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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Ottobre 2009



10 SABATO
FRANTOI E IMPRESE  DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa. Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono state definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il 30-11-2008, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria, al fine di verificare che il totale delle quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) sia lo stesso indicato nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Cen. 1493 del 17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007, consultabili sui siti www.agea.gov.it e www.acciseonline.it
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 2009 a mezzo degli appositi bollettini di pagamento predisposti dall’Inps; si ricorda che è possibile pagare anche on line con la procedura illustrata sul sito www.inps.it Per quanto riguarda l’assunzione, la proroga, la trasformazione o la cessazione dei rapporti di lavoro, si consiglia di consultare le modalità specificate sempre sul sito www.inps.it nel quale è possibile trovare molte altre informazioni, compresa la possibilità di simulare il calcolo dei contributi dovuti. Si veda anche l’art. 16 bis, commi 11 e 12, del decreto legge n. 185 del 29-11-2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28-1-2009 (in Gazzetta Ufficiale n. 22 del
28-1-2009), con i chiarimenti forniti dall’Inps nella circolare n. 20 del 17-2-2009.

15 GIOVEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di settembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di settembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di settembre, anziché al mese di ottobre. Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di settembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di settembre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.
VINI NOVELLI
Esportazione via mare. Primo giorno utile per anticipare l’uscita dalle cantine dei vini novelli nei limiti dei quantitativi destinati all’esportazione, con trasporto via mare, in ambito intercontinentale; si veda sull’argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213
del 10-9-1999.
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2009-2010. Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n. 1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa nel corso del mese di agosto 2009. Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 30 del 20-5-2009 reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli Organismi pagatori regionali riconosciuti. Trasmissione elenchi campagna 2009-2010. Le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica tramite l’apposito portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato. Si veda al riguardo la circolare Agea n. 30 del 20-5-2009 reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli Organismi pagatori regionali riconosciuti.

16 VENERDì
IVA
Versamento rateale saldo 2008. I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2009 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2008, devono entro oggi effettuare il pagamento della eventuale ottava rata maggiorando l’imposta dovuta del 2,31%; la nuova misura degli interessi è dovuta alla recente riduzione del tasso annuale dal 6 al 4%. Il versamento si effettua con il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2009) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento. Si ricorda inoltre che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2009. Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni, è disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I soggetti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2008 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2009 in base al modello Unico 2009, devono versare, con il modello di pagamento unificato F24 on line, la rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle tabelle pubblicate su L’Informatore Agrario n. 25/2009 e n. 26/2009, rispettivamente alle pagine 81 e 66.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello Unico 2009 e al Supplemento «Unico 2009 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2009.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di settembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di settembre. L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E. Per quanto riguarda l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 14/2009 e n. 21/2009 entrambi a pag. 66. Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di settembre, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali. Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del 26-9-2005. In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-10-2008 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30-9-2008, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2008 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell’acconto 2009 dell’addizionale comunale all’Irpef. Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno 2009 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 17 dell’11-2-2009. Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese. Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005. Per le nuove e più onerose misure delle aliquote contributive da applicare nel 2008 e 2009, introdotte con la legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007), e per altre informazioni si consiglia di visitare il sito www.inps.it
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente (luglio-settembre) e deliberati dall’1-7-1998, nonché le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 settembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di agosto;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 settembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di agosto sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 settembre scorso, in tutto o in parte, la settima rata dell’Iva a saldo per il 2008 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2009 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2009, che non hanno versato entro il 16 settembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 3% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

20 MARTEDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2008 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2009 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2008 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2009 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2009 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 6/2009 a pag. 79, tenendo presente che dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno. Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino al 26-10-2009. Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it

25 DOMENICA (prorogato a lunedì 26)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente postale prestampati che però non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso degli altri due strumenti di pagamento.
Per maggiori e altre informazioni si veda la circolare Enpaia n. 2 del 22-12-2008 consultabile sul sito www.enpaia.it
MODELLO 730/2009 REDDITI 2008
Integrazione del modello. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2009 per dichiarare i redditi relativi all’anno d’imposta 2008, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d’imposta, ovvero tramite i Caf (Centri di assistenza fiscale) o i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), qualora abbiano riscontrato errori nel modello 730/2009 la cui correzione comporta un rimborso o un minor debito, possono presentare entro oggi un nuovo modello 730 con la relativa documentazione a un Caf, o a un professionista abilitato, il quale provvederà alla verifica e alla elaborazione di un nuovo prospetto di liquidazione.
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per anticipare l’uscita dalle cantine dei vini novelli nei limiti dei quantitativi destinati alla commercializzazione in Italia e nell’Unione Europea e all’esportazione con trasporti in ambito internazionale per via aerea; si veda sull’argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.

29 GIOVEDì
MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO E ORDINARIO
Tardiva presentazione telematica dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Coloro che nel corso del 2008 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail, dovevano presentare, esclusivamente in via telematica entro il 31-7-2009, la dichiarazione dei sostituti d’imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2009:
- il mod. 770/2009 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali;
- il mod. 770/2009 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d’imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.
Coloro che non hanno ancora adempiuto all’obbligo possono provvedervi entro 90 giorni dal termine originario, cioè entro oggi; per la tardiva presentazione è dovuta la sanzione ridotta di 21 euro, pari a un dodicesimo della normale sanzione di 258 euro. Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

30 VENERDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di agosto 2009, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e, sull’argomento, anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° ottobre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° ottobre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2010. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it  Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal
4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per fare uscire in modo ordinario dalle cantine i vini novelli destinati ad essere consumati dal 6 novembre prossimo; si veda sull’argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2009. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2009, che non hanno versato entro il 30 settembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 3% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di appositi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2009, che non hanno pagato il rinnovo entro il 30 settembre scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 2,5% pari a un dodicesimo della normale sanzione del 30%. Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 settembre scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-9-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 settembre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-9-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2008 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-10-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2008 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-10-2008.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.
 

A cura di
Paolo Martinelli

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