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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Luglio 2009



16 GIOVEDì
IVA
Versamento rateale saldo 2008. I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2009 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2008, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale quinta rata maggiorando l’imposta dovuta dell’1,32%; la nuova misura degli interessi è dovuta alla recente riduzione del tasso annuale dal 6 al 4% .
Il versamento si effettua con il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9 rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2009) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.
Si ricorda inoltre che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30 settembre 2009.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni, è disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I soggetti titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2008 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2009 in base al modello Unico 2009, hanno effettuato il primo versamento entro il 16-6-2009, devono versare, con il modello di pagamento unificato F24 online, la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti in misura pari allo 0,33%.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 25/2009 a pag. 81. Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, anche indirettamente, quali ad esempio i soci di società di persone soggette agli studi di settore, si veda invece la tabella riportata su L’Informatore Agrario n. 26/2009 a pag. 66.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello Unico 2009 e al Supplemento «Unico 2009 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2009.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di giugno.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E.
Per quanto riguarda l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati alla pagina 66, rispettivamente, de L’Informatore Agrario n. 14/2009 e n. 21/2009.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di giugno, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-7-2008 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30-6-2008, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2008 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell’acconto 2009 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3-1 e del 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2009 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 17 dell’11-2-2009.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM 10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per le nuove e più onerose misure delle aliquote contributive da applicare nel 2008 e 2009, introdotte con la legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007), e per altre informazioni si consiglia di consultare il sito www.inps.it
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente (aprile-giugno) e deliberati dal 1° luglio 1998, nonché le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di maggio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la quarta rata dell’Iva a saldo per il 2008 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2009 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2009 a partire dal 16 giugno senza la maggiorazione dello 0,4%, non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata;
- i contribuenti che non hanno pagato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata dell’Ici dovuta per l’anno 2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 3% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

20 LUNEDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2008 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2009 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2008 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2009 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2009 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 6/2009 a pag. 79, tenendo presente che dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino al 25-7-2009.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it 

25 SABATO (prorogato a lunedì 27)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma - codice IBAN - IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente postale prestampati che però non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso degli altri due strumenti di pagamento.
Per maggiori e altre informazioni si veda la circolare Enpaia n. 2 del 22-12-2008 consultabile sul sito www.enpaia.it

30 GIOVEDì
FABBRICATI EX RURALI
Termini per l’accatastamento. Scade il termine per censire al Catasto urbano i fabbricati che hanno perso i requisiti fiscali per essere considerati ancora rurali, e quindi non produttivi autonomamente di reddito fondiario, i quali risultano individuati negli elenchi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30-12-2008.
Tali elenchi possono essere consultati sul sito www.agenziaterritorio.it
Si veda l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2009 a pag. 78.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° luglio; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° luglio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2010.
Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di maggio 2009, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa, i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli art. 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche: la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003; il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, come anticipato su L’Informatore Agrario n. 14/2009 a pag. 9.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro 1 anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-6-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno scorso la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-6-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2008 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-7-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2008 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-7-2008.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

31 VENERDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche: la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003; il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, come anticipato su L’Informatore Agrario n. 14/2009 a pag. 9.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2008 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2009 in base al modello Unico 2009 devono versare l’eventuale rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle tabelle pubblicate su L’Informatore Agrario n. 25/2009 e 26/2009, rispettivamente, alle pagine 81 e 66.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello Unico 2009 e al Supplemento Unico 2009 - Persone fisiche pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2009.
IVA
Richiesta di rimborso infrannuale. L’articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazione e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell’anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel secondo trimestre 2009 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare, già a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento, tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso; la compensazione si effettua utilizzando il modello F24 on line (per il secondo trimestre il codice è 6037).
L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento del 19-3-2009, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it , ha approvato il nuovo modello Iva TR, e relative istruzioni, per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dai periodi precedenti.
Per altre informazioni sull’argomento si rimanda all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 13/2009 a pag. 78.
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di giugno le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
Elenchi trimestrali Intrastat per cessioni intracomunitarie. I contribuenti Iva che effettuano cessioni intracomunitarie (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli Uffici doganali competenti gli elenchi trimestrali relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel secondo trimestre 2009, se hanno effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 40.000 euro, ma non a 250.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2009 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 6/2009 a pag. 79, tenendo presente che dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino al 5-8-2009.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti entro la fine del mese il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola. Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (mod. DMAG Unico), con riferimento al secondo trimestre 2009, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.
Si vedano, tra le altre, la circolare Inps n. 115 del 19-10-2006.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il 16-7-2009 i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente sono obbligati a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113 e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello Cud per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi al mese di giugno, utili per il calcolo dei contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
 

A cura di
Paolo Martinelli

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