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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Luglio 2008



2 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-7-2007 la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-6-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-7-2007 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-6-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

3 GIOVEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2008, che non hanno pagato il rinnovo entro il 3 giugno scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

10 GIOVEDì
MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO
Termini presentazione dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Coloro che nel corso del 2007 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail, devono presentare il modello 770/2008 con scadenze diverse a seconda del modello utilizzato.
Infatti esistono due versioni del mod. 770:
- il mod. 770/2008 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali, da presentare entro oggi;
- il mod. 770/2008 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d’imposta, da presentare entro il 31-7-2008.
Entrambi i modelli vanno presentati in forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata modello Unico 2008, avvalendosi esclusivamente dell’invio telematico.
Si fa presente che il termine originario di trasmissione del mod. 770/2008 Semplificato (31-5-2008) è stato differito ad oggi con l’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 97 del 3-6-2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 dello stesso giorno, in corso di conversione in legge.
Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento ritenute Irpef 2007 e irregolarità mod. 770/2007. Come ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la presentazione di denunce possono avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso per regolarizzare la situazione beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie.
In particolare, è prevista la riduzione della sanzione a un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.
Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento operoso i sostituti d’imposta che presentano telematicamente, sempre entro oggi, il mod. 770/2008 Semplificato per l’anno d’imposta 2007, i quali non hanno versato, in tutto o in parte entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel corso dell’anno 2007, ovvero hanno presentato il mod. 770/2007 Semplificato con dati infedeli.
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ( www.sian.it ) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il 30-11-2007, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria, al fine di verificare che il totale delle quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) siano le stesse indicate nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del 17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007, consultabili sui siti Internet www.agea.gov.it e www.acciseonline.it
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al secondo trimestre (aprile-giugno) 2008 a mezzo degli appositi bollettini di pagamento predisposti dall’Inps; si ricorda che è possibile pagare anche on line con la procedura illustrata sul sito www.inps.it
Per quanto riguarda l’assunzione, la proroga, la trasformazione o la cessazione dei rapporti di lavoro, si fa presente che dall’11-1-2008 sono stati abrogati i modelli finora utilizzati (tra i quali il modello LD09) e previste nuove modalità specificate sempre sul sito www.inps.it nel quale è possibile trovare molte altre informazioni, compresa la possibilità di simulare il calcolo dei contributi dovuti.

15 MARTEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di giugno. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di giugno; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di giugno, anziché al mese di luglio.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di giugno ad uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di giugno ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
E’ bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

16 MERCOLEDì
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap (ex iatp). Scade il termine per effettuare il versamento della prima rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l’anno 2008, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato dall’Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7 maggio 2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente del 24 maggio 2004, del 1° luglio 2004 e del 24 marzo 2006.
Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati da un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale. Tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all’organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all’Inps.
Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti con maggiorazione. Scade il termine per effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008, in base al modello Unico 2008, con la maggiorazione dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute compensata con altri crediti esposti nel modello F24.
Si fa presente che è allo studio un provvedimento ministeriale per la non applicazione della maggiorazione.
Si ricorda, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; per i versamenti effettuati entro oggi gli importi da rateizzare devono essere preventivamente maggiorati dello 0,4%, salvo intervenga il provvedimento di non applicazione.
Il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,50% per ogni mese di rateazione. Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 17 novembre 2008 essendo il 16 domenica) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi il 1° dicembre 2008 essendo il 30 novembre domenica).
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 79.
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello on line), tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
CAMERA DI COMMERCIO
Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione. Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2008 dovuto per l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio competente per territorio, con la maggiorazione dello 0,4% come già visto nella scadenza relativa al versamento delle imposte risultanti da Unico 2008.
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24, con la possibilità di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.
Le camere di commercio hanno inviato agli interessati una lettera con le istruzioni per il calcolo e le modalità di versamento.
Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Ici ed altri tributi locali» del modello F24 va indicata la camera di commercio alla quale è dovuto il versamento, riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».
Si fa presente che i diritti annuali dovuti per l’anno 2008 sono stati determinati (con un aumento rispetto al 2007) con decreto ministeriale del 1° febbraio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4-3-2008.
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet della locale camera di commercio e sul sito www.infoimprese.it
IVA
Versamento rateale saldo 2007. I contribuenti, sia soggetti a Unico 2008 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2007, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale quinta rata maggiorando l’imposta dovuta del 2%. Il versamento si effettua con il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 17-11-2008) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.
Si fa presente che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2008, termine differito, rispetto a quello originario del 31-7-2008, con l’art. 3 del decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 dello stesso giorno, in corso di conversione in legge.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni, è disponibile gratuitamente sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I soggetti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 in base al modello Unico 2008, devono versare la rata in scadenza con il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di giugno.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte dello 0,20% con decreto ministeriale del 23 dicembre 2005; si veda al riguardo l’articolo pubblicato a pag. 88 de L’Informatore Agrario n. 1/2006.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15 novembre 2004 e n. 6/E del 16 febbraio 2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2006 e del 19 gennaio 2007 entrambe individuate con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di giugno, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26 settembre 2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per la omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento. Pertanto coloro che entro il 16 luglio 2007 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30 giugno 2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2007 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la quinta rata dell’acconto 2008 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16 marzo 2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2008 e per le modalità di calcolo si vedano le circolari Inps n. 11 e 28, rispettivamente, del 1° febbraio e del 7 marzo 2008.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8 novembre 2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre informazioni si consiglia di visitare il sito www.inps.it
EMERGENZA BLUE TONGUE
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente (aprile-giugno) e deliberati dal 1° luglio 1998, nonché le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di maggio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la quarta rata dell’Iva a saldo per il 2007 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2008 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2008 a partire dal 16 giugno senza la maggiorazione dello 0,4%, non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata;
- i contribuenti che non hanno pagato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata dell’Ici dovuta per l’anno 2008.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si ricorda che dal 1° gennaio 2008 la misura annua degli interessi legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 12 dicembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

20 DOMENICA (prorogato a lunedì 21)
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 5/2008 a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino al 25-7-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it

25 VENERDì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008 consultabile sul sito www.enpaia.it

28 LUNEDì
FABBRICATI EX RURALI
Termini per l’accatastamento. Scade il termine, salvo ulteriore proroga, per censire al Catasto urbano i fabbricati che hanno perso i requisiti fiscali per essere considerati ancora rurali, e quindi non produttivi autonomamente di reddito fondiario, i quali risultano individuati negli elenchi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007.
Tali elenchi possono essere consultabili sul sito www.agenziaterritorio.it
Si veda, da ultimo, l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 10/2008, a pag. 83.

30 MERCOLEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di maggio 2008, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente. Sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.

30 MERCOLEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di maggio 2008, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente. Sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall’1-7-2008; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dall’1-7-2008. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8 giugno 2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento 3a rata imposta sostitutiva per rivalutazione terreni e quote societarie possedute all’1/1/2005 e rata imposte da Unico 2008. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno scorso, in tutto o in parte, il pagamento della terza rata, maggiorata del 6%, dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all’1-1-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno scorso, in tutto o in parte, il pagamento della terza rata, maggiorata del 6%, dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rideterminazione dei valori delle partecipazioni societarie possedute all’1-1-2005;
- i contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale, a partire da 16-6-2008, delle imposte derivanti da Unico 2008, che non hanno versato entro il 30 giugno scorso, in tutto o in parte, la seconda rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal-l’1-6-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-6-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2007 la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-7-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2007 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-7-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

31 GIOVEDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 in base al modello Unico 2008 devono versare l’eventuale rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di giugno le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
Elenchi trimestrali Intrastat per cessioni intracomunitarie. I contribuenti Iva che effettuano cessioni intracomunitarie (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi trimestrali, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel 2° trimestre 2008, se hanno effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 250.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 5/2008 a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino al 5-8-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola. Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (mod. DMAG Unico), con riferimento al 2° trimestre 2008, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.
Si vedano, tra le altre, la circolare Inps n. 115 del 19-10-2006.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il 16-7-2008 i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente, sono obbligati a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113 e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi al mese di giugno, utili per il calcolo dei contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2004 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-7-2004;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-7-2006;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-7-2004 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-7-2004 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-7-2006.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2008 a pag. 129.
CANONE Rai-Tv
Scade il termine per effettuare il versamento della terza rata trimestrale o della seconda rata semestrale del canone Rai-Tv dovuto per l’anno 2008.
La scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di versare il canone annuo in quattro rate trimestrali o in due rate semestrali.
TOSAP
Pagamento terza rata. Quanti soggetti al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l’eventuale terza rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
IVA
Richiesta di rimborso infrannuale. L’articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972 e successive modificazioni e integrazioni detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell’anno. Il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 2° trimestre 2008 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare, già a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento, tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso. La compensazione si effettua utilizzando il modello F24 on line (per il 2° trimestre il codice è 6037).
L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento del 20-3-2008, consultabile sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, ha approvato il nuovo modello IVA TR, e relative istruzioni, per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dal periodo precedente.
DIVIETO PARZIALE DI CUMULO PENSIONE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Presentazione dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo. I pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono entro oggi presentare all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2007 e di quelli presunti per l’anno 2008, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali.
Si ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione pari a un anno della pensione.
A ogni buon conto, considerate le molteplici variabili legate alla decorrenza della pensione e ad altre forme di esclusione dal divieto di cumulo, si rimanda al sito www.Inps.it
 

A cura di
Paolo Martinelli

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