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Giugno 2007
1 VENERDì
AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI TERRENI
Presentazione ricorso. Oggi scade il termine
per presentare eventuale ricorso alle competenti Commissioni
tributarie, secondo gli articoli 18 e seguenti del decreto
legislativo n. 546 del 31-12-1992, avverso l’aggiornamento
delle rendite catastali dei terreni operato dall’Agenzia del
territorio (Catasto) sulla base delle dichiarazioni pac
presentate nel 2006.
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 17/2007 a pag. 80; per conoscere le
particelle interessate dalle variazioni colturali e per la
presentazione di istanze di correzione si consiglia di
visitare il sito www.agenziaterritorio.it nella sezione
«Servizi per il cittadino».
10 DOMENICA
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata
in vigore nel 2006 della riforma pac per l’olio di oliva
sono cambiati alcuni adempimenti a carico degli operatori
del settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli
olivicoltori il modello F, devono trasmettere all’Agea il
riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese
entro il giorno 10 del mese successivo.
Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in
chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite,
dell’olio ottenuto e di quello restituito ai
produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di
quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive,
nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese;
con propria circolare n. 693 del 13-10-2006 l’Agea ha
precisato quali sono le principali informazioni produttive
assolutamente necessarie per la campagna 2006-2007, in
attesa di una organica disciplina del settore.
Per altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del
13-10-2005 che rimanda alla successiva circolare Agea n. 99
del 26-1-2006 per le modalità operative di trasmissione.
11 LUNEDì
RIFORMA PAC
Tardiva presentazione domanda unica di pagamento aiuti
comunitari. I produttori agricoli che entro il
15-5-2007 non hanno presentato la domanda unica 2007,
semplificata o completa, per accedere al pagamento dei premi
comunitari sulla base dei titoli posseduti, possono
provvedervi entro oggi con l’applicazione della decurtazione
dell’importo spettante in misura pari all’1% per ogni giorno
lavorativo di ritardo, salvo che il ritardo non sia dovuto a
cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali
debitamente documentate e certificate dall’autorità
competente.
Le domande pervenute dopo l’11 giugno sono irricevibili e
non possono dar luogo, in nessun caso, al pagamento dei
premi.
Per la presentazione della domanda unica gli interessati
devono rivolgersi al Centro di assistenza agricola (Caa) al
quale hanno conferito mandato per la tenuta del fascicolo
aziendale, oppure provvedere personalmente secondo le
modalità indicate negli appositi provvedimenti emanati
dall’Organismo pagatore competente (Agea, ovvero gli
Organismi pagatori regionali laddove sono stati istituiti).
Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore
primario, rimandiamo i lettori allo speciale inserto «Guida
alla domanda di aiuto 2007» pubblicata su L’Informatore
Agrario n. 16/2007 a pag. 23 e seguenti; si veda, da ultima,
anche la circolare Agea n. 8 del 10-5-2007.
Produzioni ortofrutticole secondarie. I
produttori agricoli che hanno presentato le domande per
accedere al regime di pagamento unico dei premi comunitari
possono, per un periodo non superiore a tre mesi con inizio
da oggi e scadenza 11-9-2007, coltivare prodotti
ortofrutticoli in secondo raccolto sulle superfici
utilizzate in abbinamento ai titoli della pac.
Trascorso il periodo di tre mesi, gli agricoltori devono
proseguire il periodo di disponibilità del terreno ai fini
dei premi disaccoppiati richiesti fino al completamento dei
dieci mesi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Su questo argomento si veda, tra le altre, la circolare Agea
n. 8 del 10 maggio scorso reperibile sul sito
www.agea.gov.it
15 VENERDì
MOD. 730/2007
Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati.
I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati,
che possono e intendono avvalersi dell’assistenza fiscale
fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero dai
professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori
commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono
presentare a questi soggetti il modello 730/2007 già
compilato insieme alla busta chiusa contenente il mod. 730-1
per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille
dell’Irpef anche se non viene espressa alcuna scelta; in
caso di dichiarazione congiunta le schede per l’8 e il 5 per
mille devono essere inserite in un’unica busta a nome del
dichiarante.
In alternativa i contribuenti possono chiedere ai Caf o ai
professionisti abilitati l’assistenza per la compilazione
del modello 730/2007.
In ogni caso i contribuenti devono esibire la documentazione
necessaria per permettere la verifica della conformità dei
dati esposti nella dichiarazione; tale documentazione deve
essere conservata dai contribuenti fino al 31-12-2011.
Si veda anche la circolare n. 17 del 23-3-2007 dell’Agenzia
delle entrate disponibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
Si ricorda che la proroga a oggi del termine, già scaduto il
31 maggio scorso, è stata anticipata dell’Agenzia delle
entrate con un comunicato stampa del 7 maggio scorso.
IVA
Fatturazione differita per consegne di maggio.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di maggio; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di maggio, anziché al
mese di giugno.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di maggio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di maggio ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale, anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono, entro oggi, provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
maggio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
aprile (contribuenti mensili) o al 1° trimestre 2007
(contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
maggio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di aprile sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
maggio scorso, in tutto o in parte, la terza rata dell’Iva a
saldo per il 2006 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che
presentano il modello Unico 2007 di versare entro il termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute
a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo
istituiti dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione
n. 109 del 22-5-2007.
AIUTO COMUNITARIO SEMENTI CERTIFICATE
Tardiva presentazione comunicazione integrativa della
domanda unica. Gli imprenditori che hanno richiesto
l’aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate
di talune specie per la campagna di commercializzazione
2006-2007, in base al regolamento Ce n. 1782/2003, che entro
il 31 maggio scorso non hanno fatto pervenire ad Agea, o ad
altro organismo pagatore competente (Avepa, Artea, ecc.) la
comunicazione integrativa della domanda unica presentata nel
2006 per rendere noti i quantitativi di prodotto certificato
e avviato alla commercializzazione, possono ancora
provvedervi entro oggi.
Le comunicazioni integrative pervenute dopo la data odierna
sono irricevibili, fatti comunque salvi i casi di forza
maggiore o circostanze eccezionali di cui all’art. 1 del
decreto Mipaf n. 1628/2004.
Si veda sull’argomento, da ultima, la circolare Agea n. 558
del 31-7-2006.
16 SABATO (prorogati a lunedì 18 aprile i termini che
prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IVA, IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti. È in corso il
periodo utile per effettuare il versamento delle imposte
dovute a saldo per l’anno d’imposta 2006 e/o in acconto per
l’anno d’imposta 2007, e per presentare le relative
dichiarazioni dei redditi.
In particolare:
- le persone fisiche e le società di persone devono
effettuare i pagamenti dovuti entro oggi;
- i contribuenti soggetti all’Ires (società di capitali ed
enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli
importi dovuti entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di approvazione del bilancio o rendiconto; se il
bilancio (o il rendiconto) non è approvato entro il sesto
mese dalla chiusura dell’esercizio sociale, il versamento va
comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese
successivo alla chiusura dell’esercizio.
Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con
la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16-7-2007 per i
soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il
trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i
soggetti di cui al secondo punto.
Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi
da versare scegliendo il numero delle rate che devono essere
di pari importo; il pagamento rateale deve comunque essere
ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateizzate
sono dovuti gli interessi dello 0,50% per ogni mese di
rateazione. Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni
mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva
(l’ultima rata scade quindi il 16-11-2007) ed entro la fine
del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade
quindi il 30-11-2007).
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato in
tabella.
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa
presente che tutti i contribuenti, siano essi persone
fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di
partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento
unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva
esclusivamente il modello on line), tenendo presente che non
è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo
possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica
soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e
versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è
possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna
somma dovuta.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2007 e al Supplemento «Unico 2007 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2007.
CAMERA DI COMMERCIO
Versamento diritto camerale annuale. Scade il
termine per il versamento del diritto camerale 2007 dovuto
per l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la
Camera di commercio competente per territorio.
Il pagamento dove essere effettuato in unica soluzione
esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24
on line entro il termine di versamento delle imposte sui
redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 16-7-2007 con la
maggiorazione dello 0,4% come già visto nella scadenza
relativa al versamento delle imposte risultanti da Unico
2007.
L’utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto
annuale camerale con eventuali altri crediti.
In questi giorni le Camere di commercio stanno inviando agli
interessati una lettera con le istruzioni per il calcolo e
le modalità di versamento.
Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune»
riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del
modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è
dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del
luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet
della locale Camera di commercio e sul sito
www.infoimprese.it.
IRPEF
Versamento cumulativo ritenute d’acconto per alcuni
sostituti d’imposta. I sostituti d’imposta che nel
corso dell’anno 2006 hanno corrisposto esclusivamente
compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti
operando in acconto ritenute Irpef per un importo
complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono
effettuare entro oggi, senza sanzioni, il versamento delle
ritenute operate distintamente per ciascun periodo
d’imposta.
La scadenza non interessa i sostituti d’imposta che hanno
già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.
Tale presunta semplificazione degli adempimenti è
disciplinata all’articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997
(in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23-12-1997), come
modificato dall’articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del
14-10-1999.
Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il
modello di pagamento unificato F24 on line.
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2006 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente, nonché la quarta rata
dell’acconto 2007 dell’addizionale comunale all’Irpef
(novità introdotta con la Finanziaria 2007).
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E,
rispettivamente, del 3-1 e 16-3-2005.
IMPRESE
Rivalutazione beni e affrancamento saldo attivo.
Le società di capitali, gli enti pubblici e privati nonché
le imprese individuali e le società di persone in regime
semplificato, che hanno voluto utilizzare le agevolazioni
previste all’articolo 1, commi da 469 a 476, della legge
finanziaria 2006n. 266 del 23-12-2005 (in Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29-12-2005), devono entro oggi effettuare i
relativi versamenti.
In particolare:
- i soggetti che hanno usufruito della rivalutazione di
alcune categorie di beni materiali e immateriali dovevano,
lo scorso anno, versare in una unica soluzione entro il
termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi
un’imposta sostitutiva calcolata sul valore rideterminato in
misura pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 6% per i
beni non ammortizzabili;
- i soggetti che, avvalendosi dell’agevolazione di cui
sopra, hanno voluto affrancare, in tutto o in parte, il
saldo derivante dalla rivalutazione, devono versare
un’imposta sostitutiva, pari al 7% del saldo di
rivalutazione, in tre rate annuali, senza interessi, entro
il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi
in misura pari al 10% nel 2006, 45% nel 2007 e 45% nel 2008;
- i soggetti che hanno rivalutato le aree fabbricabili
devono versare un’imposta sostitutiva, pari al 19% del
valore rivalutato, in tre rate annuali, senza interessi,
entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui
redditi in misura pari al 40% nel 2006, 35% nel 2007 e 25%
nel 2008.
Sull’argomento si veda, tra le altre, la circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 13-2-2006.
IVA
Versamento rateale saldo 2006. I contribuenti,
sia soggetti all’Unico 2007 che alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2006, devono entro oggi effettuare il pagamento
dell’eventuale quarta rata maggiorando l’imposta dovuta
dell’1,5%; il versamento si effettua con il modello F24
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
16-11-2007) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento.
Si rammenta che quest’anno la dichiarazione Iva, sia
autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente
presentata in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, entro il 31-7-2007, salvo probabile
proroga a fine settembre.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 15-1-2007 pubblicato sul Supplemento ordinario
n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30-1-2007.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva
mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta
relativa alle operazioni fatturate nel mese di maggio,
nonché alle fatture differite emesse entro il 15 giugno per
consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di maggio o per
cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
(decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia
stato determinato nel mese di maggio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le
fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è
tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al
mese di maggio, salvo quanto previsto per gli acquisti
intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende
agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto
la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è
stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 16-6-2006 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
31-5-2006, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono,
entro oggi, sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta a un quinto del minimo.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola.
Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli
con riferimento al 4° trimestre 2006, fatte salve le
eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune
categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento
F24 on line riportando i dati inviati dall’Inps.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2007 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 42 del
20-2-2007.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla
gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps
il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote
contributive da applicare nell’anno 2007 e per altre novità
introdotte con la legge n. 296 del 27-12-2006 (legge
finanziaria per l’anno 2007 pubblicata sul Supplemento
ordinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del
27-12-2006) si veda la circolare Inps n. 7 dell’11-1-2007.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti
(blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei
termini di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro
oggi la rata in scadenza.
ICI
Versamento prima rata per l’anno 2007. Scade
il termine, anticipato rispetto a quello ormai classico del
30 giugno, per versare la prima rata dell’Ici dovuta per
l’anno 2007.
La prima rata deve essere calcolata in misura pari al 50%
dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la
seconda rata (da pagare entro il 17-12-2007) deve risultare
pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno calcolata
sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per
l’anno in corso, comprendendo l’eventuale conguaglio sulla
prima rata.
Ovviamente, è possibile pagare entro oggi l’imposta
complessivamente dovuta in un’unica soluzione.
L’imposta non va versata se non è superiore a 12 euro, fatta
salva la possibilità per ogni Comune di deliberare un
importo minimo diverso.
Nei casi di possesso parziale degli immobili nel corso del
2006 e/o nei primi sei mesi del 2007, o di cambio d’uso
degli stessi, si deve calcolare l’acconto secondo le
istruzioni diramate dal Ministero delle finanze con la
circolare n. 3/FL del 7-3-2001.
Si ricorda inoltre che dall’1-1-2001 l’aliquota ridotta per
l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze
degli immobili indipendentemente dal fatto che il Comune
abbia o meno deliberato in tal senso.
Si fa presente che da quest’anno tutti i contribuenti
possono effettuare il pagamento anche con il modello F24,
indipendentemente dal fatto che alcuni Comuni abbiano
istituito un apposito conto corrente postale; chi paga con
il modello F24 può quindi compensare il debito Ici con
eventuali altri crediti (Irpef, Ires, Irap, ecc.), con
esclusione dei crediti relativi ai tributi locali e alle
altre entrate degli enti locali a eccezione delle
addizionali Irpef.
La dichiarazione Ici per le variazioni che riguardano gli
immobili posseduti nel 2006 deve essere presentata entro la
scadenza per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativi al 2006; tale scadenza varia secondo il
tipo di contribuente e a oggi sono previste particolari
proroghe dei termini.
Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è
stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate
del 26-4-2007; tuttavia coloro che hanno già presentato
altre comunicazioni predisposte dai singoli Comuni per le
variazioni intervenute nel 2006 non devono effettuare alcun
ulteriore adempimento dichiarativo.
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda a quanto
pubblicato, da ultimo, su L’Informatore Agrario n. 22/2007 a
pag. 82 e 83.
CONSOLIDATO NAZIONALE
Trasmissione telematica dell’opzione per la tassazione
di gruppo. Le società e gli enti di cui all’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), del dpr n. 917/86 (Testo unico
imposte sui redditi), soggetti all’imposta sul reddito delle
società (srl, spa, sapa, cooperative, enti pubblici e
privati che esercitano attività commerciali in modo
esclusivo o principale), con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), che sono
interessati a effettuare la tassazione di gruppo (cosiddetto
«consolidato nazionale») in base all’articolo 117 e seguenti
del suddetto dpr n. 917/86, devono entro oggi trasmettere
all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica,
l’apposita comunicazione di opzione per tale regime di
tassazione utilizzando il modello approvato con
provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del
2-8-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19-8-2004).
Si veda anche il decreto del presidente del Consiglio dei
ministri del 10-6-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 15-6-2004.
A cura di
Paolo Martinelli
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