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Dicembre 2008
10 MERCOLEDì
PRODOTTI VITIVINICOLI
Dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vino
campagna 2008-2009. I produttori di uve destinate
alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino,
devono ogni anno dichiarare i quantitativi, espressi in
ettolitri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale con
riferimento alla data del 30 novembre. Il modello di
dichiarazione vitivinicola è unico e comprende sia la
dichiarazione di raccolta delle uve, sia la dichiarazione di
produzione del vino.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione di raccolta i produttori di uve interamente
destinate a essere consumate come tali, a essere essiccate,
o a essere trasformate in succo d’uva; come pure i
produttori che coltivano meno di 1.000 m2 di vigneto e non
commercializzano la produzione ottenuta. Sono altresì
esonerati i produttori di uve che consegnano tutta la loro
produzione a un organismo associativo.
Sono, di norma, esonerati dall’obbligo di presentazione
della dichiarazione di produzione vinicola i produttori che
nei loro impianti hanno vinificato i prodotti acquistati
ottenendo un quantitativo di vino inferiore a 10 hL che non
viene commercializzato.
Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola
devono essere presentate entro e non oltre oggi
relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i
vigneti o gli impianti di vinificazione.
La presentazione non deve più essere fatta al Comune, bensì
all’organismo pagatore competente per territorio. Per la
campagna 2008-2009 l’organismo pagatore per tutto il
territorio nazionale è Agea, a eccezione delle regioni
Toscana, Veneto e Lombardia per le quali la competenza è
dell’organismo pagatore regionale; tali organismi regionali
forniscono, con proprie comunicazioni, le istruzioni
operative per la presentazione delle dichiarazioni
avvalendosi dei propri sistemi informativi.
I produttori che hanno dato mandato a un Centro di
assistenza agricola (Caa) devono avvalersi dello stesso per
la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni.
Per maggiori informazioni si vedano il decreto Mipaaf n.
2159 dell’8-10-2004 e la circolare Agea prot. ACIU.2008.1564
del 5-11-2008.
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione
delle olive da tavola devono trasmettere in forma
elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni
mese, con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e
alla trasformazione delle olive da tavola del mese
precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian (
www.sian.it ) direttamente dai soggetti interessati
ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale
H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e
la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I
distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario
relativo alla distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il
30-11-2008, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta
dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il
giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in
distilleria, al fine di verificare che il totale delle
quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) sia lo
stesso indicato nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del
17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come
integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007,
consultabili sui siti
www.agea.gov.it e
www.acciseonline.it
15 LUNEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di novembre.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di novembre. Tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di novembre, anziché al
mese di dicembre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di novembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di novembre ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94
euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel
corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94
euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna,
un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati
i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo
imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta,
distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione elenchi campagna 2008-2009. Le
imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di
foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via
telematica tramite l’apposito Portale Sian (Sistema
informativo agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei
contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna
presentate nel corso del mese precedente. Gli stessi
soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il
portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto
ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun
contratto/dichiarazione di consegna stipulato.
Si veda al riguardo la circolare Agea n. 18 del 7-5-2008
reperibile sul sito
www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il
territorio che ricade nelle regioni dove non sono operativi
gli organismi pagatori regionali riconosciuti.
Presentazione domanda di aiuto campagna 2008-2009.
Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono
beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n.
1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione
competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda
mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti
dall’impresa nel corso del mese di ottobre 2008.
Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di
forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo
dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è
irricevibile.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 18del 7-5-2008
reperibile sul sito
www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il
territorio che ricade nelle regioni dove non sono operativi
gli organismi pagatori regionali riconosciuti.
16 MARTEDì
ICI
Versamento saldo per l’anno 2008. Scade il
termine per versare il saldo dell’Ici dovuta per l’anno
2008, al netto dell’eventuale acconto pagato. Si ricorda che
la prima rata doveva essere calcolata in misura pari al 50%
dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la
seconda rata (da pagare entro oggi) deve risultare pari al
saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno calcolata sulla base
delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l’anno in
corso, comprendendo l’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Ovviamente, era possibile pagare entro il16-6-2008 l’imposta
complessivamente dovuta in un’unica soluzione.
Coloro che risiedono all’estero possono effettuare un unico
versamento entro oggi; in tal caso devono anche versare gli
interessi del 3% calcolati sull’importo dovuto in acconto e
non pagato alla scadenza del 16-6-2008.
L’imposta non va versata se non è superiore a 12 euro, fatta
salva la possibilità per ogni Comune di deliberare un
importo minimo diverso.
Si fa presente che quest’anno le abitazioni principali e,
salvo qualche eccezione, le relative pertinenze, a
esclusione di ville, castelli e abitazioni di lusso, non
sono soggette al pagamento dell’Ici.
Si ricorda che dallo scorso anno tutti i contribuenti
possono effettuare il pagamento anche con il modello F24,
indipendentemente dal fatto che alcuni Comuni abbiano
istituito un apposito conto corrente postale; chi paga con
il modello F24 può quindi compensare il debito Ici con
eventuali altri crediti (Irpef, Ires, Irap, ecc.), con
esclusione dei crediti relativi ai tributi locali e alle
altre entrate degli enti locali a eccezione delle
addizionali Irpef.
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda, tra l’altro, a
quanto pubblicato a pag. 61 di questo stesso numero della
rivista e ai vari articoli che riguardano l’imposizione sui
fabbricati rurali.
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-3-2008
Versamento imposte e tributi risultanti dalla
dichiarazione modello Unico 2008. Per le persone
decedute successivamente al 29-2-2008 gli eredi possono
effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti
dal de cuius a saldo per l’anno 2007 e presentare la
relativa dichiarazione dei redditi entro sei mesi dalle
normali scadenze.
Pertanto gli eredi devono provvedere al versamento delle
imposte entro oggi, mentre hanno tempo fino al 31-12-2008
per presentare la relativa dichiarazione con il modello
Unico 2008 tramite gli uffici postali, ovvero fino al
31-1-2009 se il contribuente deceduto era obbligato
all’invio telematico per il quale ci si può avvalere degli
intermediari abilitati. Ovviamente non sono dovuti acconti
d’imposta per l’anno d’imposta 2008.
Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel
2007 il modello 730 per l’anno d’imposta 2006 dal quale
risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta
(datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono
recuperare tale credito nel modello Unico 2008 presentato
per conto del de cuius.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
novembre nonché alle fatture differite emesse entro il 15
dicembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
novembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di novembre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (articolo 34-bis del dpr n. 633/72)
l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50%
dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario
vincolante per un triennio. Si vedano al riguardo, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del
15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di novembre, salvo quanto previsto per gli
acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le
aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo,
in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene
di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio
specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare si segnala che con la circolare n. 41/E è
stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento. Pertanto coloro che
entro il 17-12-2007 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
30-11-2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono,
entro domani, sanare la violazione beneficiando della
sanzione ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2007 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente
del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2008 e per le
modalità di calcolo si vedano le circolari Inps n. 11 e 28,
rispettivamente dell’1-2 e del 7-3-2008.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola.
Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli
con riferimento al 2° trimestre 2008, fatte salve le
eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune
categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento
F24 online riportando i dati inviati dall’Inps.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente. La denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione
separata. Scade il termine per versare all’Inps il
contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote
contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la
legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno
2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre
informazioni si rinvia, da ultimo, alla circolare Inps n. 8
del 17-1-2008 consultabile sul sito
www.inps.it .
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Versamento acconto sulle rivalutazioni. I
datori di lavoro versano entro oggi un acconto dell’imposta
sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di
fine rapporto (tfr). L’acconto è pari al 90% delle
rivalutazioni complessivamente maturate da tutti i
dipendenti nell’anno solare precedente, comprese anche
quelle relative ai rapporti di lavoro cessati nell’anno. È
tuttavia possibile calcolare l’acconto sulle rivalutazioni
del tfr che si presume matureranno nell’anno in corso.
Il saldo dell’imposta sostitutiva deve essere versato entro
il 16-2-2009.
Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24
online utilizzando il codice tributo 1712.
Si veda anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n.
50/E del 12-6-2002.
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
Versamento seconda rata. Gli imprenditori
individuali che alla data del 30-11-2007 utilizzavano beni
immobili strumentali per l’esercizio dell’attività, che
hanno optato, entro il 30-4-2008, per l’esclusione di tali
beni dal patrimonio dell’impresa, devono effettuare il
versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva, come
previsto dall’articolo 1, comma 37 della legge n. 244 del
24-12-2007 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 285 alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007).
L’esclusione ha effetto dal periodo d’imposta in corso alla
data dell’1-1-2008. L’imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle
attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, pari
al 10% della differenza tra il valore normale (determinato
su base catastale) dei beni estromessi e il relativo valore
fiscalmente riconosciuto, va versata nella misura del 40%
entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d’imposta in corso alla data
dell’1-1-2007, vale a dire entro il 30 settembre scorso, e
la restante parte in due rate di uguale importo entro oggi e
il 16-3-2009 maggiorate degli interessi nella misura del 3%
annuo. Ovviamente era possibile effettuare il versamento in
un’unica soluzione.
Per gli immobili la cui cessione è soggetta a Iva, l’imposta
sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30%
dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore
normale del bene.
L’estromissione agevolata degli immobili strumentali non può
ovviamente interessare gli imprenditori agricoli che
determinano il loro reddito d’impresa con il reddito
agrario.
EMERGENZA BLUE TONGUE
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue
tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
17 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17
novembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
ottobre (contribuenti mensili) o al 3° trimestre 2008
(contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 17
novembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di ottobre sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17
novembre scorso, in tutto o in parte, la nona e ultima rata
dell’Iva a saldo per il 2007 dovuta in base al piano di
rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti
che presentano il modello Unico 2008 di versare entro il
termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base
alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4%
per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto
il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello
Unico 2008, che non hanno versato entro il 17 novembre
scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si
ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi
legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it .
20 SABATO
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue) devono entro oggi presentare agli Uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese
precedente, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2008 a pag. 85, tenendo presente che dal 2007 sono
cambiate le regole per determinare la periodicità degli
elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso
dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 27-12-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it .
25 GIOVEDì (prorogato a lunedì 29)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av bancario,
oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca
Popolare di Sondrio - sede di Roma - codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008
consultabile sul sito Internet
www.enpaia.it .
27 SABATO (prorogato a lunedì 29)
IVA
Acconto per l’anno 2009. Scade il termine per
l’eventuale versamento dell’acconto Iva da parte dei
soggetti tenuti a tale obbligo. Il versamento si effettua
con il modello di pagamento unificato F24 on line
utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il
codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti
trimestrali non devono maggiorare l’acconto dell’1% a titolo
di interessi.
Tra le diverse cause che determinano l’esonero dall’obbligo
del versamento si segnalano le seguenti:
- cessazione dell’attività entro il 30-11-2008 (contribuenti
mensili) o entro il 30-9-2008 (contribuenti trimestrali);
- inizio dell’attività nel corso del 2008;
- versamento dell’acconto inferiore a 103,29 euro;
- nell’ultimo periodo del 2008 (dicembre per i mensili e 4°
trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure
un debito Iva che fa scaturire un acconto Iva inferiore al
minimo dovuto (103,29 euro);
- previsione di chiudere l’ultimo periodo del 2008 (dicembre
per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) con un
credito Iva o con un debito Iva che dà un acconto inferiore
a 103,29 euro;
- registrazione nell’anno 2008 soltanto di operazioni esenti
o non imponibili;
- essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6,
del dpr 633/72.
Data la complessità del calcolo dell’acconto, si consiglia
di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.
29 LUNEDì
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2008
Tardiva presentazione telematica. Scade il
termine per presentare tardivamente in via telematica (entro
90 giorni dal termine scaduto il 30-9-2008) la dichiarazione
modello Unico 2008 relativa all’anno d’imposta 2007. La
presentazione con ritardo superiore a 90 giorni viene
considerata omessa a tutti gli effetti pur costituendo
titolo per la riscossione delle imposte indicate.
L’inoltro telematico potrà avvenire direttamente via
Internet previa abilitazione rilasciata dall’Amministrazione
finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati
(professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri
soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo
servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia
delle entrate.
La tardiva presentazione del modello Unico 2008 comportava
l’applicazione della sanzione ridotta pari a 32 euro (un
ottavo della normale sanzione di 258 euro) per ogni tipo di
dichiarazione contenuta nell’Unico 2008 (redditi, Irap, Iva,
ecc.); poiché con decreto legge n. 185 del 29 novembre
scorso (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 263 alla
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29-11-2008) la misura della
sanzione è stata ridotta a un dodicesimo di quella normale,
la sanzione dovrebbe ridursi a 22 euro.
Per altre informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
ICI
Tardiva presentazione dichiarazione per le variazioni
avvenute nel 2007. La dichiarazione Ici per alcune
variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2007
doveva essere presentata entro la scadenza per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al
2007, vale a dire entro il 30 settembre per i contribuenti
che consegnano la dichiarazione Unico 2008 in via
telematica.
Coloro che non vi hanno adempiuto possono regolarizzare
l’omissione presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal
termine originario, vale a dire entro oggi, beneficiando
della sanzione ridotta pari al 12,50% dell’imposta dovuta
(un ottavo della normale sanzione del 100%) con un minimo di
6 euro; poiché con il decreto legge n. 185/2008 richiamato
nella precedente scadenza la misura della sanzione è stata
ridotta a un dodicesimo di quella normale, la sanzione
dovrebbe ridursi all’8,33% dell’imposta dovuta con un minimo
di 4 euro.
Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è
stato approvato con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 23-4-2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 102
del 2-5-2008) ed è disponibile sul sito Internet
www.finanze.gov.it .
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda a quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 77.
IVA
Tardiva presentazione telematica dichiarazione annuale
in forma autonoma. Scade il termine per presentare
tardivamente (entro 90 giorni dal termine scaduto il
30-9-2008), esclusivamente in via telematica direttamente
ovvero avvalendosi di intermediari abilitati, la
dichiarazione Iva annuale per i contribuenti che non sono
obbligati a presentare la dichiarazione unificata modello
Unico 2008.
Per la tardiva presentazione dovrebbe essere dovuta la
sanzione ridotta di 22 euro (anziché 32), pari a un
dodicesimo della normale sanzione di 258 euro, come meglio
specificato nella scadenza relativa alla tardiva
presentazione del modello Unico 2008.
Anche quest’anno la dichiarazione Iva annuale autonoma
riguarderà pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di
capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non
coincide con l’anno solare (cooperative ortofrutticole,
cantine sociali, ecc.).
Per altre informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
MODELLO 770/2008 ORDINARIO
Tardiva presentazione telematica dichiarazioni dei
sostituti d’imposta. Scade il termine per presentare
tardivamente (entro 90 giorni dal termine scaduto il
30-9-2008), esclusivamente in via telematica, il modello
770/2008 Ordinario da parte dei sostituti d’imposta, degli
intermediari e degli altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti, per comunicare i dati
relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da
partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2007 od
operazioni di natura finanziaria effettuate nel 2007, nonché
i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e
quelle che riguardano i versamenti effettuati, le
compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.
Per la tardiva presentazione dovrebbe essere dovuta la
sanzione ridotta di 22 euro (anziché 32), pari a un
dodicesimo della normale sanzione di 258 euro, come meglio
specificato nella scadenza relativa alla tardiva
presentazione del modello Unico 2008.
Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la
compilazione del modello consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
30 MARTEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di ottobre 2008, in
esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dall’1-12-2008; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dall’1-12-2008. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve
durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
31 MERCOLEDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di novembre le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di ottobre, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000
euro) devono presentare all’ufficio Iva competente
un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti
intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel
mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite
di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno
optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette
alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano
mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività
devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del
mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri
percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nelle relative scadenze.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce
contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a
versare entro il 16 dicembre 2008 i contributi previdenziali
e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente, sono obbligati
a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le
denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa
abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto
dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113
e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti
d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i
compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente
in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati
abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi
al mese di novembre, utili per il calcolo dei contributi e
per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative
individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2004 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-12-2004;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-12-2006;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-12-2004 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 31-12-2004 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-12-2006.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2008 a
pag. 129.
CARBURANTI AGEVOLATI
Ultimo prelievo. Entro oggi è possibile
prelevare i carburanti agevolati per le macchine agricole
assegnati per il 2008 dal locale Ufficio Uma (Utenti
macchine agricole) sulla base della richiesta inoltrata, di
norma, tramite i Caa (Centri di assistenza agricola).
Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di
rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di
categoria.
APICOLTURA
Denuncia variazione apiari e alveari. Chiunque
detiene apiari e alveari è tenuto entro oggi a denunciare,
anche tramite le associazioni degli apicoltori, le
variazioni verificatesi nell’anno in corso nella
collocazione o nella consistenza degli alveari in misura
pari almeno al 10% in più o in meno rispetto a quanto già
denunciato.
La denuncia va presentata al Servizio veterinario
dell’Azienda sanitaria locale competente; chi inizia
l’attività di apicoltore è tenuto a darne comunicazione
sempre al Servizio veterinario dell’Asl competente.
La mancata presentazione della denuncia o della
comunicazione comporta l’impossibilità di beneficiare degli
incentivi previsti per il settore.
Si veda sull’argomento la legge n. 313 del 24-12-2004 (in
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-2004) che ha
disciplinato l’esercizio dell’attività di apicoltura.
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-3-2008
Presentazione dichiarazione dei redditi modello Unico
2008 e dichiarazione Ici. Per le persone decedute
successivamente al 29-2-2008 gli eredi possono presentare la
dichiarazione dei redditi e dell’Ici entro sei mesi dalla
normale scadenza dopo avere effettuato gli eventuali
versamenti delle imposte e dei tributi dovuti dal de cuius a
saldo per l’anno 2007.
Pertanto gli eredi hanno tempo fino ad oggi per presentare
la dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano
gli immobili posseduti nel 2007 dal de cuis e la
dichiarazione dei redditi del de cuius con il modello Unico
2008 tramite gli uffici postali; chi si avvale della
trasmissione telematica, anche tramite gli intermediari
abilitati, ha tempo fino al 31-1-2009. Si ricorda che se la
persona deceduta aveva presentato nel 2007 il modello 730
per l’anno d’imposta 2006 dal quale risultava un credito non
rimborsato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente
previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito
nel modello Unico 2008 presentato per conto del de cuius.
INPS
Contributi volontari. È in scadenza il termine
per versare la rata dei contributi previdenziali volontari
che si riferisce al 3° trimestre 2008, fatte salve le
eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune
categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.
Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a
seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di
lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si
consiglia di visitare il sito
www.inps.it
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
Presentazione domande per l’assegno al nucleo
familiare. I lavoratori autonomi iscritti all’Inps
nella gestione separata (collaboratori, amministratori di
società, liberi professionisti, associati in partecipazione,
ecc.), non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie e non pensionati, possono richiedere all’Inps,
qualora ricorrano i presupposti, l’erogazione dell’assegno
per il nucleo familiare. Poiché tale diritto può essere
esercitato nei limiti della prescrizione quinquennale, i
lavoratori che intendono richiedere la prestazione
dall’1-1-2004 devono presentare all’Inps la relativa domanda
entro oggi.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare Inps n.
138 del 19-7-2002 e al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali del 4-4-2002 (in Gazzetta Ufficiale
n. 136 del 12-6-2002).
INPS
Trasmissione modello SC37. Scade il termine,
salvo ulteriore proroga, per trasmettere all’Inps il modello
«SC37 Durc Interno» (allegato alla circolare Inps n. 51 del
18-4-2008) per godere dei benefici contributivi e normativi
in materia di lavoro e legislazione sociale.
L’ultima proroga ad oggi del termine è stata comunicata
dall’Inps con proprio messaggio n. 23462 del 23 ottobre
scorso, come meglio specificato nell’articolo riportato a
pag. 68 di questo stesso numero della rivista.
TRASPARENZA FISCALE
Trasmissione telematica dell’opzione. Le
società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del dpr
n. 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi) con esercizio
coincidente con l’anno solare, soggetti all’imposta sul
reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative), che
intendono avvalersi per il triennio 2008-2010 del
particolare regime di trasparenza fiscale in base agli
articoli 115 e 116 del suddetto decreto n. 917/1986, devono
entro oggi trasmettere all’Agenzia delle entrate,
esclusivamente in via telematica, l’apposita comunicazione
di opzione per tale regime di tassazione utilizzando il
modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia
delle entrate del 4-8-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 195 del
20-8-2004).
Si vedano anche il decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 23-4-2004 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30-4-2004) e la circolare dell’Agenzia
delle entrate n. 49/E del 22-11-2004.
LIBRO DEGLI INVENTARI
Redazione e sottoscrizione. I contribuenti che
sono tenuti alla redazione e alla sottoscrizione del libro
degli inventari devono provvedervi entro tre mesi dal
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
ai fini delle imposte dirette.
L’adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali
il termine di presentazione del modello Unico 2008 è scaduto
il 30-9-2008.
SCRITTURE CONTABILI MECCANOGRAFICHE
Stampa su carta. I libri contabili tenuti con
sistema meccanografico sono considerati regolari se stampati
su supporto cartaceo entro tre mesi dal termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle
imposte dirette.
L’adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali
il termine di presentazione del modello Unico 2008 è scaduto
il 30-9-2008.
CAPITAL GAIN
Opzione o revoca regime risparmio amministrato.
Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l’opzione
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul «capital
gain» per l’anno 2009 secondo il metodo del patrimonio
amministrato, mediante comunicazione scritta al soggetto
incaricato della custodia o dell’amministrazione, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del
21-11-1997 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3-1-1998).
La scadenza interessa coloro che possiedono titoli, quote o
certificati, diversi dalle partecipazioni qualificate,
soggetti a imposta sostitutiva sul capital gain in caso di
cessione, che sono in custodia o in amministrazione presso
banche, Sim o altri intermediari professionali autorizzati.
Si veda anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n.
52/E del 10-12-2004.
Opzione o revoca regime risparmio gestito.
Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l’opzione
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul «capital
gain» per l’anno 2009 secondo il metodo del risparmio
gestito, mediante comunicazione scritta al soggetto gestore
ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n.
461 del 21-11-1997 (pubblicato nel Supplemento ordinario n.
2/L alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3-1-1998).
La scadenza interessa coloro che hanno conferito a un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415
del 23-7-1996, l’incarico di gestire somme di denaro o beni
diversi da quelli relativi a imprese.
Si veda anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n.
52/E del 10-12-2004.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2008 per
persone fisiche non titolari di partita Iva e tardivo
versamento 2° e/o unico acconto per l’anno d’imposta 2008.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno
scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti dal
modello Unico 2008 e che non hanno versato entro il 1°
dicembre scorso, in tutto o in parte, l’ultima rata in
scadenza;
- i contribuenti (titolari e non di partita Iva) che non
hanno pagato, entro il 1° dicembre scorso, in tutto o in
parte, le imposte sui redditi (Irpef, Ires per soggetti con
anno fiscale solare), l’imposta regionale sulle attività
produttive (Irap) e altri tributi dovuti in acconto per
l’anno d’imposta 2008.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute
a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo,
istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
Internet www.agenziaentrate.gov.it
Si ricorda che la misura della sanzione è stata ridotta da
un ottavo (3,75%) a un dodicesimo (2,5%) di quella normale
del 30% con l’art. 16 del decreto legge n. 185 del 29
novembre scorso (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 263
alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29-11-2008).
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni
ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1°
dicembre scorso il versamento dell’imposta annuale
successiva alla prima per i contratti di locazione di
immobili già registrati con decorrenza dell’annualità
dall’1-11-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1°
dicembre scorso la registrazione, e il conseguente
versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e
affitto di immobili che decorrono dall’1-11-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
31-12-2007 la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili con decorrenza dall’1-12-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
31-12-2007 il versamento dell’imposta annuale successiva
alla prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-12-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
A cura di
Paolo Martinelli
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