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agricoltura, coltivazione agricoltura biologica, rivista macchine agricole, mensile agricoltura, politica ambientale italiana, informazioni agricoltura, riviste agricole specializzate, potatura piante, lavori orto, coltivazione biologica, prodotti tipici agricoltura, turismo rurale, coltivazione vite, coltivazione olivo, coltivazione ortaggi, frutticoltura |
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Ottobre 2008
1 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni
ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1°
settembre scorso il versamento dell’imposta annuale
successiva alla prima per i contratti di locazione di
immobili già registrati con decorrenza dell’annualità
dall’1-8-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1°
settembre scorso la registrazione, e il conseguente
versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e
affitto di immobili che decorrono dall’1-8-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro l’1-10-2007
la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-9-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro l’1-10-2007
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-9-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2008. Le persone
fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2008, che
non hanno versato entro il 1° settembre scorso, in tutto o
in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la
situazione pagando entro oggi gli importi dovuti
beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo
della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 3% annuo
rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al
termine di scadenza originario.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari
di autoveicoli il cui bollo è scaduto a luglio 2008, che non
hanno pagato il rinnovo entro il 1° settembre scorso,
possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la
tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un ottavo della
normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tardivo versamento bollo auto entro 1 anno. I proprietari di
autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2007, che non
hanno pagato il rinnovo entro il 1° ottobre 2007, possono
regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa
dovuta e la sanzione del 6% pari a un quinto della normale
sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora rapportati ai
giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario.
Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi
legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
10 VENERDì
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che
occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il
versamento dei contributi previdenziali relativi al terzo
trimestre (luglio-settembre) 2008 a mezzo degli appositi
bollettini di pagamento predisposti dall’Inps; si ricorda
che è possibile pagare anche on line con la procedura
illustrata sul sito www.inps.it
Per quanto riguarda l’assunzione, la proroga, la
trasformazione o la cessazione dei rapporti di lavoro, si fa
presente che dall’11-1-2008 sono stati abrogati i modelli
finora utilizzati (tra i quali il modello LD09) e previste
nuove modalità specificate sempre sul sito
www.inps.it
nel
quale è possibile trovare molte altre informazioni, compresa
la possibilità di simulare il calcolo dei contributi dovuti.
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive
da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di
produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle
operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione
delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian ( www.sian.it )direttamente dai
soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto H-393 del
4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la
tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I distillatori
che hanno richiesto l’aiuto comunitario relativo alla
distillazione dei sottoprodotti della vinificazione,
presentando domanda all’Agea entro il 30-11-2007, devono
inviare ogni mese all’Agea la distinta dei quantitativi
distillati e dei prodotti ottenuti entro il giorno 10 del
mese successivo alla lavorazione in distilleria, al fine di
verificare che il totale delle quantità distillate (e i
relativi prodotti ottenuti) siano le stesse indicate nelle
domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del
17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come
integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007,
consultabili sui siti www.agea.gov.it
e www.acciseonline.it
15 MERCOLEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di settembre. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di settembre; tali fatture vanno però
contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di
settembre, anziché al mese di ottobre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di settembre a uno stesso cliente, è possibile emettere
entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di settembre ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime
Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano
vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o
scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro
oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel
registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese
precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che
svolgono anche attività agrituristica con contabilità
separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel
registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2008-2009. Le
imprese di trasformazione di foraggi che intendono
beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n.
1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione
competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda
mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti
dall’impresa nel corso del mese di agosto 2008.
Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di
forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo
dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è
irricevibile.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 18 del 7-5-2008
reperibile sul sito www.agea.gov.it, il cui campo di
applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove
non sono operativi gli organismi pagatori regionali
riconosciuti.
Trasmissione elenchi campagna 2008-2009. Le imprese di
trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi
devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica
tramite l’apposito portale Sian (Sistema informativo
agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti
stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel
corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono
inoltre comunicare, sempre tramite il portale Sian, il
dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese
precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di
consegna stipulato.
Si veda al riguardo la circolare Agea n. 18 del 7-5-2008
reperibile sul sito www.agea.gov.it, il cui campo di
applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove
non sono operativi gli organismi pagatori regionali
riconosciuti.
VINI NOVELLI
Esportazione via mare. Primo giorno utile per anticipare
l’uscita dalle cantine dei vini novelli nei limiti dei
quantitativi destinati all’esportazione, con trasporto via
mare, in ambito intercontinentale; si veda sull’argomento il
decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
16 GIOVEDì
IVA
Versamento rateale saldo 2007. I contribuenti, sia soggetti
all’Unico 2008 che alla dichiarazione Iva autonoma, che
hanno scelto di versare in rate di uguale importo con
cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2007, devono
entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale ottava
rata maggiorando l’imposta dovuta del 3,5%. Il versamento si
effettua con il modello F24 esclusivamente per via
telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
17-11-2008) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento.
Si fa presente che anche quest’anno la dichiarazione Iva,
sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente
presentata in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, entro il 30-9-2008, termine
differito rispetto a quello originario del 31-7-2008.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è disponibile gratuitamente sui siti
www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I soggetti
titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateare il
pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per
l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta
2008 in base al modello Unico 2008, devono versare la rata
in scadenza con il modello F24 esclusivamente per via
telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a
pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva
mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta
relativa alle operazioni fatturate nel mese di settembre,
nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per
consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o
per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
(decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia
stato determinato nel mese di settembre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere calcolata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le
fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è
tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al
mese di settembre, salvo quanto previsto per gli acquisti
intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende
agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto
la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento. Pertanto coloro che
entro il 16-10-2007 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
30-9-2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il
versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese
precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e
a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e
comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2007
ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese
precedente, nonché l’ottava rata dell’acconto 2008
dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente
del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I
pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge
n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2008 e per le
modalità di calcolo si vedano le circolari Inps n. 11 e 28,
rispettivamente del 1° febbraio e del 7 marzo 2008.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente. La denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione
separata. Scade il termine per versare all’Inps il
contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote
contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la
legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno
2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre
informazioni si rinvia, da ultimo, alla circolare Inps n. 8
del 17-1-2008 consultabile sul sito
www.inps.it
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le
cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro
oggi, con il modello F24, le ritenute sui dividendi
corrisposti nel trimestre solare precedente
(luglio-settembre) e deliberati dall’1-7-1998, nonché le
ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel
medesimo periodo.
EMERGENZA BLUE TONGUE
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche
colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue),
che hanno usufruito della sospensione dei termini di
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
settembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
agosto;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
settembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di agosto sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
settembre scorso, in tutto o in parte, la settima rata
dell’Iva a saldo per il 2007 dovuta in base al piano di
rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti
che presentano il modello Unico 2008 di versare entro il
termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base
alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4%
per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto
il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello
Unico 2008, che non hanno versato entro il 16 settembre
scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si
ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi
legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
20 LUNEDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese
precedente, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2008 a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate
le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei
casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 25-10-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
25 SABATO
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av bancario,
oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca
Popolare di Sondrio - sede di Roma - codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008
consultabile sul sito
www.enpaia.it
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per anticipare l’uscita dalle
cantine dei vini novelli nei limiti dei quantitativi
destinati alla commercializzazione in Italia e nell’Unione
Europea e all’esportazione con trasporti in ambito
internazionale per via aerea. Si veda sull’argomento il
decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
MODELLO 730/2008 REDDITI 2007
Integrazione del modello. I contribuenti, di
norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono
avvalsi del modello 730/2008 per dichiarare i redditi
relativi all’anno d’imposta 2007, rivolgendosi direttamente
al proprio sostituto d’imposta ovvero tramite i Caf (Centri
di assistenza fiscale) o i professionisti abilitati
(consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o
periti commerciali), qualora abbiano riscontrato errori nel
modello 730/2008 la cui correzione comporta un rimborso o un
minor debito, possono presentare, entro oggi, un nuovo
modello 730 con la relativa documentazione a un Caf, o a un
professionista abilitato, il quale provvederà alla verifica
e alla elaborazione di un nuovo prospetto di liquidazione.
30 GIOVEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di agosto 2008, in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti.
In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per fare uscire in modo ordinario
dalle cantine i vini novelli destinati ad essere consumati
dal 6 novembre prossimo; si veda sull’argomento il
decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dall’1-10-2008; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dall’1-10-2008. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2008.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno
scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico
2008, che non hanno versato entro il 30 settembre scorso, in
tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare
la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti
beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo
della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 3% annuo
rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al
termine di scadenza originario.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari
di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2008, che
non hanno pagato il rinnovo entro il 30 settembre scorso,
possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la
tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un ottavo della
normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni
ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
settembre scorso il versamento dell’imposta annuale
successiva alla prima per i contratti di locazione di
immobili già registrati con decorrenza dell’annualità
dall’1-9-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
settembre scorso la registrazione, e il conseguente
versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e
affitto di immobili che decorrono dall’1-9-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-10-2007 la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili con decorrenza dall’1-10-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-10-2007 il versamento dell’imposta annuale successiva
alla prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-10-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
31 VENERDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
IVA
Richiesta di rimborso infrannuale. L’articolo
38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive
modificazioni e integrazioni, detta le regole per chiedere
il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva
maturato nei primi tre trimestri dell’anno; il termine di
presentazione della richiesta di rimborso scade l’ultimo
giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva
infrannuale per il credito maturato nel 3° trimestre 2008
devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di
rimborso infrannuale in via telematica, direttamente o
tramite gli intermediari abilitati.
In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati
possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di
compensare, già a partire dal primo giorno successivo al
trimestre di riferimento, tutto o parte del credito Iva
infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il
rimborso; la compensazione si effettua utilizzando il
modello F24 on line (per il 3° trimestre il codice è 6038).
L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento del
20-3-2008, consultabile sui siti
www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it ,
ha approvato il nuovo modello Iva TR, e relative istruzioni,
per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in
compensazione del credito Iva trimestrale.
Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato,
deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi
recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dai
periodi precedenti.
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di settembre le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di agosto, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000
euro) devono presentare all’ufficio Iva competente
un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti
intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel
mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite
di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno
optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
Elenchi trimestrali Intrastat per cessioni
intracomunitarie. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni intracomunitarie (vale a dire con Paesi dell’Ue)
devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti
gli elenchi trimestrali, relativi alle operazioni registrate
o soggette a registrazione nel 3° trimestre 2008, se hanno
effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare
complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 250.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2008 a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate
le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei
casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 5-11-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI
Nuovo termine per la predisposizione della perizia
giurata e il versamento dell’imposta sostitutiva.
Con l’articolo 4, comma 9-ter, del decreto legge n. 97 del
3-6-2008, convertito dalla legge n. 129 del 2-8-2008
(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2-8-2008), è stata nuovamente
riaperta a oggi la possibilità di rideterminare i valori di
acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti all’1-1-2008, al fine di ridurre il carico fiscale
sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di
cessione degli stessi beni immobili.
Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata,
da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei
terreni all’1-1-2008 e che deve essere versata l’imposta
sostitutiva pari al 4% del valore di stima.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un
massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza
30-9-2008, 2009 e 2010; sull’importo delle rate successive
alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3%
annuo.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l’anno di
riferimento 2008; si veda al riguardo la risoluzione
dell’Agenzia delle entrate n. 144/E del 10 aprile scorso.
L’Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte
sull’argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari n. 9/E, n. 31/E, n. 15/E, n. 55/E e n. 81/E
rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1° febbraio, 20
giugno e 6 novembre 2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003,
la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i
chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E
del 22-4-2005 e la circolare n. 10 del 13-3-2007.
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÁ NON QUOTATE
Nuovo termine per la predisposizione della perizia
giurata e il versamento dell’imposta sostitutiva.
Con l’articolo 4, comma 9-ter, del decreto legge n. 97 del
3-6-2008, convertito dalla legge n. 129 del 2-8-2008
(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2-8-2008), è stato nuovamente
riaperto a oggi il termine per usufruire della possibilità,
per coloro che alla data dell’1-1-2008 detenevano titoli,
quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di
assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore
a tale data (1-1-2008) della frazione del patrimonio netto
della società, associazione o ente, determinato sulla base
di una perizia giurata di stima redatta da soggetti
abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle
eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di
cessione delle partecipazioni societarie.
Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata,
da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle
partecipazioni societarie; deve inoltre essere versata
l’imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni che,
alla data dell’1-1-2008, risultano qualificate ai sensi
dell’art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del
22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al
2% per le partecipazioni non qualificate ai sensi della
lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un
massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza
30-9-2008, 2009 e 2010; sull’importo delle rate successive
alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3%
annuo.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l’anno di
riferimento 2008; si veda al riguardo la risoluzione
dell’Agenzia delle entrate n. 144/E del 10 aprile scorso.
L’Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte
sull’argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 9/E, n. 31/E, n.
15/E, n. 55/E e n. 81/E rispettivamente del 30 gennaio, 31
gennaio, 1° febbraio, 20 giugno e 6 novembre 2002, la
circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del
4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono
condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005 e la
circolare n. 10 del 13-3-2007.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE
IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di
partita Iva. Le persone fisiche non titolari di
partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di
tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 in
base al modello Unico 2008 devono versare l’eventuale rata
in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato
F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a
pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette
alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di
trasporto per lo svolgimento della loro attività devono
annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il
numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo
considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce
contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a
versare entro il 16-10-2008 i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente, sono obbligati
a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le
denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa
abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto
dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113
e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti
d’imposta obbligati a rilasciare il modello Cud per i
compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente
in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati
abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi
al mese di settembre, utili per il calcolo dei contributi e
per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative
individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2004 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-10-2004;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-10-2006;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-10-2004 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 31-10-2004 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-10-2006.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2008 a
pag. 129.
CANONE Rai-Tv
Scade il termine per effettuare il versamento della
quarta e ultima rata trimestrale del canone Rai-Tv dovuto
per l’anno 2008.
La scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di
versare il canone annuo in quattro rate trimestrali.
TOSAP
Pagamento quarta rata. Quanti soggetti al
pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l’eventuale
quarta e ultima rata; il pagamento rateale è possibile se la
tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate,
senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre.
IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÁ DI PERSONE IN CONTABILITÁ
ORDINARIA
Opzione per determinare l’Irap in base al bilancio.
Entro oggi le imprese individuali e le società di persone in
contabilità ordinaria possono optare per la determinazione
della base imponibile Irap in relazione alle risultanze di
bilancio, senza interferenze fiscali, al pari delle società
di capitali.
L’opzione, vincolante per almeno un triennio, deve essere
manifestata con l’invio esclusivamente telematico
dell’apposito modello predisposto con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate del 31-3-2008, prot.
49810, disponibile sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it.
Si fa presente che il termine per l’invio, già scaduto il
30-5-2008, è stato riaperto a oggi con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate del 29-5-2008, prot.
86175.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la
manodopera agricola. Scade il termine per presentare
telematicamente le denunce trimestrali (mod. Dmag Unico),
con riferimento al 3° trimestre 2008, relative alle
retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli
operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce
trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i
termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese
solare successivo al trimestre di riferimento.
Si vedano, tra le altre, la circolare Inps n. 115 del
19-10-2006.
INPS
Trasmissione modello SC37. Scade il termine,
salvo ulteriore proroga, per trasmettere all’Inps il modello
SC37 Durc Interno (allegato alla circolare Inps n. 51 del
18-4-2008) per godere dei benefici contributivi e normativi
in materia di lavoro e legislazione sociale.
L’ultima proroga a oggi del termine è stata comunicata
dall’Inps con proprio messaggio n. 20067 dell’11-9-2008.
ABITAZIONI EX RURALI
Accatastamento. Gli imprenditori agricoli non
iscritti al Registro delle imprese tenuto presso le Camere
di commercio competenti per territorio che utilizzano
abitazioni rurali devono entro oggi dichiarare tali immobili
al catasto fabbricati avendo gli stessi perduto i requisiti
fiscali di ruralità stabiliti dalla legge 26-2-1994 n. 133 e
successive modificazioni e integrazioni.
In questo modo si evitano le relative sanzioni; in caso di
inadempienza, dopo comunque una formale richiesta per
adempiere all’obbligo da parte dell’Agenzia del territorio,
la stessa provvederà d’ufficio all’accatastamento con oneri
a carico degli interessati.
Si veda sull’argomento l’art. 2, commi da 36 a 38, del
decreto legge n. 262 del 3-10-2006 convertito con
modificazioni nella legge n. 286 del 24-11-2006 (pubblicata
nel Supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n.
277 del 28-11-2006), tenendo presente che il termine,
originariamente previsto al 30-6-2007 poi prorogato al
30-11-2007, è stato ulteriormente prorogato a oggi con
l’art. 26-bis, comma 2 lett. a) introdotto in sede di
conversione del decreto legge n. 248 del 31-12-2007 dalla
legge n. 31 del 28-2-2008 (pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del
29-2-2008).
Si vedano, da ultimi, gli articoli pubblicati su
L’Informatore Agrario n. 10/2008 a pag. 83 e n. 37/2008 a
pag. 81.
A cura di
Paolo Martinelli
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