riviste agricoltura, agricoltura biologica, giardinaggio, normativa comunitaria agricoltura, politica ambientale italiana, frutticoltura, viticoltura, coltivazione biologica

rivista agricoltura biologica, informazioni normativa agricola, libri agricoltura, coltivazione agricoltura biologica  
coltivazione ortaggi, rivista giardinaggio, frutticoltura, politica ambientale italiana
 
   

elenco prodotti in vendita
n°prodotti: 0
Totale: E. 0,00
cassa

chi siamo





agricoltura, coltivazione agricoltura biologica, rivista macchine agricole, mensile agricoltura, politica ambientale italiana, informazioni agricoltura, riviste agricole specializzate, potatura piante, lavori orto, coltivazione biologica, prodotti tipici agricoltura, turismo rurale, coltivazione vite, coltivazione olivo, coltivazione ortaggi, frutticoltura

Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Giugno 2007


1 VENERDì
AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI TERRENI
Presentazione ricorso. Oggi scade il termine per presentare eventuale ricorso alle competenti Commissioni tributarie, secondo gli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo n. 546 del 31-12-1992, avverso l’aggiornamento delle rendite catastali dei terreni operato dall’Agenzia del territorio (Catasto) sulla base delle dichiarazioni pac presentate nel 2006.
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2007 a pag. 80; per conoscere le particelle interessate dalle variazioni colturali e per la presentazione di istanze di correzione si consiglia di visitare il sito www.agenziaterritorio.it nella sezione «Servizi per il cittadino».

10 DOMENICA
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata in vigore nel 2006 della riforma pac per l’olio di oliva sono cambiati alcuni adempimenti a carico degli operatori del settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli olivicoltori il modello F, devono trasmettere all’Agea il riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese entro il giorno 10 del mese successivo.
Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite, dell’olio ottenuto e di quello restituito ai produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive, nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese; con propria circolare n. 693 del 13-10-2006 l’Agea ha precisato quali sono le principali informazioni produttive assolutamente necessarie per la campagna 2006-2007, in attesa di una organica disciplina del settore.
Per altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del 13-10-2005 che rimanda alla successiva circolare Agea n. 99 del 26-1-2006 per le modalità operative di trasmissione.

11 LUNEDì
RIFORMA PAC
Tardiva presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari. I produttori agricoli che entro il 15-5-2007 non hanno presentato la domanda unica 2007, semplificata o completa, per accedere al pagamento dei premi comunitari sulla base dei titoli posseduti, possono provvedervi entro oggi con l’applicazione della decurtazione dell’importo spettante in misura pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali debitamente documentate e certificate dall’autorità competente.
Le domande pervenute dopo l’11 giugno sono irricevibili e non possono dar luogo, in nessun caso, al pagamento dei premi.
Per la presentazione della domanda unica gli interessati devono rivolgersi al Centro di assistenza agricola (Caa) al quale hanno conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, oppure provvedere personalmente secondo le modalità indicate negli appositi provvedimenti emanati dall’Organismo pagatore competente (Agea, ovvero gli Organismi pagatori regionali laddove sono stati istituiti).
Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori allo speciale inserto «Guida alla domanda di aiuto 2007» pubblicata su L’Informatore Agrario n. 16/2007 a pag. 23 e seguenti; si veda, da ultima, anche la circolare Agea n. 8 del 10-5-2007.
Produzioni ortofrutticole secondarie. I produttori agricoli che hanno presentato le domande per accedere al regime di pagamento unico dei premi comunitari possono, per un periodo non superiore a tre mesi con inizio da oggi e scadenza 11-9-2007, coltivare prodotti ortofrutticoli in secondo raccolto sulle superfici utilizzate in abbinamento ai titoli della pac.
Trascorso il periodo di tre mesi, gli agricoltori devono proseguire il periodo di disponibilità del terreno ai fini dei premi disaccoppiati richiesti fino al completamento dei dieci mesi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Su questo argomento si veda, tra le altre, la circolare Agea n. 8 del 10 maggio scorso reperibile sul sito www.agea.gov.it

15 VENERDì
MOD. 730/2007
Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che possono e intendono avvalersi dell’assistenza fiscale fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono presentare a questi soggetti il modello 730/2007 già compilato insieme alla busta chiusa contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef anche se non viene espressa alcuna scelta; in caso di dichiarazione congiunta le schede per l’8 e il 5 per mille devono essere inserite in un’unica busta a nome del dichiarante.
In alternativa i contribuenti possono chiedere ai Caf o ai professionisti abilitati l’assistenza per la compilazione del modello 730/2007.
In ogni caso i contribuenti devono esibire la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione; tale documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino al 31-12-2011.
Si veda anche la circolare n. 17 del 23-3-2007 dell’Agenzia delle entrate disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Si ricorda che la proroga a oggi del termine, già scaduto il 31 maggio scorso, è stata anticipata dell’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa del 7 maggio scorso.
IVA
Fatturazione differita per consegne di maggio. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di maggio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di maggio, anziché al mese di giugno.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di maggio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di maggio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale, anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono, entro oggi, provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al 1° trimestre 2007 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di aprile sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, la terza rata dell’Iva a saldo per il 2006 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2007 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione n. 109 del 22-5-2007.
AIUTO COMUNITARIO SEMENTI CERTIFICATE
Tardiva presentazione comunicazione integrativa della domanda unica. Gli imprenditori che hanno richiesto l’aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2006-2007, in base al regolamento Ce n. 1782/2003, che entro il 31 maggio scorso non hanno fatto pervenire ad Agea, o ad altro organismo pagatore competente (Avepa, Artea, ecc.) la comunicazione integrativa della domanda unica presentata nel 2006 per rendere noti i quantitativi di prodotto certificato e avviato alla commercializzazione, possono ancora provvedervi entro oggi.
Le comunicazioni integrative pervenute dopo la data odierna sono irricevibili, fatti comunque salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all’art. 1 del decreto Mipaf n. 1628/2004.
Si veda sull’argomento, da ultima, la circolare Agea n. 558 del 31-7-2006.

16 SABATO (prorogati a lunedì 18 aprile i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti. È in corso il periodo utile per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2006 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2007, e per presentare le relative dichiarazioni dei redditi.
In particolare:
- le persone fisiche e le società di persone devono effettuare i pagamenti dovuti entro oggi;
- i contribuenti soggetti all’Ires (società di capitali ed enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto; se il bilancio (o il rendiconto) non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale, il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16-7-2007 per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto.
Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate che devono essere di pari importo; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,50% per ogni mese di rateazione. Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 16-11-2007) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi il 30-11-2007).
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato in tabella.
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello on line), tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2007 e al Supplemento «Unico 2007 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2007.
CAMERA DI COMMERCIO
Versamento diritto camerale annuale. Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2007 dovuto per l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio.
Il pagamento dove essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 on line entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 16-7-2007 con la maggiorazione dello 0,4% come già visto nella scadenza relativa al versamento delle imposte risultanti da Unico 2007.
L’utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.
In questi giorni le Camere di commercio stanno inviando agli interessati una lettera con le istruzioni per il calcolo e le modalità di versamento.
Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet della locale Camera di commercio e sul sito www.infoimprese.it.
IRPEF
Versamento cumulativo ritenute d’acconto per alcuni sostituti d’imposta. I sostituti d’imposta che nel corso dell’anno 2006 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d’imposta.
La scadenza non interessa i sostituti d’imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.
Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all’articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23-12-1997), come modificato dall’articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.
Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 on line.
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2006 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la quarta rata dell’acconto 2007 dell’addizionale comunale all’Irpef (novità introdotta con la Finanziaria 2007).
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente, del 3-1 e 16-3-2005.
IMPRESE
Rivalutazione beni e affrancamento saldo attivo. Le società di capitali, gli enti pubblici e privati nonché le imprese individuali e le società di persone in regime semplificato, che hanno voluto utilizzare le agevolazioni previste all’articolo 1, commi da 469 a 476, della legge finanziaria 2006n. 266 del 23-12-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005), devono entro oggi effettuare i relativi versamenti.
In particolare:
- i soggetti che hanno usufruito della rivalutazione di alcune categorie di beni materiali e immateriali dovevano, lo scorso anno, versare in una unica soluzione entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi un’imposta sostitutiva calcolata sul valore rideterminato in misura pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 6% per i beni non ammortizzabili;
- i soggetti che, avvalendosi dell’agevolazione di cui sopra, hanno voluto affrancare, in tutto o in parte, il saldo derivante dalla rivalutazione, devono versare un’imposta sostitutiva, pari al 7% del saldo di rivalutazione, in tre rate annuali, senza interessi, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi in misura pari al 10% nel 2006, 45% nel 2007 e 45% nel 2008;
- i soggetti che hanno rivalutato le aree fabbricabili devono versare un’imposta sostitutiva, pari al 19% del valore rivalutato, in tre rate annuali, senza interessi, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi in misura pari al 40% nel 2006, 35% nel 2007 e 25% nel 2008.
Sull’argomento si veda, tra le altre, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 13-2-2006.
IVA
Versamento rateale saldo 2006. I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2007 che alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2006, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale quarta rata maggiorando l’imposta dovuta dell’1,5%; il versamento si effettua con il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2007) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.
Si rammenta che quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 31-7-2007, salvo probabile proroga a fine settembre.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni, è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15-1-2007 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30-1-2007.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di maggio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 giugno per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di maggio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di maggio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di maggio, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-6-2006 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 31-5-2006, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono, entro oggi, sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta a un quinto del minimo.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al 4° trimestre 2006, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 on line riportando i dati inviati dall’Inps.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2007 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 42 del 20-2-2007.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno 2007 e per altre novità introdotte con la legge n. 296 del 27-12-2006 (legge finanziaria per l’anno 2007 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2006) si veda la circolare Inps n. 7 dell’11-1-2007.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.
ICI
Versamento prima rata per l’anno 2007. Scade il termine, anticipato rispetto a quello ormai classico del 30 giugno, per versare la prima rata dell’Ici dovuta per l’anno 2007.
La prima rata deve essere calcolata in misura pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la seconda rata (da pagare entro il 17-12-2007) deve risultare pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l’anno in corso, comprendendo l’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Ovviamente, è possibile pagare entro oggi l’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione.
L’imposta non va versata se non è superiore a 12 euro, fatta salva la possibilità per ogni Comune di deliberare un importo minimo diverso.
Nei casi di possesso parziale degli immobili nel corso del 2006 e/o nei primi sei mesi del 2007, o di cambio d’uso degli stessi, si deve calcolare l’acconto secondo le istruzioni diramate dal Ministero delle finanze con la circolare n. 3/FL del 7-3-2001.
Si ricorda inoltre che dall’1-1-2001 l’aliquota ridotta per l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze degli immobili indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato in tal senso.
Si fa presente che da quest’anno tutti i contribuenti possono effettuare il pagamento anche con il modello F24, indipendentemente dal fatto che alcuni Comuni abbiano istituito un apposito conto corrente postale; chi paga con il modello F24 può quindi compensare il debito Ici con eventuali altri crediti (Irpef, Ires, Irap, ecc.), con esclusione dei crediti relativi ai tributi locali e alle altre entrate degli enti locali a eccezione delle addizionali Irpef.
La dichiarazione Ici per le variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2006 deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2006; tale scadenza varia secondo il tipo di contribuente e a oggi sono previste particolari proroghe dei termini.
Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 26-4-2007; tuttavia coloro che hanno già presentato altre comunicazioni predisposte dai singoli Comuni per le variazioni intervenute nel 2006 non devono effettuare alcun ulteriore adempimento dichiarativo.
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda a quanto pubblicato, da ultimo, su L’Informatore Agrario n. 22/2007 a pag. 82 e 83.
CONSOLIDATO NAZIONALE
Trasmissione telematica dell’opzione per la tassazione di gruppo. Le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del dpr n. 917/86 (Testo unico imposte sui redditi), soggetti all’imposta sul reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali in modo esclusivo o principale), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), che sono interessati a effettuare la tassazione di gruppo (cosiddetto «consolidato nazionale») in base all’articolo 117 e seguenti del suddetto dpr n. 917/86, devono entro oggi trasmettere all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, l’apposita comunicazione di opzione per tale regime di tassazione utilizzando il modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del 2-8-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19-8-2004).
Si veda anche il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10-6-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15-6-2004.
 

A cura di
Paolo Martinelli

la ricerca

trova 

© 2024 Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. - Tutti i diritti riservati