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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Settembre 2008



4 GIOVEDì
PAC FORAGGI DA TRASFORMAZIONE
Presentazione domanda di modifica. I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici (15-5-2008) possono, entro oggi, presentare domanda di modifica, ai sensi degli articoli 15 e 22 del regolamento Ce n. 796/2004, delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

6 SABATO (prorogato a lunedì 8)
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese di luglio, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 5/2008 a pag. 85 tenendo presente che, oltre allo spostamento definitivo al 6 settembre del normale termine del 20 agosto (dpr n. 190 del 14-7-2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31-7-2004), dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino all’11-9-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it

10 MERCOLEDì
DENUNCIA GIACENZE PRODOTTI VITIVINICOLI
Scade il termine per presentare la dichiarazione di giacenza dei vini e/o dei mosti detenuti alla mezzanotte del 31-7-2008, come previsto dal regolamento Ce n. 1282/2001 del 28-6-2001.
I quantitativi di vini e/o di mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio devono essere dichiarati dal destinatario; eventuali prodotti vinicoli ottenuti con uve raccolte entro il 31 luglio non devono essere indicati in questa dichiarazione ma in quella del prossimo anno.
La denuncia deve essere presentata con riferimento al comune nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti i vini e/o i mosti.
Sono esonerati da tale obbligo i consumatori privati, i rivenditori al minuto che vendono direttamente al consumatore finale quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri, i rivenditori al minuto dotati di cantine attrezzate per immagazzinare e condizionare quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
Per informazioni più dettagliate sull’argomento è opportuno fare riferimento al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1205 del 25-5-2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18-6-2004) con il quale sono state riformulate in un unico testo le disposizioni vigenti in materia.
Per le modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione di giacenza (telematica o con altri sistemi) si veda la circolare Agea n. ACIU.2008.1116 del 18-7-2008 reperibile sul sito Internet www.agea.gov.it
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ( www.sian.it ) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il 30-11-2007, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria, al fine di verificare che il totale delle quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) siano le stesse indicate nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del 17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007, consultabili sui siti www.agea.gov.it e www.acciseonline.it

15 LUNEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di agosto. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di agosto; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di agosto, anziché al mese di settembre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di agosto a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di agosto ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

16 MARTEDì
TERMINI PROCESSUALI
Ripresa decorrenza. Da oggi riprendono a decorrere i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative che sono di diritto sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
La sospensione dei termini si applica anche ai processi tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento tributi ricevuto il 30-6-2008, impugnabile avanti la Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può essere validamente proposto ricorso entro il 14 ottobre prossimo anziché il 29 agosto in quanto non si computa il periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap (ex iatp). Scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l’anno 2008, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato dall’Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente del 24-5-2004, dell’1-7-2004 e del 24-3-2006.
Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all’organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all’Inps.
Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.
Per i contributi dovuti per l’anno 2008 si veda la circolare Inps n. 71 dell’8-7-2008.
IVA
Versamento rateale saldo 2007. I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2008 che alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2007, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale settima rata maggiorando l’imposta dovuta del 3%; il versamento si effettua con il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 17-11-2008) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.
Si fa presente che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2008, termine differito, rispetto a quello originario del 31-7-2008.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni, è disponibile gratuitamente sui siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I soggetti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 in base al modello Unico 2008, devono versare la rata in scadenza con il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di agosto, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 settembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di agosto o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di agosto.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di agosto, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-9-2007 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 31-8-2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2007 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la settima rata dell’acconto 2008 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2008 e per le modalità di calcolo si vedano le circolari Inps n. 11 e 28, rispettivamente, dell’1-2 e del 7-3-2008.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre informazioni si rinvia, da ultimo, alla circolare Inps n. 8 del 17-1-2008 consultabile sul sito www.inps.it
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

19 VENERDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al 2° trimestre 2008 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di luglio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la sesta rata dell’Iva a saldo per il 2007 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2008 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2008, che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

20 SABATO
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 5/2008 a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino al 25-9-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it

25 GIOVEDì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma - codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008 consultabile sul sito www.enpaia.it

30 MARTEDì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 in base al modello Unico 2008 devono versare l’eventuale rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
MOD. 730/2008
Rettifica acconto Irpef. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2008 per dichiarare i redditi relativi all’anno d’imposta 2007, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d’imposta ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), possono rettificare in tutto o in parte la misura della seconda o unica rata di acconto Irpef quale risulta dal prospetto di liquidazione del modello 730/2008.
La richiesta di voler versare un minore acconto Irpef (ad esempio perché si sono avute maggiori spese detraibili e/o deducibili nel corso del 2008), ovvero di non effettuarlo affatto, deve essere comunicata per iscritto al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro oggi indicando l’importo che si ritiene di versare.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di luglio 2008, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente. Sempre entro oggi i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall’1-9-2008; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dall’1-9-2008. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di agosto le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Presentazione domande di aiuto e consegna alcol prodotto. I distillatori riconosciuti possono presentare entro oggi, su modello cartaceo o in via telematica, domanda di aiuto comunitario per la distillazione obbligatoria; inoltre devono consegnare ad Agea, presso il magazzino di intervento, l’alcol ottenuto nella campagna 2007-2008 dalle distillazioni obbligatorie, per il quale hanno presentato l’offerta di vendita all’intervento entro il 21-9-2008. Qualora il magazzino d’intervento coincida con lo stesso impianto di produzione, il momento della consegna fisica coincide con la data di consegna del prodotto all’intervento indicato sul verbale dell’Agenzia delle dogane.
Si vedano al riguardo il regolamento Ce n. 1623 del 25-7-2000 e le circolari Agea n. 32 del 5-12-2006 e n. 28 del 26-10-2007.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2008
Presentazione telematica. Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione modello Unico 2008 relativa all’anno d’imposta 2007.
L’inoltro telematico potrà avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall’amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate.
Per altre informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
ICI
Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel 2007. La dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2007 deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2007, vale a dire entro oggi per i contribuenti che presentano la dichiarazione Unico 2008 in via telematica.
Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è stato approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23-4-2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2-5-2008) ed è disponibile sul sito www.finanze.gov.it
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda a quanto pubblicato, tra le altre, su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 77.
BONUS INCAPIENTI
Invio richiesta telematica. Scade il termine per richiedere, esclusivamente in via telematica, l’attribuzione del cosiddetto «bonus incapienti» da parte di coloro che non sono obbligati alla presentazione del modello 730/2008 o Unico 2008 e che nel 2006 risultano:
- avere percepito uno o più redditi di lavoro dipendente, di pensione, taluni assimilati a quello di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa, diversi per attività occasionali;
- avere avuto un’imposta netta pari a zero;
- avere realizzato un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- non avere già fruito del bonus tramite il sostituto d’imposta;
- non essere stati fiscalmente a carico di altri soggetti.
Le suddette condizioni devono essere tutte soddisfatte.
Il bonus, che consiste nel riconoscimento di un importo pari a 150 euro, maggiorato di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico nell’anno 2006, è previsto dall’art. 44 del decreto legge n. 159 dell’1-10-2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 29-11-2007.
Per maggiori informazioni sui soggetti interessati e sulle modalità applicative e di erogazione del bonus si rimanda al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8-11-2007 e alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 68 del 14-12-2007, reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
IVA
Presentazione telematica dichiarazione annuale in forma autonoma. Scade il termine per presentare, esclusivamente in via telematica direttamente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati, la dichiarazione Iva annuale per i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata modello Unico 2008.
Anche quest’anno la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarderà pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
Rimborso imposta a credito. I contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito Iva relativo all’anno d’imposta 2007 possono ancora provvedervi entro oggi utilizzando il modello VR/2008 appositamente predisposto; la richiesta di rimborso va presentata direttamente all’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente, da parte dei soggetti che trasmettono in via telematica, sempre entro oggi, la dichiarazione Iva in forma autonoma o unificata nel modello Unico 2008.
Si ricorda inoltre che il credito Iva poteva essere compensato, già dal 16-1-2008, con altre imposte, contributi e premi, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 on line, anche se non era ancora stata presentata la dichiarazione Iva annuale (sia autonoma sia unificata); è ovvio che il credito Iva utilizzato dovrà essere quantomeno pari a quello che risulterà dalla dichiarazione annuale.
I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2007, con le relative istruzioni, sono disponibili anche sui siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it
Comunicazione opzioni e revoche per l’anno 2007. I contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2007, sia in forma autonoma sia all’interno del modello Unico 2008, devono manifestare, nell’apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con decorrenza dall’1-1-2007, tra le quali si evidenziano:
- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta pagata sugli acquisti;
- la revoca dell’opzione per il regime normale effettuata negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima dell’opzione;
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato nell’anno 2006 il limite di 7.000 euro di volume d’affari;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio dell’attività agrituristica con rinuncia del regime forfettario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per l’attività agrituristica effettuata negli anni precedenti, il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2006;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio delle altre attività agricole connesse con rinuncia del regime forfettario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per l’esercizio delle altre attività agricole connesse il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2006;
- l’opzione per la determinazione del reddito imponibile in base al reddito agrario da parte dei soggetti, società di persone (snc e sas), società a responsabilità limitata (srl) e cooperative, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004.
È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento concludente tenuto, fatta salva l’eventuale applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione dell’opzione.
In pratica, se un imprenditore agricolo durante l’anno 2007 si è comportato come un contribuente in regime Iva normale, l’eventuale credito d’imposta maturato nel corso del 2007 è pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata all’Amministrazione finanziaria l’opzione per la scelta del regime normale.
PARAMETRI
Adeguamento Iva. I contribuenti che esercitano arti e professioni soggette ai parametri e che si sono adeguati alle risultanze degli stessi in sede di predisposizione del modello Unico 2008, devono entro oggi versare con il mod. F24 on line l’Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nel modello Unico 2008.
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
Versamento prima o unica rata. Gli imprenditori individuali che alla data del 30-11-2007 utilizzavano beni immobili strumentali per l’esercizio dell’attività, che hanno optato, entro il 30-4-2008, per l’esclusione di tali beni dal patrimonio dell’impresa, devono effettuare il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva, come previsto dall’art. 1, comma 37 della legge n. 244 del 24-12-2007 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007).
L’esclusione ha effetto dal periodo d’imposta in corso alla data dell’1-1-2008; l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, pari al 10% della differenza tra il valore normale (determinato su base catastale) dei beni estromessi e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, va versata nella misura del 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data dell’1-1-2007, vale a dire entro oggi, e la restante parte in due rate di uguale importo entro il 16-12-2008 e il 16-3-2009 maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo. Ovviamente, è possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione.
Per gli immobili la cui cessione è soggetta a Iva, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale del bene.
L’estromissione agevolata degli immobili strumentali non può ovviamente interessare gli imprenditori agricoli che determinano il loro reddito d’impresa con il reddito agrario.
MODELLO 770/2008 ORDINARIO
Presentazione telematica dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Scade il termine per presentare, esclusivamente in via telematica, il modello 770/2008 Ordinario da parte dei sostituti d’imposta, degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2007 od operazioni di natura finanziaria effettuate nel 2007, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelle che riguardano i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.
Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it
PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
Presentazione comunicazione di adesione. I soggetti ai quali sono stati consegnati dal 25-6 al 22-8-2008 processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, che intendono aderire beneficiando di sanzioni ridotte e della rateazione senza prestazione di garanzia fideiussoria, devono comunicarlo entro oggi al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e all’organo che ha redatto il verbale. La nuova disposizione risulta dall’art. 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 19-6-1997 inserito con l’art. 83 del decreto legge n. 112 del 25-6-2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6-8-2008 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21-8-2008. Per le modalità di effettuazione della comunicazione si rinvia al provvedimento del 10-9-2008 del direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è stato approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni, il tutto reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il 16-9-2008 i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente sono obbligati a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113 e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi al mese di agosto, utili per il calcolo dei contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 2° trimestre 2008, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.
Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito www.inps.it
PUBBLICITà
Pagamento 4a rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento dell’eventuale quarta e ultima rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità; si ricorda che il pagamento rateale è possibile solo se l’importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2004 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-9-2004;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-9-2006;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-9-2004 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-9-2004 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-9-2006.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2008 a pag. 129.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2008 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata bollo di circolazione), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).
Per una panoramica completa sul bollo auto 2008 si consiglia di consultare la rubrica «Bollo Auto» sul sito Internet www.agenziaentrate.it , dove è anche possibile calcolare l’importo dovuto conoscendo la targa del veicolo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Come ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la presentazione di denunce possono avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso per regolarizzare la situazione beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie.
In particolare, è prevista la riduzione della sanzione a un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.
Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Unico 2008 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l’anno 2006 e l’acconto delle imposte per l’anno 2007 dovuti in base al modello Unico 2007 ovvero hanno presentato il mod. Unico 2007 con dati infedeli;
- i contribuenti, che presentano in via telematica la dichiarazione Iva relativa al 2007 sia in forma autonoma sia con Unico 2008, che non hanno versato durante l’anno 2007, in tutto o in parte, l’Iva risultante a debito dalle liquidazioni periodiche e per l’acconto di dicembre ovvero hanno presentato la dichiarazione Iva con dati inesatti;
- i contribuenti che presentano il modello 770/2008 Ordinario, i quali non hanno versato, in tutto o in parte entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel corso del 2007 ovvero hanno presentato il mod. 770/2008 Ordinario con dati infedeli.
Questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti e la sanzione ridotta a un quinto.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Ad ogni modo, i contribuenti tenuti a presentare entro oggi le dichiarazioni in via telematica possono, sempre entro oggi, presentare on line senza sanzioni le dichiarazioni integrative a favore relative all’anno d’imposta 2006.
 

A cura di
Paolo Martinelli

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