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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Maggio 2009



2 SABATO
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti e presentazione dichiarazioni. È in corso il periodo utile per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2008 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2009 e per presentare le relative dichiarazioni dei redditi che anche quest’anno devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, salvo alcune eccezioni.
In particolare:
- le persone fisiche e le società di persone devono effettuare i pagamenti dovuti entro il 16-6-2009, mentre devono presentare la dichiarazione Unico 2009 entro il 30-9-2009 in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati, ovvero, per le persone fisiche, tramite un ufficio dell’Agenzia delle entrate; possono ancora presentare il modello Unico 2009 cartaceo anche nella versione «Mini», entro il 30-6-2009 tramite un ufficio postale, i contribuenti persone fisiche che non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non pensionati, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- i contribuenti soggetti all’Ires (società di capitali ed enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. La dichiarazione Unico 2009 va presentata esclusivamente in via telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non commerciali, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Pertanto tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare potranno trasmettere il modello Unico 2009 entro il 30-9-2009.
Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16-7-2009 per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto.
Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,50% per ogni mese di rateazione; al riguardo si fa presente che nei prossimi giorni dovrebbe essere emanato un decreto ministeriale per la revisione dei tassi di interesse applicati sulle rate o sui pagamenti tardivi delle imposte, anche in considerazione dei significativi abbattimenti dei tassi operati dalla Banca centrale europea.
Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 16 novembre 2009) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi il 30-11-2009).
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello on line), tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2009 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

3 DOMENICA (prorogato a lunedì 4)
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-3-2008
Tardiva presentazione telematica dichiarazione dei redditi modello Unico 2008. Gli eredi delle persone decedute successivamente al 29-2-2008, che non hanno presentato in via telematica entro il 2-2-2009 la dichiarazione dei redditi del de cuius per l’anno d’imposta 2007 con il modello Unico 2008, possono adempiere l’obbligo con ritardo non superiore a 90 giorni beneficiando di una sanzione amministrativa ridotta.
Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2007 il modello 730 per l’anno d’imposta 2006 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2008 presentato per conto del de cuius.

5 MARTEDì
SETTORE ZUCCHERO
Presentazione domande aiuto alla ristrutturazione. Scade il termine per presentare ad Agea la domande per la richiesta di aiuto alla ristrutturazione da parte delle aziende agricole che hanno abbandonato o ridotto la coltivazione delle barbabietole in seguito alla crisi del settore. Sono interessati all’aiuto anche i fornitori di macchinari specializzati che hanno effettuato lavorazioni per conto dei bieticoltori.
Si vedano sull’argomento, tra le altre, le circolari Agea n. 299 del 27-2-2009 e n. 737 del 26-3-2009.

6 MERCOLEDì
BONUS RICERCA
Slitta alle ore 10.00 del 6 maggio il termine di presentazione delle istanze. Le imprese che intendono usufruire del credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo devono presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate il formulario (modello FRS) contenente i dati degli investimenti per i quali si richiede l’agevolazione.
L’istanza può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 6-5-2009, utilizzando il software «Creditofrs» disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it sia per i progetti avviati entro il 28 novembre 2008, sia per quelli avviati successivamente, con l’avvertenza che per i primi l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza dal contributo, entro le ore 24.00 del 5-6-2009.
È opportuno ricordare che la tempestività nell’inoltro dell’istanza è fondamentale per avere maggiori possibilità di accedere al credito d’imposta, considerata la limitazione dei fondi messi a disposizione.
Si veda anche la circolare ministeriale n. 17/E del 17-4-2009.

10 DOMENICA
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ( www.sian.it ) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il 30-11-2008, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria, al fine di verificare che il totale delle quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) siano le stesse indicate nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del 17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007, consultabili sui siti Internet www.agea.gov.it e www.acciseonline.it

15 VENERDì
PAC
Presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari e comunicazione trasferimento titoli. I produttori agricoli devono entro oggi presentare la domanda unica 2009 per accedere al pagamento dei premi comunitari sulla base dei titoli posseduti; per la presentazione della domanda unica è opportuno rivolgersi al Centro di assistenza agricola (Caa) al quale è stato conferito apposito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.
Entro oggi è possibile anche inserire la domanda di trasferimento titoli nel Sian al fine di poterli utilizzare già in questa domanda pac, salvo mancata validazione da parte dell’Organismo di coordinamento; sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore, le circostanze eccezionali e le cessioni di aziende individuati agli articoli 72 e 74 del regolamento Ce n. 796 del 21-4-2004.
I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l’assegnazione dei titoli della riserva nazionale devono farlo nell’ambito della domanda unica pac.
Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori allo speciale inserto «Guida alle domande di aiuto 2009», pubblicato su L’Informatore Agrario n. 12/2009 a pag. 27 e seguenti, e all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 13/2009 a pag. 12.
TABACCO
Trasmissione contratti di coltivazione. Entro oggi vanno trasmessi all’Organismo pagatore competente i contratti di coltivazione tabacco stipulati entro il 30-4-2009tra le imprese di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori riconosciute o i singoli tabacchicoltori.
Si veda sull’argomento la circolare Agea ACIU.2009.349 del 9-3-2009 e l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 12/2009 a pag. 14.
IVA
Fatturazione differita per consegne di aprile. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di aprile; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di aprile, anziché al mese di maggio.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di aprile a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di aprile ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo), che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

16 SABATO (prorogati a lunedì 18 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Versamento rateale saldo 2008. I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2009 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2008, devono entro oggi effettuare il pagamento della eventuale terza rata maggiorando l’imposta dovuta dell’1%; al riguardo si fa presente che a breve dovrebbe essere emanato un decreto ministeriale per la revisione dei tassi di interesse applicati sulle rate o sui pagamenti tardivi delle imposte, anche in considerazione dei significativi abbattimenti dei tassi operati dalla Banca centrale europea.
Il versamento si effettua con il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2009) e che la maggiorazione dello 0,50% (o quella eventualmente ridotta) è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.
Si ricorda inoltre che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2009.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni, è disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.it.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di aprile, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 maggio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di aprile o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di aprile.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E.
Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel primo trimestre 2009 (gennaio-marzo) , nonché alle fatture differite emesse entro il 15 aprile per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di marzo o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di marzo (decreto ministeriale del 15-11-1975).
Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.
Per quanto riguarda l’eventuale versamento dell’imposta dovuta a seguito della liquidazione, si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di aprile sopra riportata.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al primo trimestre 2009 (contribuenti trimestrali), salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16 marzo e del 26 settembre 2005.
In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-5-2008 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30-4-2008, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2008 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la terza rata dell’acconto 2009 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16 marzo 2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2009 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 17 dell’11-2-2009.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM 10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per le nuove e più onerose misure delle aliquote contributive da applicare nel 2008 e 2009, introdotte con la legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007), e per altre informazioni si consiglia di visitare il sito www.inps.it .
 

A cura di
Paolo Martinelli

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