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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Luglio 2006


1 Sabato (prorogato a Lunedì 3)
DENUNCIA RIFIUTI
Tardiva presentazione modello unico di dichiarazione (MUD 2006). Le imprese agricole con un volume d’affari annuo superiore a 7.746,85 euro, che non hanno presentato entro il 2 maggio scorso il modello unico di dichiarazione (MUD) relativo alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l’anno 2005, possono adempiere all’obbligo entro i 60 giorni successivi alla scadenza beneficiando di una sanzione pecuniaria ridotta che va da 25 a 154 euro; per un ritardo superiore a 60 giorni la sanzione varia da 2.582 a 15.493 euro.
La dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, va presentata alla Camera di commercio competente per territorio in base alla provincia nella quale ha sede l’unità locale cui si riferisce il MUD.
La dichiarazione può essere presentata, oltre che su modello cartaceo, anche su supporto informatico utilizzando il software distribuito gratuitamente dalle Camere di commercio e disponibile, tra gli altri, nei siti Internet di Unioncamere (www.unioncamere.it) e di Ecocerved (www.ecocerved.it)

10 Lunedì
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata in vigore nel 2006 della riforma pac per l’olio di oliva, cambiano alcuni adempimenti a carico degli operatori del settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli olivicoltori il modello F, devono trasmettere all’Agea il riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese entro il giorno 10 del mese successivo.
Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite, dell’olio ottenuto e di quello restituito ai produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive, nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese.Per altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del 13-10-2005 che rimanda alla successiva circolare Agea n. 99 del 26-1-2006 per le modalità operative di trasmissione.
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al secondo trimestre (aprile-giugno) 2006 a mezzo degli appositi modelli di pagamento predisposti dall’Inps.
Oggi scade anche il termine per presentare all’Inps, senza sanzioni, le denunce (modello LD09) per le nuove assunzioni avvenute nel corso del secondo trimestre 2006; la compilazione e trasmissione delle denunce possono essere effettuate anche tramite Internet collegandosi al sito www.inps.it dove si possono trovare altre opportune informazioni.
Per quanto riguarda l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 19 dell’8 febbraio scorso.

15 Sabato (prorogato a Lunedì 17 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
IVA

Fatturazione differita per consegne di giugno. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di giugno; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di giugno, anziché al mese di luglio.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di giugno a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa.
Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di giugno ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154.94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

16 Domenica (prorogato a Lunedì 17 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap (ex iatp).
Scade il termine per effettuare il versamento della prima rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l’anno 2006, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (Iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente, del 24-5-2004, del-l’1-7-2004 e del 24-3-2006.
Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all’organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all’Inps.
Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. Le persone fisiche titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006 in base al modello Unico 2006, hanno effettuato il primo versamento entro il 20-6-2006, devono versare la seconda rata utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 23/2006 a pag. 84.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006-Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
IVA
Versamento rateale saldo 2005. I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2006 che alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2005, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale quinta rata maggiorando l’imposta dovuta del 2%.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2006) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.
Si rammenta che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, su modello cartaceo può essere presentata a una banca convenzionata o a un ufficio postale entro il 31-7-2006; se è obbligatoria la trasmissione telematica, ovvero per chi vuole avvalersi di tale modalità di presentazione, il termine scade il 31-10-2006.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni, è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14-1-2005 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28-1-2005.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di giugno.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 1/2006 a pag 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (articolo 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16 -2- 2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si veda la recente circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 17-1-2006.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di giugno, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-7-2005 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30-6- 2005, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (reginale ed eventuale comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2005 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente.
Per il versamento dell’imposta dovuta si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Poiché l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ha subito rilevanti modifiche, l’ultima con la legge finanziaria per il 2005, è opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente, del 3-1 e 16-3-2005.
INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-58), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2006 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 30 del 28-2-2006.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale straordinario (ex 10%). Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 11 dell’1-2- 2006.
FENOMENO BSE E LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi.
Gli allevatori di bovini, le aziende di macellazione e gli esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza Bse, e le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (lingua blu), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente (aprile-giugno) e deliberati dall’1-7-1998, nonché le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di maggio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, compresa l’addizionale regionale all’Irpef e l’eventuale addizionale comunale per i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese di maggio;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la quarta rata dell’Iva a saldo per il 2005 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2006 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

20 Giovedì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti con maggiorazione.
Scade il termine per effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti a saldo per l’anno d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006, in base al modello Unico 2006, con la maggiorazione dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute compensata con altri crediti esposti nel modello F24.
Le dichiarazioni Unico 2006 devono essere presentate entro il prossimo 31 luglio in banca o posta; per i contribuenti obbligati alla trasmissione telematica, o per coloro che scelgono tale forma di inoltro delle dichiarazioni, il termine scade il 31-10-2006.
Tali scadenze valgono, di norma, anche per i soggetti Ires con esercizio sociale coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) che hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile scorso; per quelli che approvano, secondo legge, il bilancio oltre il termine del 30 aprile, le imposte devono essere versate entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra con la maggiorazione dello 0,4%; per la presentazione del modello Unico 2006 valgono le scadenze sopra evidenziate per le persone fisiche e le società di persone.
I soggetti Ires con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono versare le imposte entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra con la maggiorazione dello 0,4%, mentre devono presentare la dichiarazione a banche o posta entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio ovvero, se obbligati o per scelta, in via telematica entro dieci mesi dalla chiusura dell’esercizio. I soggetti Ires con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e comunque entro 180 giorni), devono versare le imposte entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra con la maggiorazione dello 0,4%, mentre devono presentare la dichiarazione a banche o posta entro i termini previsti per le persone fisiche e le società di persone.
Si rammenta inoltre la facoltà di rateizzare liberamente uno, più o tutti gli importi da versare scegliendo per ognuno il numero delle rate, a eccezione della maggiore Iva (ed eventuali maggiorazione e sanzione) che deriva dall’adeguamento agli studi di settore; per i versamenti effettuati entro oggi gli importi da rateizzare devono essere preventivamente maggiorati dello 0,4%.
Il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 16 novembre 2006) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi il 30 novembre 2006).
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 23/2006 a pag. 84.
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006-Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
IRPEF
Versamento cumulativo ritenute d’acconto per alcuni sostituti d’imposta con maggiorazione.
I sostituti d’imposta che nel corso dell’anno 2005 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti, operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni e con la sola maggiorazione dello 0,4%, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d’imposta. La scadenza non interessa i sostituti d’imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.
Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all’articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23-12-97), come modificato dall’articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.
Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento 1a rata imposte da Unico 2006.
I contribuenti, sia persone fisiche sia società, che hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2006 a partire dal 20 giugno senza la maggiorazione dello 0,4%, che non hanno versato la prima rata, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 3,75% pari a un ottavo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario (20 giugno scorso); la sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati entro oggi utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Si ricorda che anche quest’anno è possibile rateizzare liberamente uno, più o tutti gli importi da versare scegliendo per ognuno il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 16 novembre 2006) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi il 30 novembre 2006).
Per altre informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Unico 2006 persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.

25 Martedì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi.
I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare, tramite posta, fax, floppy disk o Internet (www.enpaia.it), la denuncia (modelli DIPA/01 e DIPA/02 per i consorzi di bonifica) relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma - c/c 36000/17 Abi 5696 Cab 03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 28-1-2005.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione denunce trimestrali per la manodopera agricola su modelli cartacei. Scade il termine per la presentazione, su modello cartaceo DMAG Unico, delle denunce trimestrali, con riferimento al 2° trimestre 2006, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato; per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 65 del 3-5-2006.

30 Domenica (prorogati a Lunedì 31 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto.
Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° luglio. Per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° luglio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-06) in vigore dall’8-6-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento prima rata Ici 2006 e rata imposte da Unico 2006.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno pagato entro il 30 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata dell’Ici dovuta per l’anno 2006;
- i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale, a partire da 20-6-2006, delle imposte derivanti da Unico 2006, che non hanno versato entro il 30 giugno scorso, in tutto o in parte, la seconda rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati entro oggi utilizzando sempre il rispettivo modello di pagamento, per le imposte il modello unificato F24, per l’Ici l’apposito bollettino o il modello F24, normale o predeterminato (per i Comuni che introitano con tale sistema), che riportano un’apposita casella da barrare in caso di ravvedimento.
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’ 1-6-2006;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-6-2006.
Tali contribuenti possono regolarizzare la situazione versando l’imposta dovuta e la sanzione pari al 3,75% per i contribuenti di cui al primo punto precedente (un ottavo della normale sanzione del 120% ridotta a un quarto) e al 15% per gli altri contribuenti (un ottavo della normale sanzione del 120%), registrando il contratto quando richiesto; per la tardiva registrazione è dovuta un’ulteriore sanzione del 3,75% (un ottavo della normale sanzione del 30%).

31 Lunedì
IVA
Richiesta di rimborso infrannuale con nuovo modello. L’articolo 38-bis del dpr. n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazione e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell’anno.
I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 2° trimestre 2006 devono presentare apposita richiesta di rimborso infrannuale alla competente Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
In alternativa, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare, già a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento, il credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso; la compensazione si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 (per il 2° trimestre il codice è 6037).
L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento del 16-3-2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21-3-2006), ha approvato il nuovo modello, e relative istruzioni, per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale; il nuovo modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.it
Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dal periodo precedente.
Per altre informazioni sull’argomento si rimanda all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 14/2006 a pag. 86 e 87.
DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLO UNICO 2006
Termini di presentazione in banca o posta.
Ultimo giorno utile per presentare in banca o in posta la dichiarazione modello Unico 2006 relativa all’anno d’imposta 2005 da parte dei contribuenti non obbligati alla trasmissione telematica.
Anche quest’anno la trasmissione telematica delle dichiarazioni in genere, sia presentate in forma autonoma sia all’interno di Unico 2006, interesserà un numero sempre maggiore di contribuenti. In particolare:
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006 alla presentazione della dichiarazione Iva, con esclusione delle persone fisiche che nel periodo d’imposta 2005 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 10.000 euro;
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti soggetti all’Ires, ex Irpeg, (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, enti commerciali, ecc.);
- i contribuenti che devono presentare il modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore.
Per tali soggetti il termine per l’inoltro telematico del modello Unico 2006 scade il 31-10-2006 e potrà avvenire direttamente via Internet (o Entratel per casi particolari) previa abilitazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
ICI
Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel 2005.
La dichiarazione Ici per le variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2005 (modello approvato con decreto ministeriale del 30/3/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4-4-2006) deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2005, vale a dire entro il 31-7-2006 per i contribuenti che presentano la dichiarazione Unico 2006 a mezzo posta o banche, ovvero entro il 31-10-2006 per i contribuenti che presentano il modello Unico 2006 in via telematica per obbligo o per scelta.
Per i contribuenti soggetti all’Ires, con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, la dichiarazione Ici va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico 2006) per il periodo d’imposta che comprende il 31-12-2005.
A ogni buon conto è opportuno informarsi presso il comune nel quale insistono gli immobili per verificare se la dichiarazione Ici è stata sostituita con una comunicazione da consegnare entro un diverso termine, come previsto all’articolo 59, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23-12-1997).
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006 in base al modello Unico 2006, devono versare l’eventuale rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 23/2006 a pag. 84.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili e versamento trattenute.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea (ex Aima), attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31 luglio 2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-03) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28 marzo 2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-03), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30 maggio 2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-03), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21 novembre 2003.
Si ricorda che i versamenti degli importi mensilmente trattenuti agli allevatori che producono latte in esubero rispetto ai quantitativi assegnati sono stati rinviati al 31 luglio 2006, cioè oggi, con l’art. 2 ter introdotto in sede di conversione nella legge n. 81 dell’11 marzo 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11/3/06 Supplemento ordinario n. 58) del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006; si veda al riguardo quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 12/2006 a pag. 8 e 9.
AGRUMI
Presentazione domanda aiuto per mandarini e clementine.
Entro oggi le Organizzazioni di produttori devono trasmettere alle Regioni competenti le domande di aiuto per i produttori di mandarini e di clementine.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 48 del 12 dicembre 2005.
IVA
Presentazione dichiarazione annuale in forma autonoma con modello cartaceo.
Scade il termine per presentare su supporto cartaceo la dichiarazione Iva annuale per i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata.
Anche quest’anno la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarderà pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires (ex Irpeg) il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).
La dichiarazione su supporto cartaceo va presentata tramite gli uffici postali o le banche convenzionate.
Tuttavia, anche quest’anno sono obbligati a presentare le proprie dichiarazioni per via telematica direttamente o tramite soggetti incaricati:
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006 alla presentazione della dichiarazione Iva, con esclusione delle persone fisiche che nel periodo d’imposta 2005 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 10.000;
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770) in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti soggetti all’Ires, ex Irpeg, (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, enti commerciali, ecc.);
- i contribuenti che devono presentare il modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore.
Nel caso di invio telematico della dichiarazione Iva annuale autonoma, per obbligo o per scelta, il termine per la trasmissione scade il 31 ottobre 2006.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
Comunicazione opzioni e revoche per l’anno 2005. I contribuenti titolari di partita Iva che presentano su supporto cartaceo, tramite posta o banca, la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2005, sia in forma autonoma sia all’interno del modello Unico 2006, devono manifestare, nell’apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con decorrenza dal 1° gennaio 2005, tra le quali si evidenziano:
- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta pagata sugli acquisti;
- la revoca dell’opzione per il regime normale effettuata negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima dell’opzione;
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato nell’anno 2004 il limite di 2.582,28 o 7.746,85 euro di volume d’affari;
- la rinuncia al regime semplificato avendo conseguito nell’anno 2004 un volume d’affari compreso tra 2.582,28 (o 7.746,85) e 20.658,28 euro;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio dell’attività agrituristica con rinuncia al regime forfetario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per l’attività agrituristica effettuata negli anni precedenti, il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2004;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio delle altre attività agricole connesse con rinuncia al regime forfetario.
È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento concludente tenuto, fatta salva l’eventuale applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione dell’opzione.
In pratica, se un imprenditore agricolo durante l’anno 2005 si è comportato come un contribuente in regime Iva normale, l’eventuale credito d’imposta maturato nel corso del 2005 è pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata all’amministrazione finanziaria l’opzione per la scelta del regime normale.
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di giugno le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 2.582,28 o a 7.746,85 euro per determinati comuni montani) devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
Elenchi trimestrali Intrastat per cessioni intracomunitarie. I contribuenti Iva che effettuano cessioni intracomunitarie (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono presentare entro oggi agli uffici doganali competenti gli elenchi trimestrali relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel 2° trimestre 2006 se hanno effettuato nel corso del 2005 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2006 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo compreso tra 40.000 e 200.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2006 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 6/2006 a pag. 84.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive DM 10/2.
I datori di lavoro tenuti a versare entro il 17 luglio 2006 i contributi previdenziali e assistenziali, relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente, sono obbligati a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle retribuzioni mensili (modello DM 10/2), previa abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il nuovo corposo manuale predisposto dall’Inps con circolare n. 15 del 6 febbraio 2006 e quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 a pag. 113-114.
Invio telematico nuovo modello EMens. I sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi al mese di giugno, utili per il calcolo dei contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi di lavoro autonomo. Presentazione dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo. I pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo devono entro oggi presentare all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2005 e di quelli presunti per l’anno 2006, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali.
Si ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione pari a un anno della pensione.
A ogni buon conto, considerate le molteplici variabili legate alla decorrenza della pensione e ad altre forme di esclusione dal divieto di cumulo, si rimanda al contenuto del messaggio Inps n. 19116 del 4 luglio 2006.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri.
Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2002 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31 luglio 2002;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 31 luglio 2004;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata entro il 31 dicembre 2002 nel mese di luglio e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati entro il 31 dicembre 2002 nel mese di luglio e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31 dicembre 2004 nel mese di luglio.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2006 a pag. 82.
CANONE RAI-TV
Ultimo giorno per effettuare il versamento della 3a rata trimestrale o della 2a rata semestrale del canone Rai-Tv dovuto per l’anno 2006.
La scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di versare il canone annuo in quattro rate trimestrali o in due rate semestrali.
TOSAP
Pagamento terza rata.
Le persone soggette al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l’eventuale terza rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
La tassa è prevista agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 (Supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9/12/93.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento 2a rata imposta sostitutiva per rivalutazione terreni e quote societarie possedute al 1° luglio 2003.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno scorso, in tutto o in parte, il pagamento della seconda e/o ultima rata, maggiorata del 3%, dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2003;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno scorso, in tutto o in parte, il pagamento della seconda e/o ultima rata, maggiorata del 3%, dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rideterminazione dei valori delle partecipazioni societarie possedute al 1° luglio 2003.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo di quella normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati entro oggi utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Tardivo versamento imposte. Come ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la presentazione di denunce possono avvalersi del cosiddetto «ravvedimento operoso» per regolarizzare la situazione beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie.
In particolare, è prevista la riduzione della sanzione a un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.
Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Unico 2006 in banca o posta, che non hanno versato il saldo delle imposte per l’anno 2004 e l’acconto delle imposte per l’anno 2005 dovuti in base al modello Unico 2005;
- i contribuenti, che presentano tramite banche o posta la dichiarazione Iva relativa al 2005 in forma autonoma, che non hanno versato durante l’anno 2005 l’Iva risultante a debito dalle liquidazioni periodiche e per l’acconto di dicembre.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione ridotta a un quinto.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario, in misura pari al 2,5% annuo.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati sempre entro oggi.
Tardivo versamento Ici dovuta per l’anno 2005 e/o tardiva presentazione dichiarazione per variazioni avvenute nel 2004. I contribuenti che non hanno versato in tutto o in parte l’Ici dovuta in due rate per l’anno 2005, rispettivamente entro il 30 giugno e il 20 dicembre, e coloro che non hanno presentato le dichiarazioni Ici per le variazioni che hanno riguardato gli immobili posseduti nel 2004, possono regolarizzare entro oggi le omissioni versando gli importi dovuti, come pure presentando le dichiarazioni, con la maggiorazione della sanzione ridotta a un quinto e degli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati sempre entro oggi.
La scadenza riguarda, in via generale, i contribuenti che presentano entro oggi il modello Unico 2006 tramite posta o banca, mentre slitta al 31 ottobre 2006 per quanti lo inviano telematicamente; si consiglia comunque di interpellare il comune interessato per conoscere eventuali altre scadenze.

A cura di
Paolo Martinelli

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