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Giugno 2008
3 MARTEDì
AIUTO COMUNITARIO SEMENTI CERTIFICATE
Presentazione comunicazione integrativa della domanda
unica. Gli imprenditori che hanno richiesto l’aiuto
comunitario alla produzione di sementi certificate di talune
specie per la campagna di commercializzazione 2007-2008
devono presentare entro oggi all’organismo pagatore
competente la comunicazione integrativa della domanda unica
presentata nel 2007 per rendere noti i quantitativi di
prodotto certificato e avviato alla commercializzazione.
Le comunicazioni integrative pervenute dopo il 16-6-2008
sono irricevibili.
Il produttore che, avendo già inoltrato la comunicazione
integrativa, si trovi nelle condizioni di doverla
rettificare, può farlo entro il 15-6-2008 presentando una
comunicazione integrativa di modifica con l’indicazione
della comunicazione precedentemente trasmessa.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 546 del
18-7-2007.
9 LUNEDì
RIFORMA PAC
Tardiva presentazione domanda unica di pagamento aiuti
comunitari e domanda di modifica ai sensi degli articoli 15
e 22 del regolamento Ce n. 796/2004. I produttori
agricoli che entro il 15-5-2008 non hanno presentato la
domanda unica 2008 per accedere al pagamento dei premi
comunitari sulla base dei titoli posseduti, ovvero non hanno
presentato entro il 31-5-2008 domanda di modifica ai sensi
degli articoli 15 e 22 del regolamento Ce 796/2004, possono
provvedervi entro oggi con l’applicazione della decurtazione
dell’importo spettante in misura pari all’1% per ogni giorno
lavorativo di ritardo, salvo che il ritardo non sia dovuto a
cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali
debitamente documentate e certificate dall’autorità
competente.
Le domande pervenute dopo oggi sono irricevibili e non
possono dar luogo, in alcun caso, al pagamento dei premi.
Per la presentazione delle domande di cui sopra gli
interessati devono rivolgersi al Centro di assistenza
agricola (Caa) al quale hanno conferito mandato per la
tenuta del fascicolo aziendale, oppure provvedere
personalmente secondo le modalità indicate nella circolare
Agea n. 15 del 30-4-2008 reperibile sul sito
www.agea.gov.it
Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore
primario, rimandiamo i lettori allo speciale inserto «Guida
alle domande di aiuto 2008» pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 10/2008 a pag. 27 e seguenti.
10 MARTEDì
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive
da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione
delle olive da tavola devono trasmettere in forma
elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni
mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e
alla trasformazione delle olive da tavola del mese
precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian (
www.sian.it ) direttamente dai soggetti interessati
ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale
H-393 del 4-7-2007, con la quale sono state definite le
modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per la
campagna 2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I
distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario
relativo alla distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il
30-11-2007, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta
dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il
giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in
distilleria, al fine di verificare che il totale delle
quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) sia lo
stesso indicato nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del
17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come
integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007,
consultabili sui siti Internet
www.agea.gov.it e
www.acciseonline.it
15 DOMENICA (prorogati a lunedì 16 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Fatturazione differita per consegne di maggio.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di maggio; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di maggio, anziché al
mese di giugno.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di aprile a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di maggio ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale, anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
maggio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
aprile (contribuenti mensili) o al 1° trimestre 2008
(contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
maggio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di aprile sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
maggio scorso, in tutto o in parte, la terza rata dell’Iva a
saldo per il 2007 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che
presentano il modello Unico 2008 di versare entro il termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si
ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi
legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo istituiti
dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione n. 109
del 22-5-2007.
16 LUNEDì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES,
IRAP, IVA, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti. È in corso il
periodo utile per effettuare il versamento delle imposte
dovute a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per
l’anno d’imposta 2008 e per presentare le relative
dichiarazioni dei redditi che da quest’anno devono essere
presentate obbligatoriamente in via telematica, salvo alcune
eccezioni.
In particolare:
- le persone fisiche e le società di persone devono
effettuare i pagamenti dovuti entro oggi;
- i contribuenti soggetti all’Ires (società di capitali ed
enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli
importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo
a quello di chiusura del periodo d’imposta; i soggetti che
per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il
termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono
effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio o del
rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato
entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il
versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del
settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con
la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16-7-2008 per i
soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il
trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i
soggetti di cui al secondo punto.
Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi
da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento
rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di
novembre. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi
dello 0,50% per ogni mese di rateazione. Le rate vanno
pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai
soggetti titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi
il 17-11-2008 essendo il 16 domenica) ed entro la fine del
mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi
l’1-12-2008 essendo il 30 novembre domenica).
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato in
tabella.
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa
presente che tutti i contribuenti, siano essi persone
fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di
partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento
unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva
esclusivamente il modello online), tenendo presente che non
è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo
possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica
soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e
versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è
possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna
somma dovuta.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento Unico 2008 - Persone fisiche
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
CAMERA DI COMMERCIO
Versamento diritto camerale annuale. Scade il
termine per il versamento del diritto camerale 2008 dovuto
per l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la
Camera di commercio competente per territorio. Il pagamento
dove essere effettuato in unica soluzione esclusivamente
tramite il modello di pagamento unificato F24 online entro
il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè
entro oggi, ovvero entro il 16-7-2008 con la maggiorazione
dello 0,4% come già visto nella scadenza relativa al
versamento delle imposte risultanti da Unico 2008.
L’utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto
annuale camerale con eventuali altri crediti.
In questi giorni le Camere di commercio stanno inviando agli
interessati una lettera con le istruzioni per il calcolo e
le modalità di versamento.
Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune»
riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del
modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è
dovuto il versamento, riportando la sigla automobilistica
del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».
Si fa presente che i diritti annuali dovuti per l’anno 2008
sono stati determinati (con un aumento rispetto al 2007) con
decreto ministeriale dell’1-2-2008 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 4-3-2008.
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet
della locale Camera di commercio e sul sito
www.infoimprese.it
ICI
Versamento prima rata per l’anno 2008. Scade
il termine per versare la prima rata dell’Ici dovuta per
l’anno 2008.
La prima rata deve essere calcolata in misura pari al 50%
dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la
seconda rata (da pagare entro il 16-12-2008) deve risultare
pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno calcolata
sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per
l’anno in corso, comprendendo l’eventuale conguaglio sulla
prima rata.
Ovviamente, è possibile pagare entro oggi l’imposta
complessivamente dovuta in un’unica soluzione.
L’imposta non va versata se non è superiore a 12 euro, fatta
salva la possibilità per ogni Comune di deliberare un
importo minimo diverso.
Nei casi di possesso parziale degli immobili nel corso del
2007 e/o nei primi sei mesi del 2008, o di cambio d’uso
degli stessi, si deve calcolare l’acconto secondo le
istruzioni diramate dal Ministero delle finanze con la
circolare n. 3/FL del 7-3-2001.
Si fa presente che quest’anno le abitazioni principali e
relative pertinenze, a esclusione di ville, castelli e
abitazioni di lusso, non sono soggette al pagamento dell’Ici
come previsto da un decreto legge in attesa di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che dallo scorso anno tutti i contribuenti
possono effettuare il pagamento anche con il modello F24,
indipendentemente dal fatto che alcuni Comuni abbiano
istituito un apposito conto corrente postale. Chi paga con
il modello F24 può quindi compensare il debito Ici con
eventuali altri crediti (Irpef, Ires, Irap, ecc.), con
esclusione dei crediti relativi ai tributi locali e alle
altre entrate degli enti locali, a eccezione delle
addizionali Irpef.
La dichiarazione Ici per le variazioni che riguardano gli
immobili posseduti nel 2007, salvo particolari esclusioni,
deve essere presentata entro la scadenza per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al
2007; tale scadenza varia secondo il tipo di contribuente e
in base a eventuali proroghe dei termini.
Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è
stato approvato con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 23-4-2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 102
del 2-5-2008) ed è disponibile sul sito
www.finanze.gov.it
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda all’articolo a
pag. 77 di questo stesso numero del giornale.
IVA
Versamento rateale saldo 2007. I contribuenti,
sia soggetti all’Unico 2008 che alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2007, devono entro oggi effettuare il pagamento
dell’eventuale quarta rata maggiorando l’imposta dovuta
dell’1,5%; il versamento si effettua con il modello F24
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
17-11-2008) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento.
Si fa presente che quest’anno la dichiarazione Iva, sia
autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente
presentata in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, entro il 31-7-2008.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è disponibile gratuitamente sui siti
www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva
mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta
relativa alle operazioni fatturate nel mese di maggio,
nonché alle fatture differite emesse entro il 15 giugno per
consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di maggio o per
cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
(decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia
stato determinato nel mese di maggio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (articolo 34-bis del dpr n. 633/72)
l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50%
dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario
vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del
15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le
fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è
tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al
mese di maggio, salvo quanto previsto per gli acquisti
intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende
agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto
la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la citata circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento. Pertanto coloro che
entro il 16-6-2007 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
31-5-2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2007 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente, nonché la terza rata
dell’acconto 2008 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente
del 3-1 e 16-3-2005.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola.
Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli
con riferimento al 4° trimestre 2007, fatte salve le
eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune
categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento
F24 on line riportando i dati inviati dall’Inps.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2008 e per le
modalità di calcolo si vedano le circolari Inps n. 11 e 28,
rispettivamente dell’1-2 e del 7-3-2008.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente. La denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione
separata. Scade il termine per versare all’Inps il
contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote
contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la
legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno
2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre
informazioni si consiglia di visitare il sito
www.inps.it
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue
tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
IMPRESE
Rivalutazione beni e affrancamento saldo attivo.
Le società di capitali, gli enti pubblici e privati nonché
le imprese individuali e le società di persone in regime
semplificato, che hanno voluto utilizzare le agevolazioni
previste all’articolo 1, commi da 469 a 476, della legge
finanziaria 2006 n. 266 del 23-12-2005 (in Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29-12-2005), devono entro oggi
effettuare i relativi versamenti.
In particolare:
- i soggetti che hanno usufruito della rivalutazione di
alcune categorie di beni materiali e immateriali dovevano
versare nel 2006 in un’unica soluzione entro il termine di
pagamento del saldo delle imposte sui redditi un’imposta
sostitutiva calcolata sul valore rideterminato in misura
pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 6% per i beni non
ammortizzabili;
- i soggetti che, avvalendosi dell’agevolazione di cui
sopra, hanno voluto affrancare, in tutto o in parte, il
saldo derivante dalla rivalutazione, devono versare
un’imposta sostitutiva, pari al 7% del saldo di
rivalutazione, in tre rate annuali, senza interessi, entro
il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi
in misura pari al 10% nel 2006, 45% nel 2007 e 45% nel 2008;
- i soggetti che hanno rivalutato le aree fabbricabili
devono versare un’imposta sostitutiva, pari al 19% del
valore rivalutato, in tre rate annuali, senza interessi,
entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui
redditi in misura pari al 40% nel 2006, 35% nel 2007 e 25%
nel 2008.
Sull’argomento si veda, tra le altre, la circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 13-2-2006.
CONSOLIDATO NAZIONALE
Trasmissione telematica dell’opzione per la tassazione
di gruppo. Le società e gli enti di cui all’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), del dpr n. 917/86 (Testo unico
imposte sui redditi), soggetti all’imposta sul reddito delle
società (srl, spa, sapa, cooperative, enti pubblici e
privati che esercitano attività commerciali in modo
esclusivo o principale), con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre), che sono
interessati a effettuare la tassazione di gruppo (cosiddetto
consolidato nazionale) in base all’articolo 117 e seguenti
del suddetto dpr n. 917/86, devono entro oggi trasmettere
all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica,
l’apposita comunicazione di opzione per tale regime di
tassazione, valevole per il triennio 2008-2010, utilizzando
il modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia
delle entrate del 2-8-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del
19-8-2004).
Si veda anche il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 9-6-2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
138 del 15-6-2004.
CAMERA DI COMMERCIO
Ravvedimento operoso per omesso versamento diritto
camerale per il 2007. Con decreto del Ministero
delle attività produttive n. 54 del 27-1-2005 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19-4-2005) è stato
approvato il regolamento che disciplina le modalità di
applicazione delle sanzioni amministrative in materia di
diritto annuale delle Camere di commercio.
Pertanto, coloro che non hanno versato, in tutto o in parte,
il diritto annuale per il 2007 possono entro oggi sanare
l’omesso versamento, sempre che la violazione non sia già
stata constatata, beneficiando della sanzione del 6% pari a
un quinto della sanzione minima del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo
rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al
termine di scadenza originario (18-6-2007). Si ricorda che
dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi legali è
passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Gli importi camerali dovuti, la sanzione ridotta e gli
interessi di mora devono essere versati contestualmente
entro oggi utilizzando il modello di pagamento unificato F24
on line.
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet
della locale Camera di commercio e sul sito
www.infoimprese.it
20 VENERDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
della Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese
precedente, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2008, a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono
cambiate le regole per determinare la periodicità degli
elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso
dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 25-6-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
25 MERCOLEDì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av bancario,
oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca
Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008
consultabile sul sito Internet
www.enpaia.it
29 DOMENICA (prorogato a lunedì 30)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30
giorni. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-5-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio
scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-5-2008.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
DENUNCIA RIFIUTI
Tardiva presentazione modello unico di dichiarazione (MUD
2008). Le imprese agricole con un volume d’affari
annuo superiore a 8.000 euro, che non hanno presentato entro
il 30 aprile scorso il modello unico di dichiarazione (MUD)
relativo alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi
durante l’anno 2007, possono adempiere l’obbligo entro i 60
giorni successivi alla scadenza originaria beneficiando di
una sanzione pecuniaria ridotta che va da 26 a 160 euro; per
il ritardo superiore a 60 giorni la sanzione varia da 2.600
a 15.500 euro.
La dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, va presentata alla Camera
di commercio competente per territorio in base alla
provincia nella quale ha sede l’unità locale cui si
riferisce il MUD.
La dichiarazione può essere presentata, oltre che su modello
cartaceo, anche su supporto informatico utilizzando il
software distribuito gratuitamente dalle Camere di commercio
e disponibile, tra gli altri, nei siti Internet di
Unioncamere (
www.unioncamere.it
) e di Ecocerved (
www.ecocerved.it ).
30 LUNEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di aprile 2008, in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dal 1° giugno; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° giugno. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di maggio le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di aprile, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati
(volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono
presentare all’ufficio Iva competente un’apposita
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari
registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente
(mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i
soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di
acquisti intracomunitari, o che hanno optato per
l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette
alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano
mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività
devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del
mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri
percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nelle relative scadenze.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce
contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a
versare entro il 16-6-2008 i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, di competenza del mese precedente, sono
obbligati a trasmettere entro oggi all’Inps in via
telematica le denunce delle retribuzioni mensili (modello DM
10/2), previa abilitazione rilasciata su richiesta
dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto
dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113
e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti
d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i
compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente
in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati
abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi
al mese di maggio, utili per il calcolo dei contributi e per
un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative
individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Contributi volontari. È in scadenza il termine
per versare la rata dei contributi previdenziali volontari
che si riferisce al 1° trimestre 2008, fatte salve le
eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune
categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.
Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a
seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di
lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si
consiglia di visitare il sito
www.inps.it
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2004 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 30-6-2004;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-6-2006;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-6-2004 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 30-6-2004 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 30-6-2006.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2008 a
pag. 129.
PUBBLICITà
Pagamento 3a rata trimestrale anticipata dell’imposta
comunale annuale. Scade il termine per effettuare il
pagamento dell’eventuale terza rata trimestrale anticipata
dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità; il pagamento
rateale è possibile solo se l’importo annuale dovuto è
superiore a 1.549,37 euro.
DENUNCE CARBURANTI AGEVOLATI
Scade il termine per presentare, di norma tramite i
Caa (Centri di assistenza agricola), la
dichiarazione dell’avvenuto impiego di carburante agricolo
agevolato per il 2007 e la richiesta di assegnazione
carburante per il 2008.
Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di
rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di
categoria.
RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI
Predisposizione perizia giurata e versamento imposta
sostitutiva. Con l’articolo 1, comma 91, della legge
n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008
pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) è stata nuovamente riaperta
a oggi la possibilità di rideterminare i valori di acquisto
dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti all’1-1-2008, al fine di ridurre il carico fiscale
sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di
cessione degli stessi beni immobili.
Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata,
da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei
terreni all’1-1-2008 e che deve essere versata l’imposta
sostitutiva pari al 4% del valore di stima.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un
massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza
30-6-2008, 2009 e 2010; sull’importo delle rate successive
alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3%
annuo.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l’anno di
riferimento 2008; si veda al riguardo la risoluzione
dell’Agenzia delle entrate n. 144/E del 10 aprile scorso.
L’Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte
sull’argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari n. 9/E, n. 31/E, n. 15/E, n. 55/E e n. 81/E
rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1 febbraio, 20
giugno e 6 novembre 2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003,
la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i
chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E
del 22-4-2005 e la circolare n. 10 del 13-3-2007.
Sull’argomento si veda, da ultimo, quanto pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 23/2008 a pag. 80.
Si fa presente che coloro che hanno già operato la
rivalutazione con riferimento al valore all’1-1-2005 e che
non intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione devono
entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale terza e
ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta maggiorata del
6%. Il codice tributo da indicare nel modello di pagamento
F24 è sempre 8056, ma l’anno di riferimento è 2005.
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETà NON QUOTATE
Predisposizione perizia giurata e versamento imposta
sostitutiva. Con l’articolo 1, comma 91, della legge
n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008
pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) è stato nuovamente riaperto
a oggi il termine per usufruire della possibilità, per
coloro che alla data dell’1-1-2008 detenevano titoli, quote
o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di
assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore
a tale data (1-1-2008) della frazione del patrimonio netto
della società, associazione o ente, determinato sulla base
di una perizia giurata di stima redatta da soggetti
abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle
eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di
cessione delle partecipazioni societarie.
Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata,
da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle
partecipazioni societarie. Deve inoltre essere versata
l’imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni che,
alla data dell’1-1-2008, risultano qualificate ai sensi
dell’art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del
22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al
2% per le partecipazioni non qualificate ai sensi della
lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un
massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza
30-6-2008, 2009 e 2010; sull’importo delle rate successive
alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3%
annuo.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l’anno di
riferimento 2008; si veda al riguardo la risoluzione
dell’Agenzia delle entrate n. 144/E del 10 aprile scorso.
Si fa presente che coloro che hanno già operato la
rivalutazione con riferimento al valore all’1-1-2005 e che
non intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione devono
entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale terza e
ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta maggiorata del
6%; il codice tributo da indicare nel modello di pagamento
F24 è sempre 8055, ma l’anno di riferimento è 2005.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2008 CARTACEO
Termine di presentazione in posta. Scade il
termine per presentare, tramite gli uffici postali, la
dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2007
redatta su modello Unico 2008 cartaceo da parte dei
contribuenti persone fisiche non obbligati alla trasmissione
telematica, cioè i soggetti che non possono presentare il
mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non pensionati,
che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati
utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW, AC), che
presentano la dichiarazione per conto di contribuenti
deceduti. Se la dichiarazione viene presentata in via
telematica il termine scade il 30-9-2008, prorogato,
rispetto al 31-7-2008, con decreto legge n. 97 del 3 giugno
scorso pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale
n. 128.
L’inoltro telematico potrà avvenire direttamente via
Internet previa abilitazione rilasciata dall’Amministrazione
finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati
(professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri
soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo
servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia
delle entrate.
Per altre informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione del modello Unico 2008 e al
Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con
L’Informatore Agrario n. 19/2008.
ICI
Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute
nel 2007. La dichiarazione Ici per alcune variazioni
che riguardano gli immobili posseduti nel 2007 deve essere
presentata entro la scadenza per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativi al 2007, vale a dire
entro oggi per i contribuenti persone fisiche che presentano
la dichiarazione Unico 2008 cartaceo a mezzo posta.
Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è
stato approvato con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 23-4-2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 102
del 2-5-2008) ed è disponibile sul sito www.finanze.gov.it
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda a quanto
pubblicato, da ultimo, su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a
pag. 77.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF,
ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di
partita Iva.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva che, avendo
scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle
imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o in
acconto per l’anno d’imposta 2008 in base al modello Unico
2008, hanno effettuato il primo versamento entro il
16-6-2008, devono versare la seconda e/o ultima rata
utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione. Poiché le scadenze e
gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a
caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata
su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
A cura di
Paolo Martinelli
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