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In vigore l’origine in etichetta per pasta e riso
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Entrano in vigore i due decreti interministeriali sull’indicazione dell’origine obbligatoria in etichetta del riso e del grano utilizzato per la pasta.
Secondo quanto previsto dal decreto le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno d’ora in poi avere obbligatoriamente indicato in etichetta il nome del Paese nel quale il grano viene coltivato e quello di molitura; se proviene o è stato molito in più paesi possono essere utilizzate, a seconda dei casi, le seguenti diciture: paesi UE, paesi NON UE, paesi UE E NON UE. Inoltre, se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: «Italia e altri Paesi UE e/o non UE».
Per quanto riguarda il riso l’indicazione in etichetta deve riportare le diciture «Paese di coltivazione del riso», «Paese di lavorazione» e «Paese di confezionamento». Qualora le fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento del riso avvengano nello stesso Paese, può essere recata in etichetta la dicitura «origine del riso», seguita dal nome del Paese. In caso di riso coltivato o lavorato in più Paesi, possono essere utilizzate le diciture «UE», «non UE», e «UE e non UE».
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