di 1.000 m2 di vigneto e non commercializzano la produzione ottenuta. Sono altresì esonerati i produttori di uve che consegnano tutta la loro produzione a un organismo associativo. Sono, di norma, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di produzione vinicola i produttori che nei loro impianti hanno vinificato i prodotti acquistati ottenendo un quantitativo di vino inferiore a 10 hL che non viene commercializzato. Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola devono essere presentate relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione. La presentazione deve essere fatta all’organismo pagatore competente per territorio; anche per la campagna 2009-2010 l’organismo pagatore per tutto il territorio nazionale è l’Agea, ad eccezione delle regioni Toscana, Veneto e Lombardia per le quali la competenza è, rispettivamente, di Artea, Avepa e dell’Organismo pagatore; tali organismi regionali forniscono, con proprie comunicazioni, le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni avvalendosi dei propri sistemi informativi. I produttori che hanno dato mandato a un Centro di assistenza agricola (Caa) devono avvalersi dello stesso per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni. Per maggiori informazioni si vedano il decreto Mipaf n. 2159 dell’8-10-2004 e la circolare Agea prot. ACIU.2009.1106 del 3-8-2009.
MODELLO 730/2010
Comunicazione assistenza fiscale.
I datori di lavoro che intendono prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2009 (mod. 730/2010) lo comunicano preventivamente entro oggi ai lavoratori dipendenti.
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-3-2009
Versamento con maggiorazione di imposte e tributi risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2009.
Per le persone decedute successivamente al 28-2-2009 gli eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti dal de cuius a saldo per l’anno 2008 e presentare la relativa dichiarazione dei redditi entro sei mesi dalle normali scadenze.  Pertanto, gli eredi che non hanno provveduto al versamento entro il 16 dicembre scorso, in base al modello Unico 2009, possono effettuarlo entro oggi con la maggiorazione dello 0,4%. Gli eredi possono anche rateare liberamente uno, più o tutti gli importi da versare scegliendo per ognuno il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di maggio. Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,33% (4% annuo) per ogni mese di rateazione. Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza se il de cuius era titolare di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 16-5-2010) ed entro la fine del mese negli altri casi (l’ultima rata scade il 31-5-2010). Per il versamento degli importi dovuti gli eredi possono utilizzare ancora il modello di pagamento unificato F24 cartaceo oltre a quello telematico. Ovviamente non sono dovuti acconti d’imposta per l’anno d’imposta 2009. Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2008 il modello 730 per l’anno d’imposta 2007 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2009 presentato per conto del de cuius.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, il saldo dell’Ici (Imposta comunale sugli immobili) dovuta per l’anno 2009;
- gli eredi delle persone decedute dopo il 28-2-2009 per le quali non sono state versate in tutto o in parte, entro il 16 dicembre scorso, le imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2008 risultanti dal modello Unico 2009, fatta salva la facoltà di versare gli importi dovuti entro oggi con la maggiorazione dello 0,4% ovvero a rate.
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di novembre;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di novembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l’acconto sull’imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr).
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Dall’1-1-2010 la misura annua degli interessi legali è stata ridotta dal 3 all’1% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4-12-2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2009; pertanto, gli interessi di mora vanno calcolati al 3% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2009 e all’1% per i restanti giorni che cadono nel 2010. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

16 SABATO (prorogati a lunedì 18 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap (ex iatp).
Scade il termine per effettuare il versamento della quarta e ultima rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l’anno 2009, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato dall’Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente del 24-5-2004, dell’1-7-2004 e del 24-3-2006. Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all’organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all’Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali. Per i contributi dovuti per l’anno 2009 si veda la circolare Inps n. 84 del 6-7-2009.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno 2009 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 17 dell’11-2-2009.
IVA
Liquidazione mensile
. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di dicembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 gennaio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di dicembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di dicembre. L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E. Per quanto riguarda l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 14/2009 e n. 21/2009, entrambi a pag. 66. Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di dicembre, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali. Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del 26-9-2005. In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-1-2009 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 31-12-2008, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.
ACCISE
Versamento imposte.
I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
IRPEF
Ritenute d’acconto.
Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2008 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente. Si ricorda che i datori di lavoro, alla fine dell’anno, devono ricalcolare l’imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef. Dalla differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2009 e l’imposta già trattenuta, si ottiene l’importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare. Nel caso che, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituito, abbia operato le ritenute d’imposta in base a un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001. Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell’anno. Pertanto, nel caso in cui i datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine di dicembre 2009, lo possono fare in gennaio o comunque entro febbraio 2010, con il conseguente spostamento al 16 febbraio o al 16 marzo dei termini per il versamento delle ritenute. È opportuno rammentare che l’eventuale spostamento fino al 28-2-2010 delle operazioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2009, e alle ritenute operate fino a tale data e di conseguenza versate entro oggi. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2009 corrisposti entro il 12-1-2010. Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.

A cura di
Paolo Martinelli

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