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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Novembre 2006


6 Lunedì
MISURE ECCEZIONALI PER IL MERCATO AVICOLO
Presentazione domande di compensazione. Le aziende produttrici di uova da cova (allevamenti di polli, faraone, anatre, tacchini e oche, con esclusione di quelli per uova da consumo) che sono state danneggiate, nel periodo che va dal 1° settembre 2005 al 30 aprile 2006, in seguito alle note vicende dell’influenza aviaria, possono entro oggi presentare domanda per usufruire di misure di sostegno previste dal regolamento Ce n. 1010 del 3-7-2006 come modificato dal regolamento Ce n. 1256 del 21-8-2006.
Le domande vanno inoltrate all’Organismo pagatore competente per territorio (Agea, Avepa, ecc.) con la documentazione comprovante i danni subiti.
Si veda sull’argomento quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 38/2006 alle pag. 8 e 9.

10 Venerdì
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata in vigore nel 2006 della riforma pac per l’olio di oliva, sono cambiati alcuni adempimenti a carico degli operatori del settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli olivicoltori il modello F, devono trasmettere ad Agea il riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese entro il giorno 10 del mese successivo.
Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite, dell’olio ottenuto e di quello restituito ai produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive, nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese.
Per altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del 13-10-2005 che rimanda alla successiva circolare Agea n. 99 del 26-1-2006 per le modalità operative di trasmissione.

15 Mercoledì
IVA
Fatturazione differita per consegne di ottobre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di ottobre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di ottobre, anziché al mese di novembre.
Per più consegne o spedizioni, effettuate nel corso del mese di ottobre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare, quando il prezzo è stato determinato nel mese di ottobre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di settembre;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di settembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, compresa l’addizionale regionale all’Irpef e l’eventuale addizionale comunale per i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese di settembre;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, l’ottava rata dell’Iva a saldo per il 2005 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà, per i soggetti che presentano il modello Unico 2006, di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da modello Unico 2006, che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

16 Giovedì
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap (ex iatp). Scade il termine per effettuare il versamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l’anno 2006, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente del 24-5-2004, dell’1-7-2004 e del 24-3-2006.
Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all’organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all’Inps.
Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.
Per i contributi dovuti per l’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 86 del 30-6-2006.
IVA
Versamento rateale saldo 2005. I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2006 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2005, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale nona e ultima rata maggiorando l’imposta dovuta del 4%.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro oggi) e che la maggiorazione dello 0,5% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima, e delle acque interne, associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2006 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 30 del 28-2-2006.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I soggetti titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006 in base al modello Unico 2006, devono versare l’eventuale ultima rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 23/2006 a pag. 84.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di ottobre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 novembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di ottobre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di ottobre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si veda la recente circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 17-1-2006.
Liquidazione trimestrale.
Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel terzo trimestre (luglio-settembre) 2006, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di settembre (decreto ministeriale del 15-11-1975).
Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.
Per quanto riguarda l’eventuale versamento dell’imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di ottobre.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al terzo trimestre 2006 (contribuenti trimestrali), salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-11-2005 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 31-10-2005, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale ed eventuale comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2005 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente.
Poiché l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ha subito rilevanti modifiche, l’ultima con la legge finanziaria per il 2005, è opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3-1
e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale straordinario (ex 10%). Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 11 dell’1-2-2006.
FENOMENO BSE E LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Gli allevatori di bovini, le aziende di macellazione e gli esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza Bse e le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (lingua blu), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.
INPS
Versamento contributi artigiani e commercianti. Scade il termine per effettuare il pagamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2006 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 predisposto dall’Inps.
Si veda al riguardo la circolare Inps n. 24 del 15-2-2006.
INAIL
Versamento 4a rata per l’autoliquidazione del premio.
Coloro che hanno optato per il pagamento in quattro rate trimestrali del premio Inail dovuto a saldo per l’anno 2005 e in acconto per l’anno 2006 devono versare l’ultima rata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 e compilando l’apposita sezione Inail.
Sul sito Internet www.inail.it è possibile consultare la guida all’autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

20 Lunedì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2006 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro;
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2006 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2006 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 6/2006 a pag. 84.

25 Sabato (prorogati a Lunedì 27 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare tramite posta, fax, floppy disk o Internet (www.enpaia.it) la denuncia (modelli Dipa/01 e DipaA/02 per i consorzi di bonifica) relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma - c/c 36000/17 - ABI 5696 - CAB 03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 28-1-2005.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola. Scade il termine per presentare telematicamente via Internet le denunce trimestrali (mod. Dmag Unico), con riferimento al 3° trimestre 2006, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.
Solo per il 3° trimestre 2006, in via transitoria, è stata consentita la trasmissione entro oggi anziché entro il 31 ottobre scorso.
Si veda, tra le altre, la recente circolare Inps n. 115 del 19-10-2006 e il commento riportato a pag. 84 di questo stesso numero della rivista.

30 Giovedì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento secondo o unico acconto per l’anno d’imposta 2006. Scade il termine per effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti in acconto per l’anno d’imposta 2006, in base al modello Unico 2006, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Gli artigiani e i commercianti versano anche il secondo acconto 2006 dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo il secondo acconto del contributo dovuto alla gestione separata Inps (ex 10%).
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006 in base al modello Unico 2006, devono versare l’eventuale ultima rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 23/2006 a pag. 84.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato – relativamente al mese di settembre 2006 – in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore di Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
MODELLO 730/2006 REDDITI 2005
Prelievo secondo o unico acconto Irpef. I sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) devono trattenere dalle retribuzioni o dalle pensioni corrisposte in questo mese la seconda o unica rata dell’acconto Irpef dovuto dai contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, in base al prospetto di liquidazione del modello 730/2006, tenendo conto delle eventuali rettifiche comunicate dagli interessati entro il 30 settembre scorso.
Se la retribuzione o la rata di pensione non è sufficiente per pagare le imposte, l’importo residuo dovrà essere trattenuto nel mese successivo con la maggiorazione dello 0,4% mensile a titolo di interesse.
AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO
Presentazione domande di aiuto uniche o di saldo campagna 2006-2007. Le Associazioni dei produttori di pomodoro devono entro oggi trasmettere alle Regioni competenti per territorio le domande di aiuto uniche o di saldo (nel caso di richiesta di aiuto anticipato entro il 30-9-2006) per la trasformazione del pomodoro relativo alla campagna 2006-2007 ai sensi dei regolamenti Ce n. 1535/2003 e n. 444/2004.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 6 del 6-4-2006.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Presentazione domande per aiuto comunitario e consegna prodotto. I distillatori che intendono richiedere l’aiuto comunitario relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione devono presentare domanda all’Agea entro oggi. Anche per quest’anno la presentazione può essere effettuata, oltre che su modello cartaceo, anche in via telematica, previa autorizzazione dell’Agea, collegandosi al sito www.sian.it
I distillatori riconosciuti possono consegnare all’Agea, sempre entro oggi l’alcol ottenuto nella campagna 2005-2006 dalle distillazioni obbligatorie offerto in vendita all’intervento comunitario.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del 17-5-1999 e la circolare Agea n. 46 del 14-12-2005 consultabile sul sito www.acciseonline.it
CONDONO CONTRIBUTI AGRICOLI
Versamento 16a rata semestrale. Scade il termine per versare la sedicesima rata dovuta in base al condono previdenziale da parte dei soggetti agricoli che hanno presentato all’Inps la domanda di sanatoria entro il 2-11-1999 scegliendo di pagare in 20 rate semestrali.
L’ultimo condono previdenziale per l’agricoltura è stato disposto con l’articolo 76 della legge n. 448 del 23-12-1998 di accompagnamento alla legge finanziaria per l’anno 1999 (Supplemento ordinario n. 210/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-1998); il termine per presentare il condono, inizialmente fissato al 31-5-1999, è stato poi prorogato al 2-11-1999.
Si ricorda che erano interessati alla nuova sanatoria i datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno versato, in tutto o in parte, contributi, premi previdenziali e assistenziali, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997.
Per maggiori informazioni si riveda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 37/99, a pag. 97, e la circolare dell’Inps n. 177 del 14-9-1999.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° novembre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° novembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.
Per i fabbricati strumentali locati da soggetti Iva con contratto in corso alla data del 4-7-2006, le parti devono, esclusivamente per via telematica, presentare un’apposita dichiarazione per la registrazione e provvedere al versamento dell’imposta dovuta entro e non oltre oggi, manifestando contestualmente l’eventuale opzione per l’imponibilità Iva; per le modalità operative si veda il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14-9-2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21-9-2006.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di ottobre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 2.582,28 euro o a 7.746,85 per determinati comuni montani) devono presentare all’Ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive DM10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il 16-11-2006 i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente sono obbligati a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pagine 113 e 114.
Invio telematico nuovo modello EMens. I sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi al mese di ottobre, utili per il calcolo dei contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2002 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-11-2002;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-11-2004;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-11-2002 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-11-2002 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-11-2004.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2006 a pag. 82.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2006. I contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2006, che non hanno versato entro il 31 ottobre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati sempre entro oggi utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

A cura di
Paolo Martinelli

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