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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Giugno 2008



3 MARTEDì
AIUTO COMUNITARIO SEMENTI CERTIFICATE
Presentazione comunicazione integrativa della domanda unica. Gli imprenditori che hanno richiesto l’aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2007-2008 devono presentare entro oggi all’organismo pagatore competente la comunicazione integrativa della domanda unica presentata nel 2007 per rendere noti i quantitativi di prodotto certificato e avviato alla commercializzazione.
Le comunicazioni integrative pervenute dopo il 16-6-2008 sono irricevibili.
Il produttore che, avendo già inoltrato la comunicazione integrativa, si trovi nelle condizioni di doverla rettificare, può farlo entro il 15-6-2008 presentando una comunicazione integrativa di modifica con l’indicazione della comunicazione precedentemente trasmessa.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 546 del 18-7-2007.

9 LUNEDì
RIFORMA PAC
Tardiva presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari e domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del regolamento Ce n. 796/2004. I produttori agricoli che entro il 15-5-2008 non hanno presentato la domanda unica 2008 per accedere al pagamento dei premi comunitari sulla base dei titoli posseduti, ovvero non hanno presentato entro il 31-5-2008 domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del regolamento Ce 796/2004, possono provvedervi entro oggi con l’applicazione della decurtazione dell’importo spettante in misura pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali debitamente documentate e certificate dall’autorità competente.
Le domande pervenute dopo oggi sono irricevibili e non possono dar luogo, in alcun caso, al pagamento dei premi.
Per la presentazione delle domande di cui sopra gli interessati devono rivolgersi al Centro di assistenza agricola (Caa) al quale hanno conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, oppure provvedere personalmente secondo le modalità indicate nella circolare Agea n. 15 del 30-4-2008 reperibile sul sito www.agea.gov.it
Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori allo speciale inserto «Guida alle domande di aiuto 2008» pubblicato su L’Informatore Agrario n. 10/2008 a pag. 27 e seguenti.

10 MARTEDì
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ( www.sian.it ) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono state definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per la campagna 2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il 30-11-2007, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria, al fine di verificare che il totale delle quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) sia lo stesso indicato nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del 17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007, consultabili sui siti Internet www.agea.gov.it e www.acciseonline.it

15 DOMENICA (prorogati a lunedì 16 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Fatturazione differita per consegne di maggio. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di maggio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di maggio, anziché al mese di giugno.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di aprile a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di maggio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale, anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al 1° trimestre 2008 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di aprile sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, la terza rata dell’Iva a saldo per il 2007 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2008 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione n. 109 del 22-5-2007.

16 LUNEDì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti. È in corso il periodo utile per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 e per presentare le relative dichiarazioni dei redditi che da quest’anno devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, salvo alcune eccezioni.
In particolare:
- le persone fisiche e le società di persone devono effettuare i pagamenti dovuti entro oggi;
- i contribuenti soggetti all’Ires (società di capitali ed enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16-7-2008 per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto.
Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,50% per ogni mese di rateazione. Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 17-11-2008 essendo il 16 domenica) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi l’1-12-2008 essendo il 30 novembre domenica).
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato in tabella.
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello online), tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento Unico 2008 - Persone fisiche pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
CAMERA DI COMMERCIO
Versamento diritto camerale annuale. Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2008 dovuto per l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio. Il pagamento dove essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 online entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 16-7-2008 con la maggiorazione dello 0,4% come già visto nella scadenza relativa al versamento delle imposte risultanti da Unico 2008.
L’utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.
In questi giorni le Camere di commercio stanno inviando agli interessati una lettera con le istruzioni per il calcolo e le modalità di versamento.
Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento, riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».
Si fa presente che i diritti annuali dovuti per l’anno 2008 sono stati determinati (con un aumento rispetto al 2007) con decreto ministeriale dell’1-2-2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4-3-2008.
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet della locale Camera di commercio e sul sito www.infoimprese.it
ICI
Versamento prima rata per l’anno 2008. Scade il termine per versare la prima rata dell’Ici dovuta per l’anno 2008.
La prima rata deve essere calcolata in misura pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la seconda rata (da pagare entro il 16-12-2008) deve risultare pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l’anno in corso, comprendendo l’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Ovviamente, è possibile pagare entro oggi l’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione.
L’imposta non va versata se non è superiore a 12 euro, fatta salva la possibilità per ogni Comune di deliberare un importo minimo diverso.
Nei casi di possesso parziale degli immobili nel corso del 2007 e/o nei primi sei mesi del 2008, o di cambio d’uso degli stessi, si deve calcolare l’acconto secondo le istruzioni diramate dal Ministero delle finanze con la circolare n. 3/FL del 7-3-2001.
Si fa presente che quest’anno le abitazioni principali e relative pertinenze, a esclusione di ville, castelli e abitazioni di lusso, non sono soggette al pagamento dell’Ici come previsto da un decreto legge in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che dallo scorso anno tutti i contribuenti possono effettuare il pagamento anche con il modello F24, indipendentemente dal fatto che alcuni Comuni abbiano istituito un apposito conto corrente postale. Chi paga con il modello F24 può quindi compensare il debito Ici con eventuali altri crediti (Irpef, Ires, Irap, ecc.), con esclusione dei crediti relativi ai tributi locali e alle altre entrate degli enti locali, a eccezione delle addizionali Irpef.
La dichiarazione Ici per le variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2007, salvo particolari esclusioni, deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2007; tale scadenza varia secondo il tipo di contribuente e in base a eventuali proroghe dei termini.
Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è stato approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23-4-2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2-5-2008) ed è disponibile sul sito www.finanze.gov.it
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda all’articolo a pag. 77 di questo stesso numero del giornale.
IVA
Versamento rateale saldo 2007. I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2008 che alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2007, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale quarta rata maggiorando l’imposta dovuta dell’1,5%; il versamento si effettua con il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 17-11-2008) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.
Si fa presente che quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 31-7-2008.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni, è disponibile gratuitamente sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di maggio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 giugno per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di maggio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di maggio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (articolo 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di maggio, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la citata circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento. Pertanto coloro che entro il 16-6-2007 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 31-5-2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2007 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la terza rata dell’acconto 2008 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al 4° trimestre 2007, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 on line riportando i dati inviati dall’Inps.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2008 e per le modalità di calcolo si vedano le circolari Inps n. 11 e 28, rispettivamente dell’1-2 e del 7-3-2008.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente. La denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre informazioni si consiglia di visitare il sito www.inps.it
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.
IMPRESE
Rivalutazione beni e affrancamento saldo attivo. Le società di capitali, gli enti pubblici e privati nonché le imprese individuali e le società di persone in regime semplificato, che hanno voluto utilizzare le agevolazioni previste all’articolo 1, commi da 469 a 476, della legge finanziaria 2006 n. 266 del 23-12-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005), devono entro oggi effettuare i relativi versamenti.
In particolare:
- i soggetti che hanno usufruito della rivalutazione di alcune categorie di beni materiali e immateriali dovevano versare nel 2006 in un’unica soluzione entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi un’imposta sostitutiva calcolata sul valore rideterminato in misura pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 6% per i beni non ammortizzabili;
- i soggetti che, avvalendosi dell’agevolazione di cui sopra, hanno voluto affrancare, in tutto o in parte, il saldo derivante dalla rivalutazione, devono versare un’imposta sostitutiva, pari al 7% del saldo di rivalutazione, in tre rate annuali, senza interessi, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi in misura pari al 10% nel 2006, 45% nel 2007 e 45% nel 2008;
- i soggetti che hanno rivalutato le aree fabbricabili devono versare un’imposta sostitutiva, pari al 19% del valore rivalutato, in tre rate annuali, senza interessi, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi in misura pari al 40% nel 2006, 35% nel 2007 e 25% nel 2008.
Sull’argomento si veda, tra le altre, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 13-2-2006.
CONSOLIDATO NAZIONALE
Trasmissione telematica dell’opzione per la tassazione di gruppo. Le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del dpr n. 917/86 (Testo unico imposte sui redditi), soggetti all’imposta sul reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali in modo esclusivo o principale), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre), che sono interessati a effettuare la tassazione di gruppo (cosiddetto consolidato nazionale) in base all’articolo 117 e seguenti del suddetto dpr n. 917/86, devono entro oggi trasmettere all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, l’apposita comunicazione di opzione per tale regime di tassazione, valevole per il triennio 2008-2010, utilizzando il modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del 2-8-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19-8-2004).
Si veda anche il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9-6-2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15-6-2004.
CAMERA DI COMMERCIO
Ravvedimento operoso per omesso versamento diritto camerale per il 2007. Con decreto del Ministero delle attività produttive n. 54 del 27-1-2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19-4-2005) è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle Camere di commercio.
Pertanto, coloro che non hanno versato, in tutto o in parte, il diritto annuale per il 2007 possono entro oggi sanare l’omesso versamento, sempre che la violazione non sia già stata constatata, beneficiando della sanzione del 6% pari a un quinto della sanzione minima del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario (18-6-2007). Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Gli importi camerali dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati contestualmente entro oggi utilizzando il modello di pagamento unificato F24 on line.
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet della locale Camera di commercio e sul sito www.infoimprese.it

20 VENERDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 5/2008, a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino al 25-6-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it

25 MERCOLEDì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008 consultabile sul sito Internet www.enpaia.it

29 DOMENICA (prorogato a lunedì 30)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-5-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-5-2008.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.
DENUNCIA RIFIUTI
Tardiva presentazione modello unico di dichiarazione (MUD 2008). Le imprese agricole con un volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro, che non hanno presentato entro il 30 aprile scorso il modello unico di dichiarazione (MUD) relativo alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l’anno 2007, possono adempiere l’obbligo entro i 60 giorni successivi alla scadenza originaria beneficiando di una sanzione pecuniaria ridotta che va da 26 a 160 euro; per il ritardo superiore a 60 giorni la sanzione varia da 2.600 a 15.500 euro.
La dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, va presentata alla Camera di commercio competente per territorio in base alla provincia nella quale ha sede l’unità locale cui si riferisce il MUD.
La dichiarazione può essere presentata, oltre che su modello cartaceo, anche su supporto informatico utilizzando il software distribuito gratuitamente dalle Camere di commercio e disponibile, tra gli altri, nei siti Internet di Unioncamere ( www.unioncamere.it ) e di Ecocerved ( www.ecocerved.it ).

30 LUNEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di aprile 2008, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° giugno; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° giugno. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di maggio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il 16-6-2008 i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, di competenza del mese precedente, sono obbligati a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle retribuzioni mensili (modello DM 10/2), previa abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113 e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi al mese di maggio, utili per il calcolo dei contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 1° trimestre 2008, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.
Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito www.inps.it
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2004 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-6-2004;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-6-2006;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-6-2004 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-6-2004 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-6-2006.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2008 a pag. 129.
PUBBLICITà
Pagamento 3a rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento dell’eventuale terza rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l’importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.
DENUNCE CARBURANTI AGEVOLATI
Scade il termine per presentare, di norma tramite i Caa (Centri di assistenza agricola), la dichiarazione dell’avvenuto impiego di carburante agricolo agevolato per il 2007 e la richiesta di assegnazione carburante per il 2008.
Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.
RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI
Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l’articolo 1, comma 91, della legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) è stata nuovamente riaperta a oggi la possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all’1-1-2008, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili.
Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei terreni all’1-1-2008 e che deve essere versata l’imposta sostitutiva pari al 4% del valore di stima.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30-6-2008, 2009 e 2010; sull’importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l’anno di riferimento 2008; si veda al riguardo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 144/E del 10 aprile scorso.
L’Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull’argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari n. 9/E, n. 31/E, n. 15/E, n. 55/E e n. 81/E rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1 febbraio, 20 giugno e 6 novembre 2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005 e la circolare n. 10 del 13-3-2007.
Sull’argomento si veda, da ultimo, quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 23/2008 a pag. 80.
Si fa presente che coloro che hanno già operato la rivalutazione con riferimento al valore all’1-1-2005 e che non intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta maggiorata del 6%. Il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è sempre 8056, ma l’anno di riferimento è 2005.
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI  IN SOCIETà NON QUOTATE
Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l’articolo 1, comma 91, della legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) è stato nuovamente riaperto a oggi il termine per usufruire della possibilità, per coloro che alla data dell’1-1-2008 detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore a tale data (1-1-2008) della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni societarie.
Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle partecipazioni societarie. Deve inoltre essere versata l’imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni che, alla data dell’1-1-2008, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30-6-2008, 2009 e 2010; sull’importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l’anno di riferimento 2008; si veda al riguardo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 144/E del 10 aprile scorso.
Si fa presente che coloro che hanno già operato la rivalutazione con riferimento al valore all’1-1-2005 e che non intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta maggiorata del 6%; il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è sempre 8055, ma l’anno di riferimento è 2005.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2008 CARTACEO
Termine di presentazione in posta. Scade il termine per presentare, tramite gli uffici postali, la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2007 redatta su modello Unico 2008 cartaceo da parte dei contribuenti persone fisiche non obbligati alla trasmissione telematica, cioè i soggetti che non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non pensionati, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Se la dichiarazione viene presentata in via telematica il termine scade il 30-9-2008, prorogato, rispetto al 31-7-2008, con decreto legge n. 97 del 3 giugno scorso pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n. 128.
L’inoltro telematico potrà avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate.
Per altre informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
ICI
Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel 2007. La dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2007 deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2007, vale a dire entro oggi per i contribuenti persone fisiche che presentano la dichiarazione Unico 2008 cartaceo a mezzo posta.
Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è stato approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23-4-2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2-5-2008) ed è disponibile sul sito www.finanze.gov.it
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda a quanto pubblicato, da ultimo, su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 77.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE  E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 in base al modello Unico 2008, hanno effettuato il primo versamento entro il 16-6-2008, devono versare la seconda e/o ultima rata utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
 

A cura di
Paolo Martinelli

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